Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 settembre 2008
Ulteriori modifiche al decreto del Ministro della salute 1° luglio 2004 recante «Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM)».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante «Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a) che ha istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM);
Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2004 recante «Disciplina dell'organizzazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2004, n. 185;
Visto il Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, di cui all'allegato 2 all'Intesa sancita nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005 (Atto rep. n. 2271);
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2006 recante «Modifiche al decreto ministeriale 1° luglio 2004, concernente «Disciplina dell'organizzazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2007, n. 30;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto, in particolare, l'art. 29 del menzionato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che introduce disposizioni concernenti il contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici, operanti nelle Amministrazioni pubbliche, tramite anche il riordino, la soppressione o l'accorpamento di detti organismi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n. 86 recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera p) e 9, comma 1, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2007, con i quali e' confermato per la durata di tre anni il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM);
Considerato che il CCM e' un organismo di coordinamento tra il Ministero e le Regioni per le attivita' di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze;
Considerato che la missione del CCM e' aumentare l'attivita' di prevenzione nel Paese e nella pratica del Sistema sanitario nazionale, attraverso strategie e interventi, la cui efficacia e' dimostrata da solidi dati scientifici, e attraverso il potenziamento delle capacita' del Paese di rilevare, prevenire e controllare i principali problemi e le principali minacce per la salute pubblica, nell'ambito del Sistema sanitario governato dalle Regioni;
Dato atto che il CCM promuove il coordinamento delle attivita' di risposta alle emergenze, ovvero la predisposizione di risposte tempestive sia ad eventi «straordinari» (attacchi terroristici, diffusione di nuovi agenti biologici trasmissibili, rilascio accidentale di agenti chimici o infettivi, pandemia influenzale, ecc.), che «ordinari» (tossinfezioni alimentari, infezioni correlate all'assistenza ospedaliera, ecc.);
Dato atto che il CCM promuove le pratiche di eccellenza delle Regioni e Province autonome, affinche' esercitino un ruolo guida allo scopo di trasferire i modelli operativi di interventi di prevenzione gia' sperimentati oppure di condividere esperienze maturate in settori quali la formazione, la sorveglianza, l'organizzazione;
Dato atto che il CCM lavora per progetti, con obiettivi, procedure, responsabilita', risorse e tempi di realizzazione definiti, attraverso il confronto sistematico all'interno dei suoi organi collegiali consultivi e la cooperazione con i tavoli tecnici delle Regioni;
Dato atto che i progetti del CCM sono sottoposti a valutazione di processo e di risultato, attraverso l'introduzione di standard di progettazione e indicatori di valutazione, in un rapporto di attiva collaborazione tra CCM e partner convenzionati, sia nella fase di progettazione che in quella di monitoraggio;
Considerato che il CCM promuove la sinergia tra il mondo della ricerca e le strutture sanitarie e tra le esperienze migliori e le realta' ancora in crescita, attivando partnership istituzionali e collaborazioni professionali, rinforzando in tal modo la rete della prevenzione in Italia;
Considerato che il CCM opera ponendo attenzione alla coesione e all'equita', perche' siano assicurate in tutte le Regioni italiane, per tutti i cittadini e in ogni strato sociale, uguali possibilita' di accesso agli interventi di prevenzione;
Considerato che il CCM si propone come un nuovo soggetto della sanita' pubblica, quale espressione del processo di regionalizzazione avviato con la riforma del Titolo V della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 di nomina del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto del 15 luglio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stato istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare l'art. 68 (Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture);
Ravvisata l'opportunita', anche in considerazione dell'avvenuta conferma del CCM, di procedere ad una revisione della disciplina sull'organizzazione, sui compiti e sull'attivita' di tale organismo;
Decreta:

Art. 1. Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie -
CCM

1. Il Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie (CCM) e' un organismo di coordinamento tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni per le attivita' di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze sanitarie, allo scopo di promuovere ed estendere le attivita' di prevenzione efficaci nonche' di ridurre le disomogeneita' tra le Regioni.
2. Il CCM dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n. 86, e quindi sino al 21 luglio 2010. Tre mesi prima della scadenza del suddetto termine di durata, il direttore operativo del CCM presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilita' e della conseguente eventuale proroga biennale.
3. Il CCM opera in coordinamento con le strutture regionali, attraverso accordi di collaborazione e convenzioni con l'Istituto superiore di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonche' con gli Organi della sanita' militare.
4. Il CCM e' incardinato presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria. L'Ufficio I della Direzione generale della prevenzione sanitaria assicura l'espletamento delle procedure amministrative, contabili e finanziarie connesse al funzionamento ed all'attivita' del CCM nel rispetto della vigente legislazione in materia. Il predetto Ufficio I assicura altresi' le funzioni di segreteria del Comitato strategico e del Comitato scientifico permanente.
5. Il CCM opera in base ad un programma annuale di attivita' per progetti, approvato entro il 30 giugno di ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato. Il programma di attivita' del CCM e' predisposto ed aggiornato in coerenza con quanto previsto nel programma del Governo e nella direttiva generale annuale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'attivita' amministrativa e la gestione.
 
Art. 2.
Missione ed attivita' del CCM

1. Il CCM, ferme restando le competenze della Direzione generale della prevenzione sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le seguenti attivita': analisi dei rischi per la salute; verifica con le Regioni dei piani di sorveglianza e di prevenzione attiva, supporto ai sistemi nazionali di allerta e risposta rapida anche con riferimento al bioterrorismo; disegno di programmi - anche a carattere di sperimentazione gestionale - di prevenzione primaria, secondaria e terziaria; promozione di programmi di valutazione della performance sanitaria; promozione dell'aggiornamento e della formazione del personale, funzionale all'attuazione del programma annuale di attivita'; collegamento con altre realta' istituzionali e con altre realta' analoghe europee ed internazionali; diffusione delle informazioni.
2. Il CCM, nell'ambito delle attivita' di cui comma 1, supporta il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni attraverso:
l'analisi del quadro demografico ed epidemiologico;
l'identificazione e valutazione dei rischi per la salute umana derivanti da agenti infettivi, da condizioni ambientali e da fattori comportamentali;
l'individuazione delle misure di prevenzione, primaria e secondaria;
l'individuazione dei percorsi di continuita' assistenziale e di integrazione socio-sanitaria;
la verifica dell'attuazione dei piani nazionali di sorveglianza e di prevenzione; il supporto ai sistemi nazionali di allerta e risposta rapida, anche con riferimento al bioterrorismo; il potenziamento della rete nazionale delle strutture regionali e nazionali competenti;
la predisposizione dei progetti di intervento.
3. Gli ambiti specifici di intervento includono almeno: malattie diffusive e infettive; promozione della salute e stili di vita; la salute e le eta' della vita; ambiente e clima; vaccini e vaccinazioni; incidenti; bioterrorismo.
 
Art. 3.
Rapporti con le Regioni

1. Il CCM realizza i progetti in coordinamento con le Regioni attraverso la consultazione degli organi identificati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, quali i coordinamenti interregionali.
 
Art. 4.
Relazioni internazionali

1. Il CCM, nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, coopera con le agenzie di salute pubblica europee ed internazionali e collabora con gli organismi internazionali, quali i «Centre for Disease Control» Europeo, Statunitense e di altri Paesi e l'Organizzazione Mondiale di Sanita'.
2. Il CCM promuove le relazioni internazionali mediante la proposta di accordi e convenzioni, ovvero partecipa alle attivita' degli organismi internazionali mediante l'organizzazione ed il finanziamento di convegni, conferenze e seminari.
 
