Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 23 settembre 2008
Definizione delle linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimento di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 11/07 in materia di unbundling. (ARG/com 132/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 settembre 2008
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo e Consiglio, del 19 luglio 2002;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'articolo 21;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n 73;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";
- il decreto del Ministero delle attivita' produttive 21 ottobre 2005;
- il decreto del Ministero delle attivita' produttive 11 aprile;
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 22 marzo 2005, n. 46/05;
- la deliberazione dell'Autorita' 1 agosto 2005, n. 167/05;
- la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 178/05;
- la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06;
- la deliberazione dell'Autorita' 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07);
- l'allegato A alla deliberazione n. 11/07, Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07;
- la deliberazione dell'Autorita' 4 ottobre 2007, n. 253/07;
- la deliberazione dell'Autorita' 7 dicembre 2007, n. 310/07;
- la deliberazione dell'Autorita' 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08;
- il documento per la consultazione 26 giugno 2008 recante "Linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti per l'implementazione della separazione funzionale di cui all'allegato a alla deliberazione n. 11/07: obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas", DCO 22/08;
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Lombardia 21 febbraio 2008, n. 385/08, 386/08, 387/08, 388/08, 389/08, 390/08, 391/08, 392/08, 393/08, 394/08, 395/08, 399/08, 402/08.
Considerato che:
- le direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE, relative, rispettivamente, a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e per il mercato del gas naturale prevedono la separazione funzionale tra le attivita' relative alle infrastrutture essenziali per la fornitura ai clienti finali e le altre attivita' ai fini della promozione della concorrenza nei due settori;
- le citate direttive per la parte relativa alla separazione funzionale sono state recepite con legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- con deliberazione n. 11/07 e s.m.i. l'Autorita' ha adottato le disposizioni relative alla separazione funzionale ed alla separazione contabile;
- l'articolo 5 della deliberazione n. 11/07 rimanda ad un successivo provvedimento la definizione delle linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti;
- l'art. 12, comma 2 del TIU prevede che il Gestore indipendente predispone e aggiorna un programma di adempimenti, secondo le linee guida definite dall'Autorita', contenente le misure per perseguire le finalita' di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo TIU, in particolare per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza;
- il medesimo articolo 12, comma 2 del TIU prevede che il programma di adempimenti indichi gli obblighi dei componenti del Gestore indipendente e del personale subordinato per raggiungere tale obbiettivo;
- l'Autorita' ha istituito un gruppo di lavoro informale in materia di separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nei settori del gas e dell'energia elettrica nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorita' del 27 giugno 2005 n. 127/05 e tale gruppo di lavoro si e' piu' volte riunito sia in vista della definizione della deliberazione n. 11/07, sia per definire gli schemi contabili e il manuale applicativo della medesima separazione contabile, sia, infine, per un confronto sulle indicazioni relative alle linee guida del programma degli adempimenti;
- nel corso dell' incontro tenutosi il 12 giugno 2008 con il suddetto gruppo di lavoro, la Direzione tariffe ha presentato una prima proposta di articolato relativa alle linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti. Nel corso dell'incontro e' emersa l'esigenza di sottoporre la predetta proposta ad una piu' ampia consultazione;l'Autorita' ha pertanto diffuso la proposta attraverso il documento per la consultazione 26 giugno 2008 DCO 22/08.
Considerato altresi' che:
- le linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti rappresentano una sistematizzazione ed un chiarimento di quanto previsto nel TIU e le stesse devono essere considerate come un supporto alle imprese nel processo di identificazione delle aree di maggior rischio e delle relative misure di prevenzione, senza tuttavia costituire un elenco esaustivo delle stesse alla luce delle differenze che esistono sotto il profilo dimensionale ed organizzativo tra gli esercenti dei settori dell'energia elettrica e del gas soggetti agli obblighi di separazione funzionale;
- le richiamate sentenze del TAR Lombardia hanno annullato le disposizioni della deliberazione n. 11/07, che prevedevano l'inclusione dei dirigenti tra i componenti del Gestore e il loro assoggettamento al relativo regime di incompatibilita' e hanno chiarito che il personale dirigente "puo' restare assoggettato ad obblighi specifici comportamentali direttamente imposti dal Gestore nel suo programma di adempimenti"
