IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti; Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre 2007, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE della Commissione del 26 luglio 2007; Vista la direttiva 2008/83/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che modifica la direttiva 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varieta' delle specie di ortaggi; Considerata la necessita' di recepire la direttiva 2008/83/CE; Decreta: Articolo unico All'articolo 1 del decreto 25 ottobre 2007, di cui alle premesse, la frase: «degli allegati I e II della direttiva 2007/49/CE» e' sostituita dalla frase «degli allegati I e II della direttiva 2008/83/CE». Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2008 Il Ministro: Zaia
---- Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |