Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 settembre 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Cuenca Yolanda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Cuenca Yolanda, nata a Caracas il 12 agosto 1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi •dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero», di cui e' in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Ingeniero en Computacion» conseguito presso l'«Universidad Simon Bolivar», in data 31 luglio 1981 e del titolo di «Magister en Administracion de Impresas», conseguito presso l'«Universidad Catolica Andres Bello in data 27 novembre 1987;
Preso atto che l'istante e' iscritta presso il «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 10 agosto 1981, n. 30604;
Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2006;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore dell'informazione, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su reti e sistemi di telecomunicazioni;
Visto l'art. 16, n. l del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Viale Sandro, nato a Caracas il 14 aprile 1957, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su reti e sistemi di telecomunicazioni.
Roma, 5 settembre 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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