Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 settembre 2008, n. 156 |
Regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato «biodiesel», ai sensi dell'articolo 22-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 21, comma 3, che prevede, tra l'altro, la sottoposizione ad accisa del biodiesel usato come carburante per motori, come combustibile per riscaldamento ovvero messo in vendita per i medesimi utilizzi; Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come modificato da ultimo, dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per il biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante, nell'ambito di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuale di 250.000 tonnellate di biodiesel, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali la determinazione dei requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro nonche' le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale; Visto l'articolo 1, comma 374, della legge n. 296 del 2006 che prevede, per l'anno 2007, l'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis del testo unico in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523; Visto l'articolo 1, comma 376, della predetta legge n. 296 del 2006 che prevede che gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del predetto testo unico n. 504 del 1995, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del medesimo testo unico per gli anni 2007-2010; Visto l'articolo 1, comma 379, della predetta legge n. 296 del 2006 che precisa che, ai fini del presente regolamento, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; Visto il regolamento concernente le modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e i criteri di ripartizione del contingente agevolato, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256; Visto l'articolo 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati membri provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale minima di biocarburante e di altri carburanti rinnovabili; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della predetta direttiva 2003/30/CE; Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di attuazione della direttiva 2003/17/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel; Vista la circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura prot. ACIU.2007.25 del 19 gennaio 2007, che individua i dati e le modalita' operative sulla base dei quali la medesima Agenzia procede alla verifica della conformita' dei contratti di coltivazione di semi oleosi con i contratti quadro e delle quantita' di olio di semi ottenibili destinate alla produzione di biodiesel; Vista la normativa tecnica predisposta in materia di biodiesel dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI); Ritenuta la necessita' di individuare le caratteristiche fiscali del prodotto ed i relativi metodi di prova; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la decisione C(2008)850 def dell'11 marzo 2008 della Commissione europea, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto N 326/2007 relativo al biodiesel; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-4672 del 18 aprile 2008;
Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni; b) programma: il programma pluriennale 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2010 di agevolazione del biodiesel nel limite del contingente annuale previsto, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico; c) contingente annuale: il quantitativo annuale di biodiesel previsto dal programma; d) accordi: le intese di filiera ed i contratti quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; e) competente Ufficio: l'Ufficio tecnico di finanza, ovvero l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio; f) rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, accessibili al pubblico, ubicati lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade; g) extra-rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti diversi da quelli di cui al punto f); h) DAA e DAS: i documenti di accompagnamento previsti dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, per le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta; i) Ufficio incaricato: l'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori chimici - dell'Agenzia delle dogane; l) aliquota ridotta del programma: il 20 per cento dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I del testo unico applicata al gasolio usato come carburante ovvero la misura percentuale della predetta aliquota rideterminata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 3, del medesimo testo unico; m) cancello di ingresso: deposito fiscale ubicato nel territorio nazionale, attraverso il quale gli impianti situati in altri Paesi comunitari introducono il biodiesel del programma nel territorio nazionale; n) biodiesel del programma destinato all'immissione in consumo: il biodiesel, rientrante nel programma, che il soggetto assegnatario ha provveduto, dopo la produzione, a miscelare con il gasolio ovvero a trasferire a depositi fiscali nazionali per la successiva miscelazione ovvero a immettere in consumo direttamente dal proprio stabilimento di produzione. 2. Nell'ambito del programma, al biodiesel (codice NC 3824 90 99) ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali, rientrante nel contingente annuale e rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 1, d'ora in avanti indicato come «biodiesel del programma», impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, e' applicata, una aliquota di accisa pari all'aliquota ridotta del programma. La classificazione del biodiesel si riferisce ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni: «3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove e' avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiano, le stesse sono distribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea». - Si riporta il testo del comma 374, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: «374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'art. 