- avverso tali sentenze e' stato proposto appello, tuttora pendente, sia dall'Autorita' sia dagli operatori economici;
- nell'ambito del processo di consultazione sul documento DCO 22/08, gli operatori hanno formulato le seguenti osservazioni principali:
a) fino a diversa valutazione del giudice di appello, le norme contenute nella delibera sulle linee guida per la predisposizione del programma di adempimenti dovrebbero riflettere il contenuto delle sentenze del TAR, nella parte in cui hanno stabilito che sono componenti del Gestore Indipendente solo gli amministratori ovvero i membri del consiglio di gestione;
b) la figura del "responsabile dei rapporti con l'Autorita' in merito all'attuazione del programma degli adempimenti non e' prevista dal TIU e che quindi dovrebbe essere lasciata ai Gestori Indipendenti la possibilita' di ricoprire tale ruolo;
c) per la definizione delle regole di comportamento previste per il personale, anziche' fare riferimento al concetto di "codice etico" sarebbe piu' opportuno lasciare a ciascun esercente la liberta' di utilizzare, a parita' di efficacia, lo strumento organizzativo piu' adeguato alla propria realta' aziendale;
d) gli obblighi previsti in materia di gestione dei dati dovrebbero essere riferiti esclusivamente alle informazioni commercialmente sensibili;
e) gli obblighi in materia di separazione contabile, essendo gia' accuratamente disciplinati dalla Parte V della deliberazione n. 11/07, non dovrebbero rientrare nel programma di adempimenti che, coerentemente con l'articolo 12 del TIU deve riguardare esclusivamente gli obblighi in materia di separazione funzionale;
f) imporre una modifica ai contratti di lavoro gia' stipulati e negoziati al livello di contrattazione collettiva, al fine di rispettare i requisiti di indipendenza previsti dal TIU, sarebbe difficilmente realizzabile a causa degli elevati costi di transazione e delle difficolta' di modificare i contratti nazionali negoziati con le organizzazioni sindacali;
g) la separazione fisica delle banche dati sarebbe un'operazione costosa e con tempi lunghi e ad essa sarebbe preferibile la semplice separazione logica delle stesse.
Ritenuto necessario che:
- pur nel rispetto delle differenze che esistono sotto il profilo dimensionale ed organizzativo tra gli esercenti dei settori dell'energia elettrica e del gas soggetti agli obblighi di separazione funzionale, le linee guida debbano prevedere un contenuto minimo obbligatorio per il raggiungimento delle finalita' della separazione funzionale ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori nella gestione delle attivita' oggetto di separazione funzionale;
- in relazione alle suddette linee guida, debbano essere esplicitati gli obblighi minimali a carico del Gestore indipendente per l'effettiva applicazione del programma di adempimenti;
- debbano essere previste specifiche disposizioni in relazione al contenuto minimale del programma di adempimenti in relazione alla struttura organizzativa e gestionale del Gestore indipendente, ai poteri di quest'ultimo, alle procedure di predisposizione del budget delle risorse e del piano di sviluppo delle infrastrutture, alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi dall'esterno nonche' ai flussi decisionali all'interno dell'impresa, affinche' il programma stesso sia strumento idoneo al perseguimento delle finalita' della separazione funzionale;
- il Gestore indipendente, per ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo III del TIU, debba dotarsi di strumenti conoscitivi e di trasparenza sulle attivita' separate funzionalmente, con particolare riferimento ai rapporti con le parti correlate.
Ritenuto altresi' opportuno:
- che, in esecuzione delle citate sentenze del TAR e fermo restando l'appello proposto dall'Autorita', il programma di adempimenti attualmente imponga l'obbligo di verifica dei requisiti di indipendenza per i soggetti interessati, rappresentati ad oggi dai componenti del Gestore indipendente ed in futuro anche dai dirigenti nel caso in cui le suddette sentenze di primo grado vengano sul punto riformate all'esito del giudizio d'appello;
- accogliere le osservazioni degli operatori in merito al trattamento dei dati limitatamente alle informazioni commercialmente sensibili, allo strumento da utilizzare per le regole di comportamento del personale, alla possibilita' di nominare la figura del referente dell'Autorita' nella figura dello stesso Gestore indipendente e alla necessita' di salvaguardare i requisiti patrimoniali acquisiti nei contratti di lavoro gia' stipulati anteriormente all'entrata in vigore del TIU;
- non accogliere le osservazioni degli operatori in merito all'esclusione degli obblighi per il Gestore indipendente in merito al controllo sulla separazione contabile in quanto la corretta applicazione delle procedure di quest'ultima rappresenta uno strumento e un requisito essenziale per il conseguimento delle finalita' della separazione funzionale;
- non accogliere le osservazioni degli operatori in merito alla separazione fisica delle banche dati in quanto condizione essenziale per perseguire le finalita' della separazione funzionale

