Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 25 settembre 2008
Disposizioni urgenti per l'avvio del trattamento orario ai fini del dispacciamento dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW (modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione n. 278/07 - TILP e all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 29/08). (ARG/elt 135/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 settembre 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita'), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007 n. 156/07 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TIV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007 n. 278/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TILP);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 12 marzo 2008, ARG/elt 29/08 (di seguito: deliberazione 29/08);
- la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2008, ARG/elt 36/08 (di seguito: deliberazione 36/08);
- la comunicazione AIGET del 5 settembre 2008, protocollo Autorita' n. 27409 dell'11 settembre 2008;
- la comunicazione MultiUtility S.p.A. del 9 settembre 2008, protocollo Autorita' n. 28040 del 18 settembre 2008;
- la comunicazione Linea Piu' S.p.A. del 9 settembre 2008, protocollo Autorita' n. 27405 dell'11 settembre 2008;
- la comunicazione AGSM Energia S.p.A. del 9 settembre 2008, protocollo Autorita' n. 27399 dell'11 settembre 2008;
- la comunicazione AceaElectrabel S.p.A. dell'11 settembre 2008, protocollo Autorita' n. 28384 del 24 settembre 2008;
- la comunicazione DSE - Duferco Energia SRL dell'11 settembre 2008, protocollo Autorita' n. 28385 del 24 settembre 2008.
Considerato che:
- l'Autorita', con il TILP, ha introdotto in data 31 ottobre 2007, con decorrenza 1 aprile 2008, la profilazione convenzionale per fasce, con congruo anticipo rispetto all'effettiva entrata in vigore della disciplina, al fine di garantire agli operatori un opportuno tempo in ordine al necessario adeguamento delle proprie politiche, operative e commerciali, al rinnovato assetto normativo e pertanto permettere l'ordinato svolgimento delle attivita' dei diversi operatori in tale contesto;
- il TILP stabilisce che tutti i punti di prelievo in altissima, alta, media e bassa tensione, limitatamente nell'ultimo caso ai punti con potenza disponibile superiore a 55 kW, se dotati di misuratore orario od elettronico, siano trattati orari a decorrere dal primo giorno del bimestre convenzionale successivo alla messa in servizio del misuratore orario o elettronico di cui sono dotati ovvero dal primo giorno del secondo bimestre convenzionale successivo laddove la messa in servizio dei misuratori occorra gli ultimi 15 giorni del mese con numerario dispari;
- al fine di fornire un elemento informativo agli utenti del dispacciamento utile alla previsione delle modifiche che il Prelievo residuo d'Area (PRA) puo' subire il successivo bimestre convenzionale anche a seguito dell'avvio del trattamento orario di punti di prelievo, il TILP prevede la pubblicazione da parte delle imprese distributrici di riferimento del cosiddetto "delta PRA" ovvero della somma dell'energia elettrica complessivamente prelevata l'anno solare precedente da tutti i punti di prelievo che:
- hanno attivato il trattamento orario con decorrenza dal bimestre convenzionale successivo
- sono stati disattivati o attivati nel bimestre convenzionale corrente;
- diversi operatori durante il mese di marzo 2008, in prossimita' dell'entrata in vigore del trattamento orario per i punti in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW, avevano rappresentato all'Autorita' la difficolta' ad elaborare una corretta stima previsionale dei prelievi orari dei punti ricompresi nel proprio contratto di dispacciamento appartenenti a tale categoria il cui trattamento orario sarebbe stato avviato l'1 aprile 2008 ai sensi del TILP, a causa della mancata disponibilita' di una base di dati storici di prelievo orario per tali punti, con potenziale rischio per l'attivita' di approvvigionamento dell'energia elettrica e conseguente rischio di sbilanciamento da parte degli utenti del dispacciamento medesimi;
- la deliberazione 36/08 ha stabilito un rinvio all'1 ottobre 2008 dell'avvio del trattamento orario ai fini del dispacciamento dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW che non erano trattati orari al 31 marzo 2008, per dar modo agli utenti del dispacciamento di disporre di un'adeguata conoscenza degli andamenti dei prelievi orari dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW, mantenendo per tali punti di prelievo dotati di misuratore adeguato l'obbligo di:
- rilevazione dei prelievi orari ai sensi delle modalita' e le tempistiche previste dal TILP e
- messa a disposizione dei dati, con separata evidenza dai punti trattati orari, ai sensi del TIV e della deliberazione n. 111/06;
- gli operatori solo recentemente, con le comunicazioni richiamate, hanno rappresentato all'Autorita' una difficolta' di previsione dell'andamento del PRA a seguito dell'osservazione, ricavata dalle informazioni delle curve orarie ricevute per i propri punti di prelievo, che i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW appaiono caratterizzati da profili di prelievo significativamente diversi dall'andamento morfologico storico del PRA e che pertanto la relativa sottrazione al PRA dell'energia elettrica prelevata da tali punti potrebbe provocarne una deformazione del profilo difficilmente prevedibile, con rischio di probabili sbilanciamenti da parte dei medesimi utenti del dispacciamento, ivi incluso la societa' Acquirente unico S.p.A. garante dell'approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso per il servizio di maggior tutela.