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalita' di cui all'art. 22-bis, comma 2, primo periodo, e' incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilita' del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilita' recate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio». - Si riporta il testo dell'art. 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni: «Art. 22-bis (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove e' avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. 2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. 2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantita' di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantita'. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilita' del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma e' effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorita' comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo. 2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi. 3 . Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, e' rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1. 4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 e' conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata all'autorizzazione stessa. 5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali: a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri; c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse: 1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri; 2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri. 5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5. 5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), e' conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. 5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006». - Si riporta il testo del comma 376 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: «376. Gli importi annui previsti dall'art. 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'art. 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento e' assegnato al Fondo di cui all'art. 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico». - Si riporta il testo del comma 379 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: «379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102». - Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 8 maggio 2003: «Art. 3. - 1.a) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinche' una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali; b) i) il valore di riferimento per questi obiettivi e' pari al 2%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2005; ii) il valore di riferimento per questi obiettivi e' pari al 5,75%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2010. 2. I biocarburanti possono essere resi disponibili nelle forme seguenti: a) biocarburanti puri o diluiti con derivati dal petrolio in miscele ad elevato tenore, conformi a norme specifiche di qualita' per l'utilizzo del trasporto; b) biocarburanti in miscela con derivati del petrolio, conformemente alle opportune norme europee che descrivono le specifiche tecniche per i carburanti da trasporto (EN 228 e EN 590); c) liquidi derivati dai biocarburanti, quale l'ETBE (etil-terziariobutil-etere), per i quali la percentuale da computarsi come biocarburante e' precisata all'art. 2, paragrafo 2. 3. Gli Stati membri controllano l'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele diesel superiori al 5% in veicoli non adattati e, se del caso, prendono misure per garantire il rispetto della pertinente normativa comunitaria sulle emissioni standard. 4. Tra le misure che adottano, gli Stati membri dovrebbero considerare il clima generale e il bilancio ecologico dei vari tipi di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e possono promuovere innanzi tutto i carburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo conto allo stesso tempo della competitivita' e della sicurezza dell'approvvigionamento. 5. Gli Stati membri assicurano che al pubblico siano fornite informazioni sulla disponibilita' dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili. Per le percentuali di biocarburanti in miscela con derivati del petrolio che superano il valore limite del 5% di esteri metilici degli acidi grassi (FAME) o del 5% di bioetanolo e' richiesta un'etichettatura specifica nei punti di vendita. - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 22-bis, commi l e 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2. Procedura per la partecipazione al programma
1. Sono ammessi a partecipare all'assegnazione dei quantitativi di biodiesel del programma i soggetti titolari di impianti, operanti in regime di deposito fiscale, ubicati nel territorio nazionale ovvero negli altri Paesi dell'Unione europea, che producono biodiesel rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 1; a tal fine gli stessi presentano, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un'istanza all'Ufficio incaricato contenente le seguenti indicazioni: a) la denominazione sociale, l'ubicazione dell'impianto, il numero di partita IVA, il legale rappresentante, il depositario autorizzato, il codice fiscale e il codice di accisa; b) il quantitativo di biodiesel del programma complessivamente richiesto, espresso in tonnellate, specificando la quota parte, d'ora in avanti indicata come «quota prioritaria», che sara' ottenuta a seguito della stipula di contratti di fornitura nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), riferibili al soggetto e la quota parte, d'ora in avanti indicata come «quota generica», che sara' prodotta impiegando materie prime non ottenute nell'ambito dei predetti accordi; c) gli estremi del decreto di autorizzazione rilasciato ai fini dell'esercizio. