Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 21 luglio 2008 |
Aggiornamento dei diritti aeroportuali. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, con cui il movimento degli aeromobili privati e delle persone, negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, e' stato assoggettato al pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli tariffari e viene assegnata al CIPE la competenza di individuarne i criteri attuativi; Visto il decreto interministeriale n. 140 T del 14 novembre 2000, con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000; Visto il comma 1 dell'art. 11-nonies della legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed ha stabilito che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; Visto il comma 2, dell'art. 11-decies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che «Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»; Considerato che, in attuazione del predetto comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 il CIPE, con delibera n. 38/2007, ha approvato la «direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»; Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 2008 ha ravvisato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata; Considerato che e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2008 la delibera del CIPE n. 51 che apporta talune modifiche alla precedente delibera n. 38/2007; Considerato che e' in corso di preparazione il decreto interministeriale, tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e finanze, approvativo delle linee guida applicative della predetta delibera; Considerato che per la piena attuazione dei contenuti della predetta delibera occorre la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC e Gestore aeroportuale; Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008, che ha stabilito che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato»; Vista l'istruttoria effettuata dall'ENAC e trasmessa con nota n. 0034801/DIRGEN/CEC del 3 giugno 2008 e 0043203/DIRGEN/CEC dell'8 luglio 2008; Considerato che in ottemperanza all'art. 11-decies, comma 2 della legge n. 248/2005 l'istruttoria redatta dall'ENAC ha previsto una riduzione del 10% del livello dei diritti negli aeroporti di Albenga, Asiago, Crotone, Lucca, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Vicenza i cui gestori non hanno adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile; Considerato che, negli aeroporti che hanno avuto un esiguo traffico commerciale nell'anno 2006, l'applicazione dell'art. 11-decies della legge n. 248/2005 avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori allo zero e che, pertanto, per tali aeroporti le tariffe sono state poste pari a zero;
Decreta:
Art. 1.
La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale n. 140 T del 14 novembre 2000, modificata sulla base di quanto disposto dall'art. 11-decies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' aggiornata per tener conto dell'inflazione programmata relativa all'anno 2008 che, nel documento di programmazione economico e finanziaria, e' prevista pari a 1,7%. |
| Art. 2.
La nuova misura dei diritti aeroportuali, determinati sulla base dell'art. 1, e' riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, e restera' in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 248. |
| Art. 3.
Il presente decreto verra' sottoposto al visto degli Organi di controllo ed entrera' in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Roma, 21 luglio 2008 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 62 |
| Allegato 1
----> Vedere a pag. 21 <---- |
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