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 11/07, "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU), cui si aggiungono le seguenti definizioni:
- personale: persone fisiche legate all'impresa verticalmente integrata da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita;
- personale coinvolto: e' la parte del personale che, direttamente od indirettamente, svolge mansioni relative all'attivita' in separazione funzionale come definita dal TIU;
- parte correlata: e' qualsiasi soggetto o ente rientrante nella definizione di parte correlata di cui al principio contabile internazionale (IAS) n. 24;
 
Articolo 2
Il programma degli adempimenti

2.1 Il programma di adempimenti predisposto dal Gestore indipendente ai sensi dell'art. 12, comma 2 del TIU, e adottato dall'esercente in base alla propria organizzazione aziendale e alla propria struttura societaria, in conformita' alle norme in materia di separazione funzionale di cui al TIU, si compone delle seguenti parti :
a) descrizione delle regole di governance dell'attivita' soggetta a separazione funzionale ed attestazione della loro coerenza con quanto stabilito dal TIU;
b) descrizione della struttura organizzativa e gestionale dell'attivita' separata funzionalmente, della sua collocazione all'interno dell'impresa verticalmente integrata, nonche' dei processi decisionali che la riguardano;
c) procedure e tempi di implementazione della struttura organizzativa e gestionale dell'attivita' separata funzionalmente;
d) individuazione nominale dei componenti del Gestore indipendente e del personale coinvolto;
e) verifica della sussistenza dei requisiti e delle guarentigie previste dall'art. 11, commi 3 e 4 del TIU, del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1 del TIU in materia di interessi economici e del codice di comportamento di cui alla successiva lettera g);
f) individuazione delle strutture aziendali e delle relative risorse umane a disposizione del Gestore indipendente per lo svolgimento delle attivita' previste dal TIU;
g) codice di comportamento coerente con le finalita' di cui all'art. 2, comma 1 del TIU;
h) descrizione dell'iter di redazione ed approvazione del budget aziendale ed in particolare del budget relativo alle attivita' oggetto di separazione funzionale con individuazione delle strutture aziendali coinvolte e della loro dipendenza funzionale;
i) descrizione dell'iter di redazione ed approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture, di cui all'art. 111, comma 1,lettera b), punto i. del TIU, con individuazione delle strutture aziendali coinvolte e della loro dipendenza funzionale;
j) descrizione delle procedure di controllo della redazione dei conti annuali separati afferenti le attivita' separate funzionalmente;
k) individuazione delle criticita' nella gestione dei flussi inerenti le informazioni acquisite nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 7, comma 1 del TIU e delle procedure per il superamento di tali criticita';
l) individuazione nominale del garante per la corretta gestione delle informazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) del TIU;
m) piano dettagliato delle misure per realizzare la separazione fisica delle banche dati contenenti informazioni commercialmente sensibili, ai sensi dell'articolo 15 del TIU, e procedure e tempi di attuazione del piano di separazione fisica delle suddette banche dati;
n) individuazione del referente dell'Autorita' in merito all'attuazione del programma degli adempimenti;
o) programmi di formazione/informazione nei confronti del personale coinvolto finalizzati al rispetto della separazione funzionale delle attivita' e all'attuazione del codice di comportamento;
p) definizione dei criteri di valorizzazione delle transazioni economiche;
q) definizione delle clausole da inserire nei contratti di approvvigionamento di beni e servizi con soggetti terzi, ed in particolare con le parti correlate, nel rispetto delle finalita' della separazione funzionale con soggetti terzi;
r) procedure di verifica della corretta applicazione del programma di adempimenti ed eventuali azioni di revisione del programma stesso;
s) criteri di redazione del rapporto sulle misure adottate di cui all'art. 12, comma 3 del TIU e individuazione delle strutture aziendali coinvolte e la loro dipendenza funzionale;
t) modalita' di predisposizione ed invio all'Autorita' della reportistica relativa agli obblighi di comunicazione e delle eventuali segnalazioni previste dal TIU, incluse quelle previste dall'art. 13, comma 2 e individuazione delle strutture aziendali coinvolte e la loro dipendenza funzionale.
 