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi comunitari, gli estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti autorita' ai fini dell'esercizio; d) la capacita' produttiva annua degli impianti, espressa in tonnellate, quale risulta dal decreto di autorizzazione o dalla verifica effettuata dal competente Ufficio nei casi di autorizzazione provvisoria all'esercizio ovvero di impianti la cui capacita' produttiva non risulti dal decreto di autorizzazione. Per gli impianti situati negli altri Paesi comunitari, la capacita' produttiva, espressa in tonnellate, risultante dai provvedimenti rilasciati ai fini dell'esercizio, anche provvisorio, dalle competenti autorita' nazionali; e) gli estremi della licenza di esercizio del deposito fiscale; f) la dichiarazione di conformita' delle caratteristiche merceologiche del biodiesel prodotto con quelle previste dalle vigenti norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI); g) i quantitativi, espressi in tonnellate, del biodiesel realizzato e ceduto per la successiva immissione in consumo nel territorio nazionale, per ciascuno dei due anni solari precedenti; h) per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, indicazione del cancello di ingresso. 2. All'istanza sono allegati: a) la copia dei documenti di cui al comma 1, lettere c) ed e). Per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, i medesimi documenti sono presentati in copia conforme all'originale con traduzione ufficiale in lingua italiana; b) il certificato di analisi rilasciato dalla Stazione sperimentale combustibili o dalla Stazione sperimentale oli e grassi o da uno dei Laboratori chimici delle Dogane specializzati nel particolare settore merceologico, relativo all'annualita' in corso, dal quale risulti la conformita' delle caratteristiche merceologiche di cui al comma 1, lettera f). c) la certificazione del competente Ufficio per le immissioni in consumo dichiarate ai sensi del comma 1, lettera g). Per gli operatori degli altri Paesi comunitari la certificazione rilasciata dall'Ufficio competente sul cancello di ingresso; d) l'attestazione relativa all'effettivo esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio competente, ovvero, per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, dall'autorita' di controllo che ha rilasciato il codice di accisa per l'impianto; e) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I titolari di impianti situati in altri Paesi comunitari hanno l'obbligo di presentare documentazione equivalente alla suddetta dichiarazione. 3. Le istanze di partecipazione sono redatte in lingua italiana. Per l'anno 2008 l'istanza e' presentata entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3; per gli anni 2009 e 2010 l'istanza e' presentata entro il 10 gennaio di ciascun anno. Per le istanze presentate a mezzo raccomandata fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante. Non sono prese in considerazione le istanze presentate dopo i termini stabiliti. I soggetti operanti in altri Paesi comunitari, presentano la documentazione equivalente a quella prescritta per i soggetti nazionali con una traduzione ufficiale in lingua italiana. Sono esclusi dall'assegnazione i soggetti che abbiano presentato istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione. 4. Il quantitativo di biodiesel complessivamente richiesto, di cui al comma 1, lettera b), non puo' essere superiore alla capacita' produttiva degli impianti di cui al comma 1, lettera d). 5. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione i soggetti per i quali i contenuti della dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), risultassero in contrasto con gli elenchi di cui all'articolo 11, comma 4.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'.) 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva». - Si riporta il testo del comma 1223, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: «1223. I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma».
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| Art. 3. Criteri di assegnazione
1. Nell'ambito del programma, il contingente annuale e' ripartito, ai soggetti ammessi a parteciparvi ai sensi dell'articolo 2, con le modalita' di cui al presente articolo. 2. Per l'anno 2007 il contingente annuale e' ripartito, secondo le modalita' previste dall'articolo 22-bis del testo unico, tra i soggetti ammessi al programma. 3. Per ciascun anno del triennio 2008-2010, ai fini della ripartizione del contingente annuale, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali comunica, all'ufficio incaricato, il quantitativo complessivo di biodiesel, d'ora in avanti indicato come contingente accantonato, previsto nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), in essere per l'anno, derivante dalla trasformazione di semi di origine nazionale o comunitaria. La predetta comunicazione e' effettuata, per l'anno 2008, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 10 gennaio di ciascun anno; entro il ventesimo giorno successivo a tali date, l'ufficio incaricato, determina l'eventuale quota del contingente annuale, d'ora in avanti indicata come quota preliminarmente assegnabile, pari alla differenza tra il contingente annuale ed il contingente accantonato ovvero, qualora la sommatoria delle quote prioritarie richieste dai soggetti di cui al comma 1 sia inferiore al contingente accantonato, pari alla differenza tra il contingente annuale e tale sommatoria. 