Gazzetta n. 238 del 10 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 agosto 2008 |
Modalita' di arresto definitivo delle attivita' delle unita' da pesca. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP, di seguito Regolamento di base; Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento applicativo; Visto il vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007; Visto il Programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome che, nella seduta del 20 aprile 2008, ha approvato la ripartizione della dotazione finanziaria del FEP dello Stato e delle regioni; Visti, in particolare gli articoli 21 e 23 del regolamento di base, riguardante l'Asse prioritario 1 misura «Arresto definitivo»; Considerato che il Programma operativo prevede, al suo interno, piani di adeguamento e piani di disarmo distinti per GSA e per sistemi di pesca; Visto il decreto-legge n. 114 del 3 luglio 2008, in particolare l'art. 1, comma 3, recante misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonche' per il rilancio competitivo del settore; Visto il regolamento del Consiglio europeo, approvato il 15 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte di pesca della Comunita' europea colpite dalla crisi economica; Visto l'art. 4, comma 11, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343; Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle imbarcazioni; Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nella seduta del 30 luglio 2008; Decreta: Art. 1. Modalita' di arresto definitivo 1. L'arresto definitivo delle attivita' di pesca di un peschereccio, ai sensi del regolamento di base, puo' avvenire mediante: a) demolizione; b) destinazione, sotto bandiera di uno Stato membro e con immatricolazione nella Comunita', ad attivita' diverse dalla pesca; c) destinazione alla creazione di barriere artificiali. |
| Art. 2. Attuazione della misura 1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo mediante demolizione di cui alla lettera a) del precedente art. 1. 2. Il premio di arresto definitivo e' destinato ai proprietari di pescherecci italiani autorizzati all'esercizio della pesca marittima. 3. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento di base e dal regolamento applicativo, nonche' le indicazioni del Programma operativo. 4. Ai fini del presente decreto i compartimenti marittimi ricadenti in ciascuna GSA sono individuati nell'allegato F. |
| Art. 3. Piani di disarmo 1. Ciascun piano di disarmo prevede la riduzione della capacita' di pesca in funzione degli obiettivi di tutela e ricostituzione degli stock ittici di riferimento, cosi' come definiti dal Programma operativo, elaborati per GSA e sistemi di pesca. 2. In esecuzione dei Piani di disarmo, di cui al comma 1, e' previsto l'arresto definitivo secondo la seguente tabella che definisce i valori massimi di stazza da ritirare per il periodo 2008/2010.
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| Art. 4. Requisiti di ammissibilita' delle navi 1. L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel registro comunitario nonche' in uno dei compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA di cui al Programma operativo. 2. L'imbarcazione da pesca deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. 3. L'imbarcazione da pesca deve avere eta' pari o superiore a dieci anni, calcolati ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio, del 22 settembre 1986 e successive modifiche. L'eta' della nave e' un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio. 4. Le navi per le quali e' richiesto il premio di arresto definitivo devono essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita'. |
| Art. 5. Modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice, dal proprietario dell'unita', e' presentata all'ufficio marittimo di iscrizione della nave, entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'ufficio marittimo, e' trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, di seguito Ministero. Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno via fax o consegnate direttamente al Ministero. 2. Nella domanda (allegato A) devono essere indicati: a) per le persone fisiche: generalita' complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax e generalita' complete del legale rappresentante; b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE; c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: Istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN; d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti». e) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver o non aver presentato domanda di arresto temporaneo, ai sensi del decreto legge 3 luglio 2008, n. 114. 3. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 154.937,00, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia, presentata dal proprietario, per il tramite dell'ufficio marittimo di iscrizione del natante, alla prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 4. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto, ovvero, sia presentata, unitamente all'istanza, copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'. |
| Art. 6. Istruttoria della domanda e obblighi connessi 1. L'ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del registro NN.MM.GG. e/o delle matricole aggiornato. 2. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorita' marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicandone la motivazione e le modalita' per impugnare il provvedimento. 3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1, e verificata la disponibilita' finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 7, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Successivamente, trasmette il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e all'ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', che dovra' provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente nonche' comunicarne la data di avvenuta notifica al Ministero. 4. Il termine per la restituzione all'ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca e' fissato in quindici giorni a far data dalla notifica della decisione di concessione. L'ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista. La riconsegna del titolo e' atto irrevocabile, il titolo e' annullato e la nave viene cancellata dall'archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario. La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 5. Entro il termine di quattro mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca il richiedente procede alla demolizione dell'unita'. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', determina la perdita del diritto al premio e l'obbligo di restituzione dell'eventuale acconto concesso. L'Autorita' marittima potra' concedere una sola proroga di trenta giorni. L'ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante la demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista. 6. Nel caso indicato al comma 4 del presente articolo, nonche', in caso di formale rinuncia da parte del beneficiario del premio, lo stesso non potra' ripresentare istanza di finanziamento nei due anni successivi alla rinuncia e/o disinteresse. |
| Art. 7. Criteri di selezione 1. La selezione delle richieste di arresto definitivo terra' conto dei seguenti criteri: a) livello di vetusta' dell'imbarcazione: 5 punti per ogni anno eccedente l'eta' minima di cui al precedente art. 4, comma 3; b) stazza espressa in GT: 1 punto per ogni GT. |
| Art. 8. Calcolo del premio 1. Il premio, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e' determinato secondo il calcolo indicato nella tabella di cui al Programma operativo. 2. La stazza, espressa in GT, e' rilevata dall'ufficio marittimo dai registri in proprio possesso. 3. La perdita della nave, avvenuta per cause accidentali, comprovate dall'ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, e' considerata quale demolizione. L'importo del premio spettante, calcolato con le modalita' di cui al comma 1, e' ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia di assicurazione. |
| Art. 9. Modalita' di erogazione del premio 1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato secondo le seguenti modalita': a) 50% a titolo di acconto, su richiesta dell'interessato, al momento della riconsegna del titolo abilitativo alla pesca e dell'impegno a procedere alla demolizione della nave nel termine prescritto all'art. 6, comma 5, previa presentazione di una polizza fideiussoria, a garanzia dell'importo anticipato, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del «ramo cauzioni» di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, adottando l'allegato modello E; b) saldo, ad avvenuta demolizione della nave. |
| Art. 10. Cumulabilita' degli aiuti pubblici 1. L'entita' del premio, determinato con le modalita' di cui all'art. 8, e' diminuito: a) di una parte dell'importo riscosso in caso di aiuto per l'ammodernamento dell'unita', calcolata pro rata temporis per il periodo vincolativo residuo; b) dell'intero aiuto concesso, ai proprietari delle imbarcazioni, per l'arresto temporaneo, ai sensi decreto-legge n. 114 del 3 luglio 2008, in caso di demolizione prima di otto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui alla lettera a) del comma 1, si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo. 3. L'adesione al presente decreto non pregiudica la possibilita' di aderire ad ulteriori iniziative previste dal regolamento del Consiglio europeo, approvato il 15 luglio 2008, di cui alle premesse. |
| Art. 11. Registrazione dei vincoli 1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'ufficio di iscrizione della nave, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo. 2. L'Autorita' marittima avra' cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'ufficio marittimo di destinazione. |
| Art. 12. Normativa di riferimento Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP. Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca. Piano strategico nazionale per il settore della pesca. Programma operativo nazionale approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007. Decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, art. 4, comma 11, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343; Decreto legge n. 114 del 3 luglio 2008, recante misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonche' per il rilancio competitivo del settore. Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2008 Il Ministro: Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 4 |
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