Articolo 3
Obblighi del Gestore indipendente

3.1 Il Gestore indipendente, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione, ovvero, se successivo, entro 6 mesi dal realizzarsi delle condizioni previste dall'articolo 7 del TIU:
a) predispone la struttura organizzativa e gestionale, con le relative risorse, e stabilisce le regole di governance idonee a garantire che le infrastrutture oggetto di separazione funzionale siano amministrate in modo tale da promuovere la concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas e per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 2, comma 1 del TIU;
b) verifica la sussistenza dei necessari requisiti di indipendenza previsti per i componenti del Gestore indipendente dall'articolo 11 del TIU, e, per il garante dall'art. 15, comma 1, lettera d) del TIU medesimo e, ove non rispettati, definisce le azioni e la tempistica di adeguamento alle prescrizioni della separazione funzionale;
c) definisce le procedure e le responsabilita' per la definizione del budget annuale relativo alle attivita' oggetto di separazione funzionale e del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) punto i. del TIU;
d) verifica la rispondenza alle finalita' di cui all'art. 2, comma 1 del TIU, dei conti annuali separati dell'attivita' di riferimento;
e) definisce i contenuti programma di formazione/informazione destinata al personale coinvolto al fine di sensibilizzare la struttura alle responsabilita' connesse alla separazione funzionale;
f) nomina un referente dell'Autorita' in merito all'attuazione del programma degli adempimenti;
g) definisce i formati della reportistica per le segnalazioni da inviare all'Autorita'.
3.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, il Gestore indipendente, entro un anno dalla pubblicazione della presente deliberazione ovvero, se successivo, entro sei mesi dal realizzarsi delle condizioni previste dall'articolo 7 del TIU:
a) attua le procedure di cui al precedente comma 1, lettera c);
b) nomina il garante di cui all'art. 1, comma 15, lettera d) del TIU e definisce il piano di misure da adottare per garantire la separazione fisica delle banche dati ai sensi dell'articolo 15 del TIU;
c) individua gli strumenti e le procedure per la gestione delle richieste e il trasferimento a soggetti che non operano sotto la sua direzione o a soggetti terzi delle informazioni commercialmente sensibili relative alle attivita' oggetto di separazione funzionale e le relative forme di controllo, al fine di garantire la neutralita' dell'informazione;
d) definisce il codice di comportamento per il personale coinvolto, coerentemente con le finalita' di cui all'art. 2, comma 1 del TIU;
e) da attuazione ai programmi di formazione/informazione di cui al precedente comma 1, lettera e);
f) individua i criteri per la valorizzazione delle transazioni economiche e dei rapporti contrattuali per l'acquisizione e la vendita di beni o servizi con i soggetti terzi e le parti correlate nel rispetto delle finalita' della separazione funzionale;
g) definisce le procedure di controllo per la verifica della corretta applicazione del programma di adempimenti e predispone il rapporto sulle misure adottate di cui all'art. 12, comma 3 del TIU.
3.3 Per il solo primo anno di applicazione della separazione funzionale, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il Gestore indipendente invia all'Autorita' il programma degli adempimenti e il rapporto sulle misure adottate, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del TIU.
3.4 Entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla scadenza di cui al precedente comma 3, il Gestore indipendente presenta all'Autorita', su supporto informatico, il rapporto sulle misure adottate, nell'anno solare precedente, in esecuzione del programma degli adempimenti, ai sensi del comma 12.3 del TIU.
3.5 Il rapporto sulle misure adottate in esecuzione del programma degli adempimenti deve contenere almeno le indicazioni relative allo stato di applicazione di ognuna delle misure previste dall'art. 2, comma 1, lettere da a) ad o).
 