4. La quota preliminarmente assegnabile e' ripartita tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle quote generiche richieste in relazione alla rispettiva capacita' convenzionale definita come la somma della media dei quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), e della capacita' produttiva annua di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del soggetto, entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,55 e 0,45. Ai fini del calcolo della predetta capacita' convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote generiche. La ripartizione di cui al presente comma e' effettuata, per l'anno 2008 entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 28 febbraio di ciascun anno. 5. La parte del contingente annuale che residua a seguito delle assegnazioni di cui al comma 4, d'ora in avanti indicata come contingente di filiera, e' ripartita, entro il 31 luglio di ogni anno di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, tra i soggetti di cui al comma 1 nell'ambito delle quote prioritarie richieste, assegnando a ciascun soggetto un quantitativo pari alla rispettiva richiesta; qualora la somma delle quote prioritarie richieste sia superiore al contingente di filiera, il medesimo e' ripartito in relazione al peso convenzionale di ogni soggetto, definito come la somma della quota prioritaria richiesta e della capacita' produttiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,85 e 0,15. Ai fini del calcolo del predetto peso convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote prioritarie. 6. L'assegnazione di cui al comma 5 resta subordinata al favorevole esito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 1. L'ufficio incaricato, prima di procedere alla medesima assegnazione, verifica la coerenza tra la quota prioritaria richiesta dal soggetto ed i dati, comunicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, relativi alle quantita' di oli di semi destinati alla produzione di biodiesel ottenibili dai contratti di fornitura riferibili al medesimo soggetto. 7. A seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono derivare assegnazioni superiori alle rispettive richieste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). I quantitativi eventualmente residuati a seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 sono ripartiti tra i soggetti proporzionalmente alle quote assegnate ai sensi dei medesimi commi. I quantitativi di biodiesel assegnati non possono essere ceduti; i soggetti assegnatari possono altresi' far realizzare una parte non maggioritaria della propria assegnazione presso gli impianti di altri soggetti assegnatari, a seguito della stipula di appositi contratti di lavorazione, dandone comunicazione al competente Ufficio. 8. In considerazione della variabilita' dei fattori che vincolano la produzione agricola e le rese in olio dei semi oleaginosi, i soggetti destinatari del contingente di filiera possono chiedere la riduzione, entro il limite massimo del 20 per cento della quota rispettivamente assegnata ai sensi del comma 5. In tal caso i medesimi soggetti fanno pervenire, entro il 30 novembre dell'anno di assegnazione, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una apposita istanza all'ufficio incaricato; le istanze pervenute all'Ufficio incaricato successivamente a tale data non sono prese in considerazione. 9. Per la mancata realizzazione, da parte dei soggetti assegnatari, delle produzioni previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, indipendentemente dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-bis, comma 2-ter del testo unico.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4. Controlli di conformita' sui contratti di fornitura
1. Entro il 15 luglio di ogni anno del triennio 2008-2010 il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali comunica all'ufficio incaricato l'esito dei controlli effettuati circa la conformita' dei contratti di fornitura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) con gli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) nonche' le rispettive quantita' di oli di semi ottenibili da destinare alla produzione di biodiesel. |
| Art. 5. Garanzie
1. I soggetti ammessi a partecipare al programma versano una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa sui quantitativi di biodiesel del programma rispettivamente assegnati, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma. Per i partecipanti di altri Paesi comunitari la cauzione e' prestata dal titolare del cancello di ingresso. La cauzione e' versata, con l'osservanza delle norme sulla contabilita' generale dello Stato, in numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 2. I documenti comprovanti l'avvenuto versamento della cauzione di cui al comma 1 e, in caso di versamento tramite fideiussione o polizza, l'accettazione della stessa da parte dell'ufficio competente, sono consegnati dal soggetto assegnatario, in copia conforme all'originale, all'ufficio incaricato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'assegnazione a pena di decadenza dalla stessa. 3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione, al fine della restituzione, totale o parziale della cauzione di cui al comma 1, i soggetti ammessi a partecipare al programma, fanno pervenire al competente Ufficio, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il resoconto, relativo all'anno solare precedente, dei quantitativi di biodiesel del programma assegnati al soggetto e del biodiesel del programma dal medesimo soggetto destinato all'immissione in consumo. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento del predetto resoconto, l'Ufficio competente, effettuati gli eventuali riscontri, restituisce al soggetto assegnatario la cauzione, senza il pagamento di interessi, eventualmente decurtata in relazione ai quantitativi di biodiesel assegnati al soggetto e che, al 31 dicembre dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora destinati all'immissione in consumo. |
| Art. 6. Caratteristiche del biodiesel
1. La rispondenza del biodiesel del programma alle caratteristiche di cui all'allegato 1 e' verificata dagli organi competenti all'accertamento delle violazioni in materia fiscale. L'analisi dei campioni, prelevati durante l'attivita' di verifica, e' eseguita presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale revisione di analisi, su richiesta dell'operatore, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689: «Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni). - Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi».
