L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 settembre 2008 Visti: - la legge 14 novembre 1995, n. 481/95; - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; - i decreti ministeriali 24 aprile 2001; - il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"; - il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164"; - il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007); - il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" (di seguito: decreto legislativo n. 115/08); - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 11 luglio 2001, n. 156/01; - la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/01; - la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 103/03); - la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04); - la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2007, n. 345/07 (di seguito: deliberazione 345/07); - la deliberazione dell'Autorita' 16 aprile 2008, EEN 5/08 di approvazione del Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica; - il rapporto di monitoraggio del mercato dei titoli di efficienza energetica relativo al primo semestre 2008, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (di seguito: GME) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, e visti i dati relativi alle transazioni bilaterali trasmessi dal GME alla Direzione Consumatori e Qualita' del Servizio dell'Autorita' (di seguito: primo rapporto semestrale del GME). Considerato che: - l'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 prevede che entro il 30 settembre di ogni anno l'Autorita' puo' aggiornare il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto, ai sensi del medesimo provvedimento, ai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: distributori obbligati); - l'articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 219/04, prevede che il valore aggiornato del contributo tariffario unitario entra in vigore a decorrere dal 1° giugno dell'anno solare successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorita'; - l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, ha abrogato l'articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 ed ha previsto che i costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorita' e che tengono conto degli obiettivi di cui a tale decreto, del prezzo medio delle transazioni dei titoli di efficienza energetica, dell'evoluzione dei prezzi dell'energia, dei risultati conseguiti, delle conoscenze acquisite dall'Autorita' sui costi per la realizzazione dei progetti e della necessita' di offrire condizioni omogenee per la realizzazione dei progetti a tutti i soggetti di cui all'articolo 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004; - con la deliberazione n. 345/07, l'Autorita' ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di aggiornamento del contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per la realizzazione dei progetti di risparmio energetico a partire dagli obiettivi relativi all'anno 2009, rendendo disponibili documenti per la consultazione contenenti proposte in materia e convocando, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati; - l'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 345/07, ha introdotto in capo ai distributori obbligati un obbligo di registrazione dei contratti bilaterali conclusi ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico a partire dall'anno 2007; - dall'esame delle comunicazioni ad oggi ricevute dalla Direzione Consumatori e Qualita' del Servizio dell'Autorita' ai sensi di quanto indicato al precedente alinea, relative ad oltre cinquanta accordi bilaterali, e' emersa la necessita' di procedere ad ulteriori analisi ed approfondimenti in merito alla completezza e correttezza dei contenuti di tali comunicazioni, al fine di valutarne la significativita' per la determinazione del contributo tariffario da erogarsi nell'anno 2009; - l'articolo 4, comma 5, della deliberazione n. 345/07, ha previsto che, a partire dal 1° aprile 2008, i soggetti ammessi ad operare nel Registro dei titoli di efficienza energetica comunicano al GME, unitamente alle quantita' di titoli scambiate attraverso contrattazione bilaterale, i relativi prezzi di scambio, estendendo tale obbligo a tutte le transazioni bilaterali concluse a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento; - dai dati acquisiti fino all'agosto 2008 dal GME, e da questi trasmessi alla Direzione Consumatori e Qualita' del Servizio dell'Autorita', e' emersa la necessita' di procedere ad analisi ed elaborazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione nel primo rapporto semestrale del GME, al fine di valutare la significativita' dei prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica per la determinazione del contributo tariffario da erogarsi nell'anno 2009; - l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che, ai fini dell'applicazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione e' equiparato al risparmio di gas naturale; - dalle analisi effettuate in merito agli impatti della disposizione di cui al precedente alinea sul vigente quadro regolatorio del mercato dei titoli di efficienza energetica e, in particolare, sulle deliberazioni n. 103/03 e n. 219/04, e' emersa la necessita' di effettuare ulteriori approfondimenti. Ritenuto che: - al fine di svolgere i predetti approfondimenti, sia necessario derogare a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 in materia di termini per l'aggiornamento del contributo tariffario, posticipando tali termini al 31 dicembre limitatamente all'aggiornamento da effettuarsi nell'anno 2008; - il differimento dei termini di cui al precedente alinea si renda necessario anche al fine di rendere disponibili eventuali documenti per la consultazione contenenti proposte in materia di aggiornamento del contributo tariffario
DELIBERA
1. di differire il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 al 31 dicembre, limitatamente all'aggiornamento da effettuarsi nell'anno 2008; 2. di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. Milano, 22 settembre 2008 Il presidente: Ortis |