Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 2 ottobre 2008
Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (ARG/com 144/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 ottobre 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 133 del codice penale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') 20 maggio 1997, n. 61/97 contenente "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilita'";
- l'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- l'art. 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002.
Considerato:
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, fatta salva l'applicazione delle norme del codice penale ("salvo che il fatto costituisca reato") attribuisce all'Autorita' il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri";
- lo stesso art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita' irroghi sanzioni amministrative pecuniarie "non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori a lire 300 miliardi" (ora comprese fra tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73);
- il legislatore quindi ha stabilito in via generale l'importo minimo e l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere irrogate dall'Autorita', senza individuare un minimo ed un massimo edittale con riferimento a ciascuna tipologia di infrazioni, lasciando quindi all'Autorita' un'ampia discrezionalita' nel determinare l'entita' della sanzione da applicare alle diverse tipologie di infrazioni e alle singole fattispecie;
- l'art. 12 della legge n. 689/81 prevede che le disposizioni su "le sanzioni amministrative" di cui al primo capo della legge medesima si osservano "in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito" per tutte le violazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
- in conformita' con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 12 della legge n. 689/81 ("salvo che non sia diversamente stabilito"), l'art. 11 bis del decreto- legge n. 35/05, introdotto dalla legge di conversione n. 80/05, dispone che "alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689", ossia il "pagamento in misura ridotta" (c.d. oblazione);
- l'art. 11 della legge n. 689/81, rubricato "criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie", prevede che "nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche";
- il citato art. 11 della legge n. 689/81 prevede dunque che l'entita' della sanzione debba essere determinata sulla base di quattro criteri: 1) gravita' della violazione; 2) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; 3) personalita' dell'agente; 4) condizioni economiche dell'agente;
- l'applicazione di tali criteri alla singola fattispecie e' rimessa alla valutazione discrezionale dell'autorita' amministrativa chiamata ad irrogare la sanzione;
- l'Autorita', al fine di assicurare la trasparenza e la coerenza delle proprie decisioni, ritiene opportuno orientare la propria discrezionalita' in merito alla quantificazione delle sanzioni entro un quadro chiaro, non discriminatorio e finalizzato agli obiettivi ad essa affidati dalla legge, tenuto conto della prassi amministrativa e degli orientamenti giurisprudenziali sinora formatisi;
- il potere sanzionatorio dell'Autorita' serve a garantire il rispetto della regolazione, pertanto, le sanzioni pecuniarie devono avere un carattere afflittivo idoneo ad assicurare il necessario effetto dissuasivo, sia nei confronti dell'impresa destinataria del provvedimento sanzionatorio (funzione di prevenzione speciale), sia nei confronti della generalita' degli altri operatori (funzione di prevenzione generale);
- al fine di rendere effettiva la funzione preventiva di cui al precedente punto ed in applicazione del generale principio di sostenibilita' della sanzione, l'Autorita' intende fissare alcuni principi per orientare la propria discrezionalita' nella commisurazione della sanzione alle capacita' economiche dell'agente;
- l'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90 e l'art. 23, par. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 fissano quale limite massimo delle sanzioni in materia antitrust il dieci per cento (10%) del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio chiuso anteriormente alla data di avvio del procedimento sanzionatorio;
- l'Autorita', in conformita' alla prassi amministrativa finora invalsa, ritiene opportuno adottare il suddetto limite massimo nell'esercizio del proprio potere sanzionatorio ancorche' non risulti superato il limite massimo di euro 154.937.069,73 previsto dall'art. 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95 e fermo restando il limite minimo di euro 25.822,84;
- per una corretta applicazione dei criteri fissati dall'art. 11 della legge n. 689/81 appare opportuno seguire una metodologia articolata in due momenti (di cui all'Allegato B, "Tabella"): 1) fissazione dell'importo base della sanzione in ragione della gravita' della violazione e delle condizioni economiche dell'agente; 2) applicazione di maggiorazioni o riduzioni della sanzione in base alla personalita' dell'agente e all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- l'applicazione dei suddetti criteri non puo' comportare l'irrogazione di una sanzione superiore al 10% del fatturato realizzato dall'impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di avvio del procedimento sanzionatorio e comunque non inferiore a 25.822,84 euro ne' superiore a 154.937.069,73 euro;
- il carattere strumentale dell'attivita' sanzionatoria rispetto alla regolazione del mercato puo' rendere recessivo l'interesse all'irrogazione di una sanzione di elevato importo rispetto all'interesse ad ottenere un miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati o un piu' efficace perseguimento degli obiettivi affidati all'Autorita';
- ai fini della quantificazione della sanzione nel rispetto dei limiti e criteri fissati dalla legge, l'Autorita' puo' ritenere meritevoli di apprezzamento sotto il profilo della personalita' dell'agente le iniziative che l'impresa, nel corso del procedimento sanzionatorio, dichiari di voler assumere per il raggiungimento dei fini di cui al precedente punto

DELIBERA

1. di adottare le "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481" di cui all'Allegato A e all'Allegato B alla presente deliberazione;
2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 2 ottobre 2008
Il presidente: Ortis
 
Allegato A

LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IRROGATE DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 20, LETT.
C), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481

Articolo 1
Importo base

1.1. L'importo base delle sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95 e' determinato in ragione della gravita' della violazione e delle condizioni economiche dell'agente.