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| Art. 7. Caratteristiche e stoccaggio delle miscele
1 . La miscelazione del biodiesel del programma con il gasolio e' effettuata nei depositi fiscali alla presenza di funzionari incaricati dal competente Ufficio; delle operazioni effettuate e' redatto apposito processo verbale, con l'indicazione dei volumi, riferiti a 15°C, e della massa dei singoli componenti utilizzati per la miscela. Il competente Ufficio puo' altresi' autorizzare i depositi fiscali a provvedere direttamente alla miscelazione di gasolio e biodiesel del programma fino al 5 per cento in volume. I deposti autorizzati ai sensi del presente comma comunicano al competente Ufficio, anche a mezzo fax, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni operazione di miscelazione, i quantitativi di biodiesel del programma da impiegare, la percentuale di miscelazione prevista, la data e l'orario di inizio dell'operazione. Il competente Ufficio ha facolta' di intervenire durante le operazioni di miscelazione redigendo il predetto processo verbale. In caso contrario l'avvenuta miscelazione e' attestata dal depositario autorizzato, che provvede a trasmettere all'Ufficio competente, anche a mezzo fax, entro il giorno successivo, una dichiarazione contenente, oltre ai dati identificativi del depositario autorizzato, il quantitativo di biodiesel del programma impiegato per l'operazione di miscelazione, il contenuto percentuale di biodiesel nella miscela ottenuta, la data e l'orario delle operazioni effettuate, l'importo portato a detrazione, ai sensi del successivo articolo 9, comma 4, dalla contabilita' inerente l'accisa dovuta. 2. L'Ufficio competente puo' autorizzare le miscelazioni di cui al comma 1 anche con l'impiego di gasolio semilavorato in fase di preparazione o colaggio. 3. Nell'ambito del programma, possono essere destinate al consumo come carburanti le miscele gasolio-biodiesel con contenuto di biodiesel, in volume, in misura inferiore o uguale al 5 per cento ovvero uguale al 25 per cento, nel rispetto delle caratteristiche del gasolio e delle disposizioni tecniche previste dalla normativa vigente. 4. Le miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel in misura inferiore o uguale al 5 per cento in volume, possono essere stoccate promiscuamente con gasolio e possono essere avviate al consumo sia presso la rete che 1'extra-rete. 5. Le miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel uguale al 25 per cento in volume, rispondenti alla norma della Commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) NC 637-02, fatto salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 6, sono avviate al consumo solo presso l'extra-rete e devono essere contabilizzate e stoccate separatamente. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, d'intesa con il direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, sono eventualmente modificate le percentuali consentite di miscelazione di cui al comma 3 e le modalita' di vendita delle medesime miscele in relazione alla possibilita' tecnica del loro corretto impiego per autotrazione ed alla disponibilita' di erogatori dedicati che indichino l'effettivo contenuto di biodiesel nella miscela. 7. Il biodiesel del programma, proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari e' introdotto nel territorio nazionale esclusivamente attraverso i cancelli di ingresso preventivamente autorizzati dagli uffici delle dogane territorialmente competenti. |
| Art. 8. Adempimenti per i soggetti assegnatari delle quote di biodiesel e circolazione del biodiesel
1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione, i soggetti assegnatari presentano, a pena di esclusione dagli anni successivi del programma, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'Agenzia delle dogane e al Comando generale della Guardia di finanza una relazione a consuntivo dalla quale risultino la quantita', la tipologia e la provenienza degli oli vegetali utilizzati nonche' la quantita' e la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione. La predetta relazione inerente le assegnazioni relative all'anno 2007 e' presentata entro il 31 gennaio dell'anno 2009. 2. I soggetti assegnatari, a richiesta delle amministrazioni competenti, forniscono tutte le informazioni necessarie per l'accertamento della regolarita' dell'impiego del gasolio miscelato con biodiesel utilizzato per autotrazione, secondo le modalita' indicate nell'articolo 7, commi 3, 4 e 5. I medesimi soggetti tengono, per ciascuna delle assegnazioni annuali effettuate ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, una apposita contabilita' a scalare contenente l'indicazione dei quantitativi direttamente miscelati con il gasolio, dei quantitativi, e dei relativi soggetti destinatari, trasferiti ad altri depositi fiscali nazionali per la successiva miscelazione nonche' dei quantitativi immessi in consumo direttamente dal proprio stabilimento di produzione. Per i soggetti assegnatari operanti in altri Paesi dell'Unione europea la predetta contabilita' a scalare e' tenuta dal rispettivo cancello di ingresso. 3. Il biodiesel del programma destinato ad essere miscelato con il gasolio e' trasferito al deposito fiscale di miscelazione con la scorta del DAA sul quale e' indicata la dicitura «biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio rientrante nel programma di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504/1995», unitamente all'indicazione dell'anno e del mese di assegnazione. Qualora il biodiesel sia ottenuto nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) sul medesimo DAA e' indicata anche la dicitura «biodiesel proveniente da intesa di filiera/contratto quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102». 4. Il biodiesel del programma destinato ad essere usato tal quale, per il quale e' richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma, e' immesso in consumo direttamente dall'impianto di produzione, ovvero, per gli impianti comunitari, dal rispettivo cancello di ingresso, con la scorta del DAS sul quale e' riportata la dicitura «biodiesel sottoposto ad accisa ridotta rientrante nel programma di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504/1995», unitamente all'indicazione dell'anno e del mese di assegnazione. Qualora il biodiesel sia ottenuto nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) sul medesimo DAS e' indicata anche la dicitura «biodiesel proveniente da intesa di filiera/contratto quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102».
