Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 24 settembre 2008 |
Modalita' operative per l'erogazione di contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi da destinare all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione. |
|
|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto delle merci, favorire la tutela dell'ambiente e promuovere l'innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto stradale, ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica"» istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ridenominato «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto merci"»; Visto l'art. 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto di merci per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate, che soddisfino la norma d'inquinamento euro V in anticipo rispetto alla data in cui la stessa diverra' obbligatoria; Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, recante le modalita' di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'art. 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2008; Visti l'art. 2, comma 4, e l'art. 4, commi 1 e 2, del citato regolamento, ai sensi dei quali, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, sono definite le modalita' operative per l'erogazione delle risorse, nonche' termini, modalita' e modelli delle istanze per accedere ai contributi, ed e' istituita la Commissione per la valutazione delle istanze presentate; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, e, in particolare, il regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE; Vista la direttiva 2005/55/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 28 settembre 2005 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli; Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (euro 5 ed euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo; Vista la decisione n. 6895 del 15 gennaio 2008, con la quale la Commissione europea dichiara il regime d'aiuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, compatibile con l'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo delle Comunita' europee; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca la disciplina delle modalita' operative per l'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, che siano conformi alla norma euro 5, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intendono: a) per veicoli industriali pesanti, gli automezzi o le combinazioni di automezzi adibiti esclusivamente al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate; b) per veicoli industriali pesanti ad emissioni particolarmente basse, gli automezzi azionati da un tipo di motore che rispetti valori limite per i gas di scarico, piu' severi di quelli prescritti per legge; c) per valori soglia euro 5, i valori massimi per le emissioni di sostanze inquinanti da parte dei motori dei veicoli industriali pesanti, stabiliti nella Sezione 6.2.1, dell'Allegato 1 della direttiva 1999/96/CE del Parlamento e Consiglio europeo del 13 dicembre 1999, cosi' come rettificata dalla direttiva 2005/55/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 28 settembre 2005. |
| Art. 2. Termini di proposizione delle domande e requisiti
1. Sono finanziabili gli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli industriali pesanti, ad emissioni particolarmente basse, effettuati a partire dal 1° gennaio 2007, e fino al 31 dicembre 2008. In entrambi i casi, la concessione del contributo e' subordinata alla dimostrazione che la data d'immatricolazione sia compresa fra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2008. A tal fine, gli aspiranti al beneficio sono tenuti a presentare copia del contratto d'acquisto o di locazione finanziaria, nonche' copia della carta di circolazione dell'automezzo, rilasciata dal competente Ufficio motorizzazione civile, comprovante anche la categoria di emissioni inquinanti. 2. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente decreto devono essere redatte, a pena di nullita', utilizzando la modulistica che si allega, come parte integrante, al decreto medesimo (all. 1) e devono essere inviate, corredate della prescritta documentazione, relativamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2007, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e, relativamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2008, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2009. Le domande devono essere trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, e per il trasporto intermodale - Direzione generale per il trasporto stradale, via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il timbro apposto dall'ufficio postale accettante fa fede circa il rispetto dei termini di cui al periodo precedente. 3. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di merci aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, sempre che siano iscritte nell'apposita sezione del predetto Albo, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile. Le domande devono comunque contenere, a pena di esclusione dai benefici, i seguenti elementi: a. ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; b. sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; c. legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; d. codice fiscale; e. indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; f. firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; g. numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi; h. iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato. 4. Nelle domande, i soggetti richiedenti il beneficio devono indicare il numero degli automezzi pesanti acquisiti, comprovato da idonea fattura, le caratteristiche tecniche quali risultano dalle relative carte di circolazione, ed in particolare l'appartenenza alla classe di emissioni euro 5 o superiore, la data d'immatricolazione, l'omologazione, il numero del telaio, la massa massima a pieno carico. 5. Gli aspiranti ai contributi devono altresi' indicare se intendono avvalersi delle maggiorazioni previste dall'art. 2, commi 2 e 3, del regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 273/2007, in caso di piccole o medie imprese, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, e delle maggiorazioni previste a favore delle imprese ubicate nelle regioni assistite di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato UE. 6. La Commissione di cui all'art. 4, comma 2, del citato regolamento provvede all'istruttoria delle domande presentate entro i termini temporali di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, inserisce le imprese potenziali beneficiarie dei contributi in apposito elenco, dandone comunicazione alla Direzione generale per il trasporto stradale, che provvede ad informare le imprese stesse, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione. |
| Art. 3. Erogazione dei contributi
1. Ove, al termine degli adempimenti istruttori, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 70 milioni di euro, il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto. 2. I contributi saranno erogati in due fasi, la prima a favore dei soggetti che hanno avanzato istanza per le acquisizioni effettuate nell'anno 2007, e la seconda a favore di coloro che hanno presentato istanza per le acquisizioni effettuate nell'anno 2008. |
| Art. 4. Commissione per la valutazione delle domande
1. E' istituita una Commissione ministeriale con il compito di valutare le istanze presentate ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. 2. La Commissione e' composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale, e due componenti, individuati tra il personale appartenente alla carriera direttiva, in servizio presso il medesimo Dipartimento. 3. Con successivo decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e del trasporto intermodale, sono nominati i componenti della Commissione di cui al comma precedente. |
| Art. 5. Divieto di cumulo
1. Le imprese che, nel periodo di vigenza della presente misura d'aiuto, hanno gia' beneficiato o beneficiano di contributi di importo pari o superiore per l'acquisizione di veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, conformi alla norma euro 5, non potranno fruire dei contributi di cui al presente decreto. A tal fine, i soggetti che intendano beneficiare di tali contributi, devono produrre apposita dichiarazione nel modello di domanda allegato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2008.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 10 <---- |
|
|
|