IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»; Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica; Vista la proposta della regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali dal 9 aprile 2008 al 18 giugno 2008 nella provincia di Lodi; piogge alluvionali dal 10 maggio 2008 al 17 giugno 2008 nella provincia di Sondrio; piogge alluvionali dal 15 maggio 2008 al 15 giugno 2008 nella provincia di Cremona; piogge alluvionali dal 30 giugno 2008 al 1° luglio 2008 nella provincia di Mantova. Ritenuto di accogliere la proposta della regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali. Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82: Cremona: piogge alluvionali dal 15 maggio 2008 al 15 giugno 2008 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del comune di Piadena; Lodi: piogge alluvionali dal 9 aprile 2008 al 18 giugno 2008 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Brembio, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca D'Adda, Corno Giovine, Fombio, Guardamiglio, Lodi, Massalengo, Ossago Lodigiano, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Somaglia; Mantova: piogge alluvionali dal 30 giugno 2008 al 1° luglio 2008 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del comune di Suzzara; Sondrio: piogge alluvionali dal 10 maggio 2008 al 17 giugno 2008 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Teglio, Tirano, Traona, Tresivio, Villa di Tirano; piogge alluvionali dal 10 maggio 2008 al 17 giugno 2008 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Albaredo per San Marco, Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castione, Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Civo, Colorina, Dubino, Faedo Valtellino, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Madesimo, Mazzo di Valtellina, Mello, Montagna IN Valtellina, Morbegno, Piuro, Poggiridenti, Ponte IN Valtellina, Postalesio, Rogolo, Sernio, Spriana, Tartano, Teglio, Tovo di Sant'Agata, Traona, Val Masino, Valdisotto, Valfurva, Vervio, Villa di Chiavenna. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2008 Il Ministro: Zaia |