Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 15 ottobre 2008 |
Riconoscimento, al sig. Innocenti Federico, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/481/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Vista l'istanza del sig. Innocenti Federico, nato a Moncalieri il 16 gennaio 1974 cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Expertcmptable», conseguito in Lussemburgo ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Esperto contabile» in Italia; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari», conseguito presso l'«Universita' commerciale L. Bocconi» di Milano il 17 aprile 1998 e che detto titolo e' stato riconosciuto in Lussemburgo come titolo valido ad equivalente titolo accademico lussemburghese, come attestato dal «Ministere de la Culture de l'Insignement Superieur et de la Recherche» in data 11 aprile 2001; Considerato che l'istante e' iscritto presso l'«Odre des Experts Comptables» dal 25 aprile 2002; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 luglio 2008; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella seduta sopra citata; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, esperto contabile, dell'albo dei «dottori commercialisti e degli esperti contabili» e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative; Decreta:
Art. 1. Al sig. Innocenti Federico, nato a Moncalieri il 16 gennaio 1974 cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo «dei dottori commercialisti ed esperti contabili», sezione B e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto fallimentare, 2) diritto commerciale, 3) diritto tributario e relativo contenzioso, 4) nozioni di diritto del lavoro e della previdenza sociale, 5) revisione contabile, 6) disciplina dei bilanci di esercizio consolidati, 7) deontologia professionale. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 15 ottobre 2008 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti. |
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