IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non piu' in forma unificata e direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo; Visto lo stesso comma 52 del citato art. 1 della legge finanziaria 2008 che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire, con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 31 marzo 2008, i nuovi termini e le modalita' di presen-tazione della dichiarazione annuale IRAP; Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; In attesa della completa attuazione del processo di trasformazione dell'IRAP da tributo erariale a tributo proprio delle regioni e delle province autonome previsto dai commi 43 e 44 dello stesso art. 1 della legge finanziaria 2008; Decreta:
Art. 1. Modalita' e termine di presentazione della dichiarazione IRAP
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' approvato il modello di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 2. Il modello di cui al comma 1 deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' ed i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. 3. L'invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, avviene tramite l'Agenzia delle entrate che vi provvede, in modo contestuale alla corretta ricezione e secondo modalita' tecniche da definire nel provvedimento di cui al comma 1. 4. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti relative alla presentazione del modello di dichiarazione UNICO. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi per la registrazione. Roma, 11 settembre 2008
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 245 |