Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 giugno 2008
Attuazione dell'articolo 2, comma 606, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il transito nei ruoli del Ministero della giustizia di un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con I MINISTRI DELLA DIFESA, PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L'INNOVAZIONE, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi da 603 a 611 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, il comma 606, che prevede l'individuazione, da effettuare con decreto del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica amministrazione e l'innovazione (gia' Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione) e dell'economia e delle finanze, di un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla meta' di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603, che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa e le organizzazioni sindacali, siglato in data 26 marzo 2008, riguardante le modalita' e criteri da adottare nelle procedure di interpello per l'individuazione del personale interessato al transito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 concernente le dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2005 concernente le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria - Ministero della giustizia;
Visti gli articoli 5, 9 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, che dispongono ulteriori incrementi delle dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria;
Tenuto conto che il personale civile allo stato impiegato presso gli uffici giudiziari militari di cui e' prevista la soppressione ammonta a 146 unita';
Decreta:
Art. 1.
Individuazione del contingente del personale
1. Il contingente di personale civile appartenente al Ministero della difesa in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, che transita, a decorrere dal 1° luglio 2008, nei ruoli del Ministero della giustizia e' individuato in 88 unita', sulla base delle professionalita' e posizioni economiche indicate nella tabella in allegato 1.
 
Art. 2.
Transito del personale
1. Il transito del personale, disposto con decreto del Ministero della difesa da adottarsi a far data dal 1° luglio 2008 avviene, in via prioritaria, su base volontaria.
2. