Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 4 settembre 2008 |
Istituzione della patente di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'Amministrazione penitenziaria Vista la legge del 15 dicembre 1990, n. 395 che disciplina i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria; Visto l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»; Visti gli art. 12, 138 e 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno dell'11 agosto 2004, n. 246, concernente il «Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale; Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 1980, istitutivo del servizio automobilistico, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 9 del 15 maggio 1981; Ritenuta la necessita' di istituire la patente di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e di disciplinare le modalita' di conseguimento e rilascio. Art. 1. Istituzione della patente di servizio E' istituita la patente di servizio per la conduzione dei mezzi dell'Amministrazione penitenziaria. Il certificato di abilitazione alla guida, conforme all'allegato «A» al presente decreto, viene rilasciato dal direttore generale della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi o da un suo delegato. Il certificato di abilitazione di cui trattasi, viene rilasciato per le categorie di seguito indicate e con a fianco riportato la tipologia dei mezzi di cui e' autorizzata la conduzione: «A» - Motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 t.; «B» - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3.5 t. e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiori a 3,5 t.; «C» - Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria D; «D» - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero; «E» - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie B. C, e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria C. Per i rimorchi leggeri si intendono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t. |
| Art. 2. Conferimento della patente di servizio La patente di servizio e' conferita previo superamento di apposito corso teorico-pratico di abilitazione, differenziato a seconda che il personale sia o meno gia' in possesso di patente di guida. La commissione esaminatrice sara' composta come indicato nell'art. 6 del presente provvedimento. |
| Art. 3. Conferimento della patente di servizio per il personale gia' in possesso di patente civile Il personale gia' in possesso di patente di guida conseguita ai sensi dell'art. 116 del Codice della strada, dovra' superare un corso teorico-pratico della durata di una settimana organizzato dall'amministrazione che potra' aver luogo anche nell'ambito dei corsi di formazione per l'immissione in ruolo. Il programma didattico/addestrativo e' mutuato dall'art. 9 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 agosto 2004, n. 246. La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validita' della patente di guida ai sensi dell'art. 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il personale in possesso della patente di servizio e' obbligato a comunicare ogni variazione di validita' e di conferma della patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 del predetto decreto legislativo entro dieci giorni dalla sua effettiva conoscenza. |
| Art. 4. Conferimento della patente di servizio per il personale non in possesso di patente civile Il personale non in possesso di patente di guida verra' avviato alla frequenza di un corso teorico-pratico organizzato dall'amministrazione o presso strutture delle Forze armate o di Polizia oppure presso altri enti esterni, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
| Art. 5. Sospensione e revoca della patente di servizio Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio e' sospesa o revocata dal direttore generale della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi o da un suo delegato. La patente di servizio puo' essere altresi' sospesa fino ad un massimo di un anno o, nei casi piu' gravi o di recidiva, quando il titolare, nell'impiego dei veicoli di servizio, abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'Amministrazione penitenziaria o di altri soggetti, nell'ambito dell'attivita' di servizio. La patente di servizio e' inoltre ritirata, sospesa o revocata, in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi, i predetti provvedimenti, non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In questi casi, quando le violazioni ivi previste sono commesse alla guida di veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a punti non si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
| Art. 6. Commissione esaminatrice La commissione d'esame di cui all'art. 73, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, e' composta da: presidente: dirigente dell'Amministrazione penitenziaria; componente: un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; componente: personale del Corpo di polizia penitenziaria munito della qualifica di istruttore di guida; componente/segretario: un appartenente al ruolo commissari o ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. I componenti le commissioni d'esame saranno nominati, di volta in volta, dalla Direzione generale del personale e della formazione. |
| Art. 7. Norme transitorie Il certificato di abilitazione alla guida degli automezzi di servizio, rilasciato dall'Amministrazione penitenziaria prima del 15 ottobre 2004, sara' sostituito dalla patente di servizio di categoria corrispondente senza necessita' di frequentare il corso di formazione di cui all'art. 3. Al personale abilitato alla guida dei mezzi dell'Amministrazione penitenziaria dopo il 15 ottobre 2004, in via transitoria, sara' rilasciata la patente di servizio previo superamento di un esame pratico di guida di automezzi di servizio. La commissione esaminatrice sara' composta come indicato nell'art. 6 del presente provvedimento. In caso di mancato superamento dell'esame, il personale verra' ammesso alla frequenza del corso di cui all'art. 3. Roma, 4 settembre 2008 Il capo del Dipartimento: Ionta |
| Allegato A
----> Vedere a pag. 11 <---- |
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