Articolo 2
Gravita' della violazione

2.1 La gravita' dell'infrazione si desume:
a) dalla natura dell'interesse tutelato dalla norma violata;
b) dalla durata della violazione (breve, media o lunga), dalla sua estensione territoriale (locale, regionale o nazionale), anche avuto riguardo, ove possibile, al numero di clienti coinvolti, e dalle altre modalita' con le quali si realizza la lesione dell'interesse tutelato;
c) dalla rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato, sugli utenti, sui clienti finali o sull'azione amministrativa dell'Autorita', i quali si distinguono in tenui, gravi o gravissimi;
d) dagli indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dall'agente in conseguenza della violazione;
e) dal grado di colpevolezza dell'agente, la cui maggiore intensita' puo' desumersi, tra le altre circostanze, dal ruolo apicale ricoperto nell'impresa dall'autore materiale della violazione, dall'assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie, dal tentativo di occultare la violazione.

Articolo 3
Condizioni economiche dell'agente e calcolo della sanzione finale

3.1 L'importo base della sanzione viene determinato tenendo conto della sua incidenza percentuale sul fatturato dell'impresa nell'ultimo esercizio che precede l'avvio del procedimento sanzionatorio.
3.2 L'importo base della sanzione, determinato ai sensi del precedente comma, viene aumentato o diminuito in ragione della personalita' dell'agente e dell'eventuale opera da esso svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
3.3 La sanzione finale non puo' essere superiore al 10% del fatturato realizzato dall'impresa nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio e comunque non puo' essere inferiore a 25.822,84 euro ne' superiore a 154.937.069,73 euro.

Articolo 4
Concorso di fatti rilevanti per la quantificazione della sanzione

4.1 Se piu' fatti concorrono all'aumento o alla diminuzione della sanzione l'aumento o la diminuzione viene calcolato sull'importo risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.
4.2 Ai fini della quantificazione della sanzione, lo stesso fatto puo' essere valutato una sola volta nell'ambito del medesimo procedimento e in base ad uno solo dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/81.

Articolo 5
Personalita' dell'agente

5.1 Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81, l'importo base della sanzione viene aumentato o diminuito in considerazione di tutte le circostanze dalle quali si possa desumere il grado di inclinazione del soggetto alla violazione della regolazione.
5.2 Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importo base della sanzione viene diminuito come segue:
a. di un valore non superiore alla meta' se l'impresa denuncia all'Autorita' la propria violazione, sempre che l'Autorita' non disponga gia' di informazioni al riguardo e sempre che l'esercente cessi la condotta illecita e, ove possibile, ripristini la situazione anteriore alla violazione;
b. di un valore non superiore ad un terzo se l'impresa coopera in modo efficace all'attivita' istruttoria;
c. di un valore non superiore alla meta' se l'impresa dimostra di aver posto in essere una condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati o comunque utile al piu' efficace perseguimento degli interessi affidati all'Autorita'.
5.3 Nella determinazione della diminuzione di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo si tiene conto dei seguenti elementi: a) benefici derivanti dall'iniziativa; b) oneri dell'iniziativa per l'impresa; c) assunzione dell'impegno prima o dopo la "comunicazione delle risultanze istruttorie" ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01.
5.4 Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo l'importo base della sanzione viene aumentato:
a. fino al doppio se l'impresa ha precedentemente commesso una o piu' violazioni dello stesso tipo;
b. di un valore fino ad un quarto se l'impresa ha precedentemente commesso una o piu' violazioni di tipo diverso.
5.5 Le circostanze di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo non esauriscono la gamma di elementi che l'Autorita' puo' prendere in considerazione nel valutare la personalita' dell'agente ai fini dell'aumento o della diminuzione della sanzione.

Articolo 6
Iniziative meritevoli di apprezzamento

6.1 Nel valutare la personalita' dell'agente ai sensi del primo comma dell'art. 5, l'Autorita' puo' tenere conto, ove le ritenga meritevoli di apprezzamento, anche delle eventuali iniziative che l'impresa dichiari di voler assumere per il miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati o comunque utili al piu' efficace perseguimento degli interessi affidati all'Autorita'.
6.2 L'importo base della sanzione puo' essere ridotto anche qualora l'impresa, trovandosi nell'impossibilita' di mettere in atto l'iniziativa di cui al precedente comma entro il termine di conclusione del procedimento, si impegni a portarla a compimento nel termine fissato dall'Autorita'. In questo caso la sanzione puo' essere diminuita di un valore non superiore alla meta' tenendo conto dei seguenti elementi: a) benefici derivanti dall'iniziativa; b) oneri dell'iniziativa per l'impresa; c) assunzione dell'impegno prima o dopo la "comunicazione delle risultanze istruttorie" ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01.
6.3 In caso di mancata, inesatta o tardiva realizzazione delle iniziative di cui al comma precedente, l'Autorita' puo' avviare un procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95 per l'applicazione di una sanzione almeno pari al doppio della differenza tra la sanzione che l'Autorita' avrebbe irrogato qualora non avesse considerato meritevoli di apprezzamento le suddette iniziative e la sanzione concretamente irrogata.

Articolo 7
Ravvedimento operoso

7.1 Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81, l'importo base della sanzione puo' essere diminuito se l'impresa ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione.
7.2 Se il ravvedimento operoso e' iniziato prima dell'avvio del procedimento la sanzione e' diminuita di un valore non superiore ad un terzo; se il ravvedimento operoso e' iniziato dopo l'avvio del procedimento, anche in adempimento di un'intimazione, la sanzione e' diminuita di un valore non superiore ad un quarto.

Articolo 8
Ambito di applicazione delle linee guida

9.1 Le presenti linee guida vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonche' sul sito internet dell'Autorita', e si applicano ai procedimenti pendenti in fase istruttoria alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e a quelli avviati in data successiva.
9.2 L'esigenza di ottenere un particolare effetto dissuasivo o di valorizzare iniziative dell'impresa che l'Autorita' ritenga meritevoli di particolare apprezzamento puo' giustificare motivate deroghe nell'applicazione delle presenti linee guida in ragione della specificita' del caso.

Allegato B

----> Vedere a pag. 112 <----
 
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