Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 25 settembre 2008 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore del personale dipendente della societa' «Malev Hungarian Airlines Ltd». (Decreto n. 44210). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»; Visto l'accordo in data 7 dicembre 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della societa' «Malev Hungarian Airlines Ltd» nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2007, in favore di un numero massimo di 6 unita', dipendenti dalla societa' di cui trattasi ed impiegati negli uffici di rappresentanza di Roma e Milano; Visto il decreto n. 40826 del 26 aprile 2007, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il primo semestre, dal 1° febbraio 2007 al 31 luglio 2007, in favore del personale dipendente della societa' «Malev Hungarian Airlines Ltd»; Visto il decreto n. 42599 del 23 gennaio 2008, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il secondo semestre, dal 1° agosto 2007-31 gennaio 2008, in favore del personale dipendente della societa' «Malev Hungarian Airlines Ltd»; Visto il decreto n. 43029 del 17 marzo 2008, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il terzo semestre, dal 1° febbraio 2008 al 31 luglio 2008, in favore del personale dipendente della societa' «Malev Hungarian Airlines Ltd»; Vista l'istanza presentata in data 8 agosto 2008, con la quale la societa' «Malev Hungarian Airlines Ltd», ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2009, in favore di 2 lavoratori dipendenti della sede di Roma; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2009, in favore del personale dipendente dalla societa' «Malev Hungarian Airlines Ltd», ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249; Decreta:
Art. 1. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 7 dicembre 2006, in favore del personale impiegato presso gli uffici di rappresentanza di Roma dipendenti della societa' «Malev Hungarian Airlines Ltd», sede legale in Fiumicino (Roma), unita' in Fiumicino (Roma), per 2 lavoratori, per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2009. Pagamento diretto: no. |
| Art. 2. La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 settembre 2008
p. Il Ministro Il Sottosegretario delegato Viespoli |
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