Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 29 settembre 2008
Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 2 del 9 maggio 2006, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP. (Provvedimento n. 2628).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, recante attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP;
Ritenuta la necessita' di modificare la disciplina del preavviso di rigetto di cui all'art. 8 del predetto regolamento;
Vista la delibera assunta dal consiglio in data 18 settembre 2008;
Dispone:
Art. 1.
Modifiche all'art. 8 del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006
1. L'art. 8 del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei procedimenti ad istanza di parte il presidente dell'Autorita', previo parere espresso dal consiglio nei casi di cui all'art. 14, comma 1, lettera i) della legge 12 agosto 1982, n. 576, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, invitandolo a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.
2. Nei procedimenti ad istanza di parte di cui alla lettera B della sezione I della tabella allegata la comunicazione di cui al comma 1 e' adottata dal responsabile del procedimento.
Per quanto non disposto si applica l'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
4. La presente disposizione non si applica alle procedure concorsuali.».
 
Art. 2.
Pubblicazione
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'Autorita'.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2008
Il presidente: Giannini
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone