Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2008 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162
Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il riequilibrio dei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese esecutrici modificatisi a seguito dei rilevanti aumenti dei costi di alcuni materiali da costruzione, al fine di evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con pesanti ricadute anche di ordine occupazionale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni di natura patrimoniale e finanziaria, entro i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, finalizzate alla promozione dello sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitivita' nei settori, in particolare, dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la realizzazione di opere connesse al "grande evento" della Presidenza italiana del G8 e per la definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi

1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.
3. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al comma 1, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
7. Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi, precedenti all'anno 2008, gia' rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalita' indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalita' di cui al comma 11.
11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
 
Art. 1-bis (1)
(( Esigenze indifferibili ))

(( 1. All'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: "destina" e' inserita la seguente: "prioritariamente" e dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie,". ))
 
Art. 1-ter (1)
(( Disposizioni in materia di arbitrati ))

(( 1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, gia' differiti dall'articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009. ))
 
Art. 2
Disposizioni in materia di agricoltura,
pesca professionale e autotrasporto

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente: "2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitivita', con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 novembre 2008. Entro il successivo 30 novembre 2008 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008.".
2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
 
Art. 2-bis (1)
(( Disposizioni relative al trasporto
e alla circolazione di veicoli ))


(( 1. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 57, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle
operazioni di manutenzione e tutela del territorio."; b) all'articolo 59:
1) al comma 1, le parole: "negli articoli dal 52 al 58" sono
sostituite dalle seguenti: "nel presente capo";
2) al comma 2, lettera a), le parole: "nei suddetti articoli" sono
sostituite dalle seguenti: "nel presente capo"; c) all'articolo 98, il comma 4-bis e' abrogato.
2. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e' consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalita'. 1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalita'.". ))
 
Art. 2-ter (1) (( Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione ))

(( 1. Al fine di assicurare la continuita' dell'erogazione del servizio pubblico di trasporto esercitato in regime di concessione, nell'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni abrogate ex articolo 24", il numero 2071, relativo alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, e' abrogato. ))
 
Art. 2-quater (1)
(( Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 ))

(( 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, la lettera h) del comma 1 e il comma 12 sono
abrogati; b) all'articolo 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: "e per le
sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario
coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli
autotrasportatori, di cui all'articolo 11" e l'ultimo periodo sono
soppressi; c) all'articolo 9, comma 2, la lettera b) e' abrogata; d) l'articolo 11 e' abrogato; e) all'articolo 12, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso. ))
 
Art. 2-quinquies (1)
(( Modifiche all'articolo 83-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ))


(( 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Qualora il contratto di
trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in
attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto
della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e
condizioni sono rimessi alla autonomia negoziale delle parti. Il
contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le
prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e
amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente,
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve
corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico
determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello
dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto
o nella fattura."; b) al comma 8, le parole: "Qualora il contratto di trasporto sia
stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in
un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile" sono
soppresse; c) al comma 10, primo periodo, le parole: "l'importo dell'adeguamento
automatico del corrispettivo dovuto dal committente per
l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore e'
calcolato" sono sostituite dalle seguenti: "l'importo
dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal
committente per la variazione dei costi del carburante e'
calcolato"; d) al comma 11, le parole: "agli aumenti intervenuti nel costo del
gasolio a decorrere dal 1 luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento
effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "alle variazioni
intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1 gennaio 2009 o
dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data"; e) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello
sviluppo economico"; f) il comma 24 e' abrogato.
2. Il decreto previsto dal comma 15 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. A valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rese disponibili a seguito dell'abrogazione del comma 24 del medesimo articolo, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. ))
 
Art. 3
Interventi in materia di protezione civile

1. E' autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui: a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE
22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 24 aprile 2007
e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle
assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e
17/2003; b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna
ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti
dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006; c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione
Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 13 maggio 2008, per la
realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.
2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti gia' eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da gennaio 2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in termini di sola cassa.
3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalita' previste dal presente articolo.
4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la riscossione coattiva delle rate non pagate.
5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalita' ed i dati relativi alla definizione. Nel medesimo provvedimento e' stabilito anche il termine di presentazione del modello.
 
Art. 3-bis (1)
(( Interpretazione autentica ))

(( 1. Il secondo periodo dell'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica. ))
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Zaia, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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