Art. 5.
Attivita' di comunicazione e informazione

1. Il CCM promuove la diffusione della propria attivita' tra gli operatori sanitari e le Regioni, mediante servizi di documentazione ed attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, congressi scientifici e conferenze.
2. Il CCM svolge, altresi', attivita' di comunicazione e di informazione ai cittadini mediante la realizzazione di opuscoli e di campagne informative, sia sulla stampa che sulla radio e la televisione.
3. Al fine di sviluppare l'attivita' di comunicazione verso le strutture di riferimento dell'attivita' del CCM, cosi' come verso l'utenza esterna (Regioni, aziende sanitarie e operatori dei servizi di sanita' pubblica) il CCM si avvale di un proprio sito web.
 
Art. 6.
Sala situazioni

1. Presso il CCM e' istituita una «Sala situazioni» funzionale alla raccolta rapida e alla organizzazione ed elaborazione di informazioni, ai collegamenti operativi con le istituzioni sanitarie regionali, nazionali ed internazionali e con quelle centrali e locali deputate alla gestione delle emergenze sanitarie.
2. La Sala situazioni gestisce, altresi', i rapporti con gli organi di informazione e con i cittadini, in particolare nelle situazioni di emergenza sanitaria nazionale dichiarata. Il Direttore operativo del CCM assicura il coordinamento e la supervisione tecnica della «Sala situazioni».
3. In occasione di emergenze sanitarie nazionali dichiarate, la Sala situazioni del CCM opera in costante raccordo con la «Sala Situazioni Italia» del Dipartimento nazionale della protezione civile, responsabile del coordinamento delle azioni di contrasto alle emergenze nazionali, ai sensi della legge 225/1992.
4. La Sala situazioni e' dotata di tecniche audiovisive e di collegamento telematico e di rappresentazione dinamica e grafica dei fenomeni su cui si interviene.
 
Art. 7.
Attivita' di aggiornamento e formazione

1. Il CCM promuove la formazione e l'aggiornamento, ivi inclusi i corsi di lingua, finalizzati alla realizzazione delle attivita' concernenti la prevenzione, comunicazione e promozione della salute. La formazione e l'aggiornamento e' rivolta al personale coinvolto nella gestione delle attivita' di prevenzione e di sanita' pubblica ed e' finalizzata all'attuazione dei programmi del CCM e del Piano Nazionale di Prevenzione.
 
Art. 8.
Raccordo istituzionale

1. Nell'espletamento delle attivita' previste dal presente decreto il CCM opera in costante raccordo con i competenti uffici ministeriali.
 
Art. 9.
Organizzazione del CCM

1. Gli organi del CCM sono i seguenti:
a) il Comitato strategico;
b) il Comitato scientifico permanente;
c) il Direttore operativo.
2. I componenti del Comitato strategico e del Comitato scientifico permanente sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato, restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del CCM, salvo revoca, e possono essere riconfermati.
3. Il Direttore generale della prevenzione sanitaria e' il Direttore operativo del CCM e ricopre tale incarico fino alla scadenza del termine di durata del CCM.
 
Art. 10.
Composizione e funzioni del Comitato strategico

1. Il Comitato strategico e' presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ovvero dal Sottosegretario delegato.
2. Il Comitato strategico e' composto da:
a) il coordinatore degli assessori regionali alla sanita' con funzioni di vicepresidente;
b) due assessori regionali alla sanita', nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
c) i Capi Dipartimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - settore salute;
d) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
e) il Direttore operativo del CCM;
f) il Presidente dell'Istituto superiore di sanita';
g) il Presidente del Consiglio superiore di sanita';
h) il Presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;
i) due esperti nominati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. Possono, essere, altresi', invitati a partecipare alle riunioni del Comitato strategico i direttori generali di volta in volta competenti per la materia trattata.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o il Sottosegretario delegato possono chiamare degli esperti a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno.
5. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni:
a) definisce le priorita' di intervento;
b) adotta il programma annuale di attivita' del CCM, unitamente al piano finanziario, da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato;
c) approva la relazione sull'attivita' svolta dal CCM nell'anno precedente;
d) definisce le linee generali sulla diffusione delle informazioni e sull'attivita' di aggiornamento e di formazione.
6. Qualora i componenti del Comitato strategico non rivestano la qualifica di dipendenti statali, per le missioni compiute in dipendenza della carica e' riconosciuto loro il trattamento economico di missione previsto per il personale avente la qualifica di dirigente generale dello Stato.
7. Con proprio regolamento interno sono disciplinate le modalita' di convocazione e di verbalizzazione delle sedute del Comitato strategico.
 