Nota agli articoli 8 e 9: - Per il testo dell'art. 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 9. Adempimenti per i soggetti titolari di impianti di miscelazione e circolazione delle miscele gasolio-biodiesel
1. I titolari dei depositi fiscali di miscelazione riportano nella relativa contabilita', in corrispondenza di ogni annotazione relativa all'introduzione nel deposito fiscale di biodiesel del programma, la dicitura "biodiesel del programma 2007-2010" con indicazione dell'anno e del mese di assegnazione. 2. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, sulle quali, relativamente al biodiesel contenuto, e' richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma sono immesse in consumo con la scorta del DAS sul quale e' riportata la dicitura "gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 5%" ovvero, per le miscele destinate al consumo presso l'extra-rete, la dicitura "gasolio contenente biodiesel in misura pari al 25%". 3. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, trasferite in sospensione di accisa, sono scortate dal DAA sul quale e' riportata la dicitura "gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 5 %" ovvero, per le miscele destinate al consumo presso l'extra-rete, la dicitura "gasolio contenente biodiesel in misura pari al 25%". 4. Relativamente al biodiesel del programma miscelato con il gasolio, l'agevolazione prevista dall'articolo 22-bis del testo unico e' riconosciuta al solo soggetto che effettua la miscelazione stessa. Per le miscele di gasolio con biodiesel, trasferite in regime sospensivo ad altri depositi fiscali, il depositario autorizzato del deposito fiscale in cui e' avvenuta la miscelazione, contabilizza in detrazione, nelle scritture contabili inerenti l'accisa dovuta, la differenza tra l'imposta che sarebbe dovuta sul biodiesel applicando l'aliquota di accisa relativa al gasolio impiegato come carburante e l'imposta effettivamente dovuta, sul medesimo biodiesel, a seguito dell'applicazione dell'aliquota ridotta del programma. Nelle medesime contabilita' sono annotate la data e l'ora delle corrispondenti operazioni di miscelazione; alla contabilita' e' acclusa copia del verbale o dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, delle medesime operazioni di miscelazione.
Nota agli articoli 8 e 9: - Per il testo dell'art. 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 10. Regime dei cali e tabelle di conversione volumica
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i limiti dei cali tecnicamente ammissibili per il biodiesel. 2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano, in materia di cali, le disposizioni previste per gli oli minerali dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383 e le percentuali previste per il gasolio dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55. 3. Per la conversione alla temperatura di 15°C della densita' e dei volumi del biodiesel trova applicazione la circolare del Ministero delle finanze 12 luglio 1996, n. 184. |
| Art. 11. Disposizioni varie
1. Alle miscele di gasolio con biodiesel del programma destinate ad essere impiegate come combustibile per riscaldamento si applica quanto previsto in materia di denaturazione del gasolio, dall'articolo 1, comma 9, quarto periodo, del decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58. 2. Per ogni anno di validita' del programma, i quantitativi del contingente annuale che risultassero, al termine del medesimo anno, non ancora destinati all'immissione in consumo, sono ripartiti tra gli operatori, limitatamente ai quantitativi richiesti e non assegnati, in misura proporzionale alle quote loro gia' assegnate dal programma per l'anno in questione; in caso di rinuncia, totale o parziale, da parte di un beneficiario delle quote risultanti dalla predetta ripartizione, le stesse sono ripartite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. I quantitativi ripartiti ai sensi del presente comma devono essere destinati all'immissione in consumo entro il successivo 30 giugno. 3. Al fine di consentire la partecipazione al programma anche ai soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, del contenuto del presente regolamento e' data diffusione in ambito comunitario mediante comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ovvero con modalita' equivalenti. 4. Al fine della verifica del contenuto delle autocertificazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), l'Agenzia delle dogane richiede al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia delle entrate di accertare l'assenza, dei soggetti assegnatari di quote di biodiesel del programma, dagli elenchi, aggiornati al termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione al programma di cui all'articolo 2, comma 3, dei soggetti che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; le amministrazioni interpellate riscontrano la predetta richiesta entro trenta giorni trascorsi i quali la verifica deve ritenersi effettuata con esito negativo. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento emanato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, e' abrogato.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58: «9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Non trova applicazione l'art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalita' stabilite dalla Agenzia delle dogane». - Per il testo del comma 1223, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note all'art. 2.
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| Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 settembre 2008 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro dello sviluppo economico Scajola
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, figlio n. 285 |
| Allegato 1
----> Vedere a pag. 11 <---- |
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