Gazzetta n. 229 del 30 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 settembre 2008
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto di Ovada» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 23 marzo 2006, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada», gia' tipologia della denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» ;
Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per la regione Piemonte per l'accertamento del «particolare pregio»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n 179 del 1° agosto 2008;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:

Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto di Ovada» Superiore, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008.
3. La tipologia «Dolcetto di Ovada» Superiore facente parte della denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2008, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» DOCG.
2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» superiore, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della DOCG in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 5.
1. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2008
Il capo dipartimento: Nezzo
 
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
E GARANTITA «DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE» O «OVADA»

Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per la seguente tipologia, specificazioni aggiuntive o menzioni:
«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada»;
«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» «riserva»;
«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» «vigna»;
«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» «vigna» «riserva».

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Dolcetto al 100%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, compresi quelli a medio impasto;
giacitura: esclusivamente collinare, esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non superiore a 600 metri s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
densita' di impianto: i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4000;
forme di allevamento: controspalliera con legatura della vegetazione verde sempre al disopra del capo a frutto e sistema di potatura Guyot tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino;
e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

=====================================================================
| |Tit. alcolomet. vol. min.
Vini |Resa uva (t/ha)| nat. ===================================================================== {Dolcetto di Ovada | | Superiore} o {Ovada} | 7 | 12,00% vol.

4. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di t. 6 per ettaro di coltura specializzata.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol.
5. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» puo' essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno 7 anni. Se l'eta' di tale vigneto e' inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari: al terzo anno d'impianto:

=====================================================================
| |Tit. alcolomet. vol. nat.
Vini |Resa uva (t/ha)| min. ===================================================================== {Dolcetto di Ovada | | Superiore} o {Ovada} | | {Vigna} | 3,60 | 12,50% vol.

al quarto anno d'impianto:

=====================================================================
| |Tit. alcolomet. vol. nat.
Vini |Resa uva (t/ha)| min. ===================================================================== {Dolcetto di Ovada | | Superiore} o {Ovada} | | {Vigna} | 4,20 | 12,50% vol.

al quinto anno d'impianto:

=====================================================================
| |Tit. alcolomet. vol. nat.
Vini |Resa uva (t/ha)| min. ===================================================================== {Dolcetto di Ovada | | Superiore} o {Ovada} | | {Vigna} | 4,80 | 12,50% vol.

al sesto anno d'impianto:

=====================================================================
| |Tit. alcolomet. vol. nat.
Vini |Resa uva (t/ha)| min. ===================================================================== {Dolcetto di Ovada | | Superiore} o {Ovada} | | {Vigna} | 5,40 | 12,50% vol.

6. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
7. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
8. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, fax, o mezzi consentiti dalla vigente normativa agli organi competenti per territorio preposti al controllo, indicati dalla regione Piemonte, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
9. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale puo' fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
10. E' consentita la scelta vendemmiale, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine: «Monferrato Dolcetto», « Monferrato».
Art. 5.
Vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
2. Tuttavia «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, puo' consentire che le suddette operazioni siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona, dimostrino di aver effettuato negli ultimi cinque anni tali operazioni, previa istruttoria e relativo parere favorevole della regione Piemonte.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:

=====================================================================
Vino |Resa uva/vino|Prod. max vino ===================================================================== {Dolcetto di Ovada Superiore} o {Ovada} | 70% | 4.900 lt./Ha --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Ovada Superiore} o {Ovada} | | {vigna} | 70% | 4.200 lt/Ha

4. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
5. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita'. E' consentito l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
6. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d'invecchiamento, prima dell'immissione al consumo:

=====================================================================
Tipologia |Durata | Decorrenza ===================================================================== {Dolcetto di Ovada Superiore} | | dal 1° novembre dell'anno di o {Ovada} |12 mesi| raccolta delle uve --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Ovada Superiore} | | dal 1° novembre dell'anno di o {Ovada} {Vigna} |20 mesi| raccolta delle uve

7. E' ammessa la colmatura con uguale tipologia di vino atto a diventare D.O.C.G. conservato in altri recipienti per non piu' del 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.
8. I prodotti vitivinicoli atti a diventare vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata «Monferrato Dolcetto», «Monferrato» purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art. 6.
Caratteristiche del vino al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
sapore: asciutto, con sentore mandorlato e/o sentore di frutta;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» con la menzione aggiuntiva «vigna» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
sapore: asciutto, con sentore mandorlato, talvolta con sentori di frutta e/o speziati;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
3. Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ovada», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «Vigna» abbiano effettuato almeno due delle tre operazioni principali (produzione, vinificazione, imbottigliamento);
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% della dimensione dei caratteri usati per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e ««Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» Vigna, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
5. E' vietata la ripetizione, in etichetta, del nome geografico «Ovada».
Art. 8.
Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e» «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada Vigna» per la commercializzazione devono essere di forma bordolese, borgognona e similari e colore scuro tradizionale, delle seguenti capacita': 187 ml, 375 ml, 750 ml, 1.500 ml, 3.000 ml, 5.000 ml.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione delle bottiglie, con diciture o riproduzioni tali che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque offensive del prestigio del vino.
3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada Vigna» devono essere chiuse con dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia.
4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada Vigna» sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione « Riserva».
 
Allegato A

=====================================================================
Posizioni Codici |1 - 4|5|6 - 8|9|10|11|12|13|14 ===================================================================== DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA |A041 |X| 073 |2|X |X |A |1 |X --------------------------------------------------------------------- DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA | | | | | | | | | RISERVA |A041 |X| 073 |2|A |X |A |1 |X --------------------------------------------------------------------- DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA | | | | | | | | | VIGNA |A041 |X| 073 |2|V |X |A |1 |X --------------------------------------------------------------------- DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA | | | | | | | | | VIGNA RISERVA |A041 |X| 073 |2|V |A |A |1 |X
 
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