Considerato, inoltre, che:
- il TILP stabilisce che il PRA sia determinato detraendo dall'energia elettrica immessa in ciascuna area di riferimento, fra l'altro, l'energia prelevata da tutti gli impianti di illuminazione pubblica nella medesima area, diversamente dalla precedente regolazione che ricomprendeva nel PRA l'energia elettrica prelevata dai punti di illuminazione pubblica non serviti nel mercato libero;
- l'informazione del valore dell'energia prelevata oraria dagli impianti di illuminazione pubblica in un bimestre convenzionale nell'area di riferimento e' nota ex-ante all'impresa distributrice di riferimento ai sensi della deliberazione 29/08 e possa costituire per l'utente del dispacciamento elemento informativo d'ausilio alla previsione del PRA.
Considerato, infine, che:
- la Direzione Mercati dell'Autorita' ha in corso un'attivita' di monitoraggio dei comportamenti delle imprese distributrici al fine di valutare gli adempimenti degli obblighi informativi stabiliti nell'ambito dell'aggregazione delle misure e ai fini del dispacciamento ed in particolare relativi alla messa a disposizione dei dati inerenti all'illuminazione pubblica e ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 Kw.
Ritenuto opportuno:
- fornire ulteriori informazioni storiche in merito alle caratteristiche di prelievo orario dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW e completare le informazioni rese disponibili in merito al trattamento del prelievo dei punti di illuminazione pubblica;
- differire all' 1 aprile 2009 l'avvio del trattamento orario ai fini del dispacciamento per i punti connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW che non sono trattati orari al 30 settembre 2008 al fine di permettere la disponibilita' di ulteriori elementi informativi, oltre quelli gia' a disposizione, agli utenti del dispacciamento volti ad una miglior previsione del PRA ed in ultima analisi ad un minore ricorso alle risorse di bilanciamento da parte di Terna

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 278/07, nei termini di seguito indicati:
a) all'articolo 27, al comma 27.5, le parole "ottobre 2008" sono sostituite dalle parole "aprile 2009" e le parole "30 settembre 2008" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2009";
b) all'articolo 27, dopo il comma 27.7, sono inseriti i commi:
"27.8 Entro il giorno 15 di ciascun mese le imprese distributrici sottese comunicano alle imprese distributrici di riferimento l'energia complessivamente prelevata in ciascuna ora del mese precedente da tutti i punti di prelievo non trattati orari in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW con misuratore elettronico messo in servizio localizzati nel proprio ambito territoriale.
27.9 Entro il giorno 20 di ciascun mese le imprese distributrici di riferimento comunicano agli utenti del dispacciamento l'energia complessivamente prelevata in ciascuna ora del mese precedente da tutti i punti di prelievo non trattati orari in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW con misuratore elettronico messo in servizio localizzati in ciascuna delle proprie aree di riferimento in un documento unico di formato elettronico che consenta l'immediata riutilizzabilita' dei dati trasferiti.
27.10 Le comunicazioni di cui ai commi 27.8 e 27.9 da effettuarsi nel mese di ottobre 2008 sono relative ai mesi da aprile 2008 a settembre 2008 inclusi.";
2. di modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt/29/08, nei termini di seguito indicati:
a) all'articolo 10, dopo il comma 10.7, sono inseriti i seguenti commi:
"10.8 Entro il 15 ottobre 2008, le imprese distributrici sottese comunicano alle imprese distributrici di riferimento:
i) la somma, distinta per fascia geografica, delle energie orarie convenzionali attribuite ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento ricompresi nel servizio di maggior tutela al 31 marzo 2008;
ii) il valore dell'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, ricompresi nel mercato vincolato al 30 giugno 2007;
10.9 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ottobre 2008, le imprese distributrici di riferimento rendono disponibili sul proprio sito internet ed inviano all'Autorita':
i) la somma, distinta per fascia geografica, delle energie orarie convenzionali attribuite ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento ricompresi nel servizio di maggior tutela al 31 marzo 2008;
ii) il valore dell'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, ricompresi nel mercato vincolato al 30 giugno 2007;";
3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 278/07 e l'Allegato A della deliberazione ARG/elt 29/08 risultanti dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento.
Milano, 25 settembre 2008
Il presidente: Ortis
 
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