Articolo 4
Struttura organizzativa e gestionale

4.1 La struttura organizzativa e gestionale e le regole di governance delle attivita' oggetto di separazione funzionale, di cui al comma 3.1, lettera a), comprendono almeno:
a) l'organigramma delle attivita' oggetto di separazione funzionale e la loro collocazione nel complesso delle attivita' aziendali, nonche' l'individuazione delle responsabilita', delle relative funzioni e delle risorse di personale a disposizione;
b) la gerarchia decisionale per la predisposizione e approvazione del budget dell'attivita' oggetto di separazione funzionale;
c) la gerarchia decisionale per la predisposizione e approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture relative all'attivita' oggetto di separazione funzionale di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) punto i. del TIU;
d) le procedure gestionali critiche per lo svolgimento dell'attivita'.
4.2 Nel caso in cui nel Gestore indipendente non siano presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione, la struttura organizzativa e gestionale, oltre a quanto previsto al precedente comma 1:
a) individua i poteri assegnati attraverso delega al Gestore indipendente tra i quali devono essere obbligatoriamente compresi: la rappresentanza verso terzi per le attivita' oggetto di separazione funzionale, la predisposizione della proposta del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) punto i. del TIU, l'organizzazione del personale assegnato all'attivita' oggetto di separazione funzionale, gli impegni di spesa per decisioni relative ad investimenti straordinari non pianificati, dettati da situazioni di oggettiva necessita' e urgenza, tali da garantire una sufficiente flessibilita' nella gestione dell'attivita', il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, e i rapporti con le parti correlate;
b) nell'ipotesi di applicazione dell'art. 11, comma 5, lettera c) del TIU, individua le modalita' con cui il Gestore indipendente esprime parere vincolante per tutte le decisioni del consiglio di amministrazione che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attivita' separata funzionalmente, nonche' per l'approvazione del piano di sviluppo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) punto i. L'elenco minimo degli argomenti su cui tale parere deve essere espresso include: la rappresentanza verso terzi, la redazione del piano di sviluppo, la definizione dell'assetto organizzativo dell'attivita' separata funzionalmente, le procedure di acquisto di beni e servizi nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata ai fini di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) del TIU, il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, e i rapporti con le parti correlate.
 
Articolo 5
Codice di comportamento

5.1 Le regole di comportamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), sono finalizzate a garantire l'applicazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1 del TIU e devono comprendere:
a) regole di comportamento per la generalita' del personale coinvolto, ivi compresi i dirigenti che operano sotto la direzione del Gestore indipendente e che hanno responsabilita' gestionali nell'attivita' separata funzionalmente;.
b) meccanismi sanzionatori per la violazione delle regole di cui alla lettera a).
5.2 Per i dirigenti deve essere altresi' previsto un periodo minimo di due anni, decorrenti dalla cessazione del rapporto, in cui le informazioni commercialmente sensibili acquisite nell'esercizio dell'attivita' separata funzionalmente sono da considerare riservate.
5.3 Nel codice di comportamento deve essere posta particolare attenzione agli obblighi di riservatezza nei confronti del personale non coinvolto nelle attivita' separate funzionalmente, agli obblighi di tenere un comportamento non discriminatorio e al divieto, per il personale coinvolto avente responsabilita' gestionali, di accettazione di incentivi economici non legati all'attivita' separata funzionalmente ed in contrasto con le finalita' di cui al comma 2.1 del TIU.
 
Articolo 6
Clausole da inserire nei rapporti contrattuali
di approvvigionamento di beni e servizi con soggetti terzi

6.1 Nei rapporti contrattuali di approvvigionamento di beni e servizi con soggetti terzi, ed in particolare in quelli con le parti correlate, il Gestore indipendente assicura l'inclusione di clausole volte al rispetto, da parte dei fornitori, della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili relative alle attivita' oggetto di separazione funzionale e volte al rispetto formale e sostanziale delle finalita' della separazione funzionale disciplinata dal TIU. Tali clausole devono essere esplicitamente approvate dal Gestore indipendente e, qualora pertinenti la gestione delle informazioni commercialmente sensibili, anche dal garante per la corretta gestione delle informazioni, di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) del TIU.
 
