Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 settembre 2008 |
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 1998 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Aquileia» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc Friuli Aquileia intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia»; Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2008; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta:
Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia», riconosciuto con decreto ministeriale del 3 agosto 1993 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - della Repubblica italiana. |
| Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. |
| Art. 3. 1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto direttoriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia». |
| Art. 4. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 settembre 2008
Il capo Dipartimento: Nezzo |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI» AQUILEIA
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Friuli» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione Aquileia («Friuli» Aquileia) e' riservata ai vini, dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2.
La denominazione «Friuli» Aquileia con le seguenti specificazioni di vitigno: Merlot; Cabernet Cabernet Franc; Cabernet sauvignon; Refosco dal peduncolo rosso; Friulano; Pinot bianco; Pinot grigio; Riesling da Riesling Renano ; Sauvignon; Traminer aromatico; Chardonnay; Verduzzo friulano; Malvasia Istriana; Muller Thurgau; e' riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti vitigni, salvo quanto previsto dall'art. 5 relativo al «taglio migliorativo». Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente le uve ed i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon. Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano. La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Bianco e' riservata ai vini ottenuti da uvaggio/taglio di uve, mosti, vini di corrispondente colore e delle varieta' gia' specificate, con la presenza minima del 50% della varieta' Friulano; possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per i territori di cui all'art. 3 ad esclusione di Traminer aromatico e del Muller Thurgau. La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Rosso e' riservata ai vini ottenuti da uvaggio/taglio di uve, mosti, vini di corrispondente colore e delle varieta' gia' specificate, con la presenza minima del 50% della varieta' Refosco dal peduncolo rosso; possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per i territori di cui all'art. 3. La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Rosato e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca rossa di cui al presente articolo. Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio comunale di Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco e San Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di Santa Maria La Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars. Tale zona e' cosi' delimitata: dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimita' di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana, prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima ed il canale Banduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al P. te della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa, attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia, raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Mereto di Capitolo e S. Maria la Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Melarolo. A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del canale Anfora chiudendo la delimitazione. Art. 4.
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'Albo previsto nell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per i vigneti atti a produrre i vini con Denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia» nei nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.500 in coltura specializzata. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso. La produzione massima per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Friuli» Aquileia non deve essere superiore a tonnellate 13 di uva per i tipi: Friulano, Pinot Bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Chardonnay, Verduzzo friulano, Malvasia Istriana, Muller Thurgau; a tonnellate 12 per i tipi: Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso; a tonnellate 10 per il tipo Traminer aromatico. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le parti interessate, puo' stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alle camere di commercio competenti per territorio. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% per il Friulano, 10,5% per il Friulano superiore; 10% per tutti gli altri tipi; 11% per le tipologie facenti riferimento al nome di vitigno qualificate «superiore». Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - puo' consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3 possono effettuarsi anche nei Comuni limitrofi alla stessa, nonche' in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime: dimostrino di avere i terreni vitati iscritti all'Albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione e di aver eseguito le operazioni di vinificazione delle uve fuori della zona stessa e nell'ambito della delimitazione sopra specificata, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione; presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilita' delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata. Le operazioni di spumantizzazione del tipo «Friuli» Aquileia Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonche' le operazioni di imbottigliamento per tale tipologia, e le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a Doc «Friuli» Aquileia con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia; se la resa uva/vino supera il 75% decade il diritto alla DOC per l'intera partita. Per la trasformazione delle uve a bacca rossa destinate alla produzione del tipo Rosato deve attuarsi una spremitura soffice con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalita' di colore. I vini «Friuli» Aquileia, nella varieta' Chardonnay, Malvasia Istriana, Muller Thurgau, e Rosato possono essere elaborati e commercializzati come vino «frizzante» la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso. Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo zuccherino, espresso in grammi litro, non superiore a 20. E' consentito elaborare nella tipologia «Novello» i vini rossi nella denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia. Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, fine; sapore: armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. Rosso: colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato; odore: vinoso, intenso, fine; sapore: asciutto, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. Novello: colore: rosso rubino; odore: vinoso, fruttato; sapore: sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Rosato: colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue; odore: vinoso, intenso, gradevole; sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Merlot: colore: rosso rubino; odore: vinoso, caratteristico; sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Cabernet: colore: rosso rubino piu' o meno intenso con sfumature violacee; odore: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo; sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Cabernet franc: colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico erbaceo, gradevole; sapore: caratteristico erbaceo, fine, asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Cabernet sauvignon: colore: rosso rubino con riflessi granati; odore: caratteristico, gradevole, intenso; sapore:asciutto, rotondo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Refosco dal peduncolo rosso: colore: rosso rubino violaceo intenso; odore: vinoso; sapore: asciutto, pieno, amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Friulano: colore: paglierino dorato chiaro tendente al citrino; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, con retrogusto aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,50%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Pinot bianco: colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato; odore: leggero profumo caratteristico; sapore: vellutato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Pinot grigio: colore: giallo dorato o ramato; odore: caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Riesling: colore: giallo paglierino chiaro ; odore: caratteristico; sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Sauvignon: colore: giallo paglierino scarico; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Traminer aromatico: colore: giallo paglierino intenso; odore: con aroma specifico; sapore: aromatico, pieno, robusto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Verduzzo friulano: colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino; odore: vinoso, delicato, gradevole; sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, di corpo, lievemente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Chardonnay: colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole; odore: leggero profumo caratteristico; sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Malvasia Istriana: colore: paglierino ; odore: gradevole; sapore: asciutto, vellutato, non molto di corpo, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Muller Thurgau: colore: paglierino ; odore: intenso, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, rotondo, armonico, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia Chardonnay puo' essere utilizzata per designare il tipo spumante che all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, vivace, persistente; colore: paglierino chiaro; odore: caratteristico, delicato; sapore: secco e gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0g/l. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativamente all'acidita' totale e all'estratto non riduttore minimo. Art. 7.
In sede di designazione, la specificazione «Aquileia» deve essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» e, pertanto, non puo' essere interposta tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli». Nella designazione dei vini «Friuli» Aquileia il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine. Nella designazione del vino spumante «Friuli» Aquileia Chardonnay deve figurare in etichetta in etichetta il termine «brut» o «secco» in conformita' delle vigenti norme di legge. E' vietato usare assieme alla denominazione «Friuli» Aquileia qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11% che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 12% possono essere designati e presentati con la menzione «riserva» qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, in contenitori di legno o altro materiale, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia. La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, limitatamente alla tipologia di vino rosso di cui all'art. 2, puo' essere designata e presentata con il termine «novello», purche' la vinificazione, l'estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia. Art. 8.
I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacita' non superiore a 1,5 litri devono essere chiusi esclusivamente con tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte consentito. Le tipologie contraddistinte dalla menzione riserva devono essere presentate al consumo diretto in recipienti di capienza non superiore a 750 ml. Sono tuttavia ammesse le bottiglie di capacita' maggiore per particolari confezioni.
Allegato A
----> Vedere Allegato da pag. 23 a pag. 24 <---- |
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