Art. 11. Composizione e compiti del Comitato scientifico permanente e dei
sottocomitati scientifici di progetto a termine

1. Il Comitato scientifico permanente e' composto da dieci esperti, di cui cinque designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o dal Sottosegretario delegato e cinque designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, nonche' dal Direttore generale della prevenzione sanitaria. Il Comitato scientifico permanente si puo' avvalere di sottocomitati scientifici di progetto, istituiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato, su proposta del Direttore operativo del CCM.
2. Il Comitato scientifico permanente svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere sulla proposta del programma annuale di attivita' del CCM;
b) approva i progetti predisposti dal Direttore operativo del CCM di attuazione del programma annuale di attivita', salvo che non sia costituito apposito sottocomitato scientifico di progetto.
3. Qualora i componenti del Comitato scientifico permanente non rivestano la qualifica di dipendenti statali, per le missioni compiute in dipendenza della carica e' riconosciuto loro il trattamento economico di missione previsto per il personale avente la qualifica di dirigente generale dello Stato.
4. Con proprio regolamento interno sono disciplinati:
a) le modalita' di convocazione e di verbalizzazione delle sedute del Comitato scientifico permanente;
b) gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti in ragione del loro incarico;
c) le linee guida nel rispetto delle quali sono valutati i progetti, ai fini della loro approvazione.
 
Art. 12.
Compiti del Direttore operativo

1. Il Direttore operativo svolge le seguenti funzioni, per le materie di competenza del CCM:
a) predispone la proposta di programma annuale di attivita' del CCM, unitamente al piano finanziario;
b) formula proposte di progetti di attuazione del programma annuale di attivita';
c) predispone la relazione sull'attivita' svolta dal CCM nell'anno precedente;
d) assicura il raccordo con le strutture regionali competenti, con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle Regioni e Province autonome;
e) assicura il costante raccordo con i competenti uffici ministeriali;
f) attiva sistemi di indagini rapide nazionali per specifiche tematiche di salute e collabora su richiesta delle Regioni a situazioni epidemiologiche di emergenza sanitaria;
g) promuove la cooperazione e la collaborazione con organizzazioni europee ed internazionali;
h) collabora alla costruzione di reti di sorveglianza ad hoc ed alla realizzazione dei programmi di formazione e ricerca su indicazione del Comitato strategico;
i) predispone programmi specifici di aggiornamento e formazione del personale;
l) cura la restituzione delle informazioni epidemiologiche aggregate e la diffusione capillare dei documenti e delle iniziative.
2. Per realizzare i propri compiti il Direttore operativo si avvale anche della Sala situazioni di cui all'art. 6 nonche' del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanita', sulla base di apposita convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il CCM.
 
Art. 13.
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte utilizzando le risorse stanziate dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 recante «Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
 
Art. 14.
Abrogazione

1. I decreti ministeriali 1° luglio 2004 e 10 novembre 2006, citati nelle premesse, sono abrogati.
 
Art. 15.
Disposizioni transitorie

1. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto i componenti del Comitato strategico e del Comitato scientifico permanente nonche' il Direttore operativo in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dall'incarico, e si provvede alla loro nomina secondo quanto stabilito dal presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio ed alla Corte dei conti per i controlli di rispettiva competenza.
Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2008

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 293
 
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