Articolo 7
Clausole contrattuali relative ai rapporti di lavoro
nelle attivita' oggetto di separazione funzionale

7.1 I contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, relativi al personale coinvolto nell'attivita' oggetto di separazione funzionale devono contenere clausole di espressa accettazione del codice di comportamento di cui al precedente articolo 5.
7.2 Nel caso dei componenti del Gestore indipendente, i relativi contratti di assunzione o incarichi professionali devono riportare clausole controfirmate che attestino:
a) l'accettazione del codice di comportamento di cui al precedente articolo 5;
b) il rispetto dei vincoli in materia di incompatibilita' di cui all'art. 11, comma 3 del TIU;
c) il rispetto dei vincoli di indipendenza di cui all'articolo 11 del TIU;
d) il rispetto del requisito di cui all'art. 13, comma 1 del TIU di non detenere, neanche indirettamente, interessi economici nelle altre attivita' dell'impresa verticalmente integrata.
7.3 Nei contratti di cui al precedente comma 2 devono altresi' essere previsti opportuni percorsi di superamento, con tempistiche definite, di situazioni di incompatibilita' e di mancanza di indipendenza, disciplinati dagli articoli 11 e 13 del TIU, precedenti all'assegnazione dei componenti del Gestore indipendente alle funzioni che rientrano nelle attivita' soggette a separazione funzionale, fatti salvi i diritti patrimoniali acquisiti in relazione ad attivita' prestate anteriormente all'entrata in vigore del TIU. Per quanto riguarda i diritti patrimoniali acquisiti successivamente all'entrata in vigore del TIU e fino all'entrata in vigore della presente deliberazione il componente del Gestore indipendente e' tenuto al superamento della situazione di incompatibilita' entro un termine di 24 mesi. I diritti patrimoniali acquisiti successivamente all'entrata in vigore della presente deliberazione sono in contrasto con le norme della separazione funzionale.
 
Articolo 8
Informazioni minime sul trattamento delle informazioni
commercialmente sensibili acquisite
nell'ambito dell'attivita' soggetta a separazione funzionale

8.1 La reportistica predisposta dal garante della corretta gestione dei dati sensibili, da fornire all'Autorita', di cui all'art. 15, comma 5, lettera b) del TIU, in tema di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili acquisite nell'ambito dell'attivita' soggetta a separazione funzionale deve descrivere almeno:
a) le procedure per limitare l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attivita' separata funzionalmente;
b) le procedure per la tracciabilita' delle informazioni commercialmente sensibili;
c) le informazioni che si prevede di rendere di pubblico accesso;
d) le procedure per la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili e le forme di accesso alle stesse;
e) il tempo di attuazione, non superiore a due anni, delle misure per garantire la separazione fisica delle banche dati contenenti informazioni commercialmente sensibili, prevista dall'articolo 15 del TIU.
 
Articolo 9
Obblighi dell'impresa verticalmente integrata
che opera nelle attivita' di cui all'art. 7, comma 1
del TIU secondo le modalita' di cui all'art. 7, comma 5 del TIU

9.1 L'impresa verticalmente integrata che opera nelle attivita' di cui all'art. 7, comma 1 del TIU secondo le modalita' di cui all'art. 7, comma 5 del medesimo TIU:
a) notifica la creazione e l'effettiva attivazione della posizione organizzativa, di cui all'art. 7, comma 6, lettera a) del TIU, dedicata esclusivamente alla verifica del rispetto della disciplina che prevede il diritto di accesso effettivo o potenziale di terzi all'infrastruttura;
b) comunica i criteri di selezione del garante per il rispetto della disciplina di accesso di terzi all'infrastruttura di cui all'art. 7, comma 6, lettera b) del TIU;
c) notifica l'avvenuta nomina del garante per la corretta gestione delle informazioni, di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) del TIU.
 
Articolo 10
Obblighi del garante per il rispetto della disciplina
di accesso di terzi all'infrastruttura
di cui all'art. 7, comma 6, lettera b) del TIU

10.1 Il garante per il rispetto della disciplina di accesso di terzi all'infrastruttura, di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), presenta annualmente, e per il primo anno entro un anno dalla pubblicazione della presente deliberazione, all'Autorita' il programma delle verifiche e delle metodologie inerenti:
a) la disciplina che prevede il diritto di accesso effettivo o potenziale di terzi all'infrastruttura;
b) i criteri di economicita' della gestione.
 
Articolo 11
Disposizioni finali

11.1 Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
Milano, 23 settembre 2008
Il presidente: Ortis
 
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