Gazzetta n. 250 del 24 ottobre 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 2008, n. 164 |
Regolamento recante ulteriori modifiche alle disposizioni concernenti i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano determinati i modelli dei documenti, le autorita' competenti e le modalita' di compilazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, emanato in attuazione della citata legge n. 1695 del 1962, relativamente al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255, recante modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, reso nell'adunanza del 10 gennaio 2008; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 2 aprile 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2008; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2008; Sulla proposta del Ministro della difesa; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 2 dopo le parole: "istituto di stato maggiore interforze" e' inserita una virgola ed e' soppressa la parola: "e"; 2) al comma 2 le parole: "Corpo delle capitanerie di porto e' redatto" sono sostituite dalle seguenti: "Corpo delle capitanerie di porto e per i nocchieri di porto della Marina e' redatto"; 3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina e' redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, su supporto informatico, custodito dalla Marina militare."; b) la rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: "Modelli e modalita' di redazione dei documenti caratteristici"; c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'alinea del comma 1 le parole: "degli ufficiali" sono sostituite dalle seguenti: "del personale militare"; 2) al numero 2) delle lettere a) e b) del comma 1 le parole: "gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente" sono sostituite dalle seguenti: "tutto il rimanente personale"; 3) al comma 2 le parole: "gli ufficiali" sono sostituite dalle seguenti: "il personale"; 4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i carabinieri ausiliari che chiedono di essere ammessi ad ulteriori vincoli di ferma e' redatta la scheda valutativa modello B. Per i militari in servizio di leva ammessi a ferme brevi, il giudizio sui servizi prestati e' riportato nel foglio matricolare e nel fascicolo fisio-psico-addestrativo, che costituisce parte integrante della documentazione matricolare."; d) all'articolo 11 dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5.1. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei marescialli, o ruolo corrispondente, sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorita' civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandante di reparto a fini disciplinari. 5.2. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei sergenti, o ruolo corrispondente, sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno e non piu' di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorita' civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandate di reparto a fini disciplinari. 5.3. Per i documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente e degli appuntati e dei carabinieri e per i volontari in ferma e rafferma si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei sergenti, compatibilmente con la diversa posizione di stato.". |
| Art. 2. Abrogazioni 1. Gli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e successive modificazioni, sono abrogati. |
| Art. 3. Modifiche dei modelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 1. Ai modelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche: a) al modello A, il foglio di comunicazione e' sostituito con quello di cui all'allegato 1; b) i modelli B, C, D ed E sono sostituiti dal modello B di cui all'allegato 2; c) la denominazione: "modello F" e' sostituita dalla seguente: "modello C"; d) la denominazione: "modello G" e' sostituita dalla seguente: "modello D". |
| Art. 4. Efficacia 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 1° novembre 2008. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 40 |
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