Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 2 ottobre 2008 |
Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Mazara del Vallo ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS); Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) e, in particolare, l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unita' navali e di altri elementi pertinenti; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»; Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. UL/2008/6926 del 22 luglio 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004; Visto il proprio decreto del 29 luglio 2008, recante la «Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Mazara del Vallo ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2008; Vista la nota n. U.L./2008/7028 del 31 luglio 2008, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto l'integrazione dei dati di cui all'allegato 2 al citato decreto del 29 luglio 2008; Decreta:
Art. 1. Attivazione del sistema VTS
1. E' istituita il Centro VTSL di Mazara del Vallo che ha la sede presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. 2. La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e' l'autorita' VTS di Mazara del Vallo. |
| Art. 2. Limiti dell'area VTS
1. L'area VTS di Mazara del Vallo e' definita dall'insieme dei seguenti punti: 1) lat. 37° 34' 51" N - long. 012° 51' 55" E (limite a terra del Vallone Guerra di mare); 2) lat. 37° 20' 17" N - long. 012° 47' 46" E; 3) lat. 37° 21' 25" N - long. 012° 40' 37" E; 4) lat. 37° 23' 13" N - long. 012° 32' 55" E; 5) lat. 37° 32' 24" N - long. 012° 19' 00" E; 6) lat. 37° 39' 59" N - long. 012° 13' 53" E; 7) lat. 37° 41' 36" N - long. 012° 13' 42" E; 8) lat. 37° 41' 32" N - long. 012° 29' 02" E (limite a terra di Punta Torrazza). 2. L'area precauzionale nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Mazara del Vallo e la nave, e' la zona di mare adiacente all'area VTS, ampia 3 miglia. 3. L'area VTS complessiva e' quella graficamente riportata nell'allegato 1 al presente decreto. |
| Art. 3. Obbligo di rapportazione
1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Mazara del Vallo prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Mazara del Vallo, seguendo le procedure e le modalita' riportate nell'allegato 2 al presente decreto. |
| Art. 4. Servizi erogati dal VTS
1. L'autorita' VTS di Mazara del Vallo, in conformita' alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga: a) il servizio informazioni; b) il servizio di assistenza alla navigazione; c) il servizio di organizzazione del traffico. |
| Art. 5. Ulteriori prescrizioni
1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge, le navi che navighino nell'area VTS di Mazara del Vallo sono tenute ad osservare, durante la navigazione, le seguenti prescrizioni: a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10; b) effettuare la navigazione con particolare cautela; c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Mazara del Vallo; d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2. 2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure di cui al comma 1 non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Mazara del Vallo dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27 dicembre1977, n. 1085. |
| Art. 6. Sostituzione del decreto ministeriale 29 luglio 2008
Il presente decreto sostituisce il decreto del 29 luglio 2008, citato in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 2008 Il Ministro: Matteoli |
| Allegato 1
----> Vedere a pag. 29 <---- |
| Allegato 2 PROCEDURA PER L'INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE PREVISTA DALL'Art. 3
Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Mazara del Vallo comunicano la loro intenzione con la seguente procedura: 1. inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) al Centro VTS di Mazara del Vallo contenente i seguenti dati: identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI); gruppo data orario in UTC e posizione; rotta e velocita'; pescaggio; porto di destinazione ed orario stimato di arrivo; carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantita' e classe IMO; caratteristiche e quantitativo del combustibile «bunker», per le navi che ne trasportano piu' di 5.000 tonnellate; indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico; numero totale di persone a bordo; difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilita' o la sicurezza della nave; 2. il rapporto deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, comma 2. |
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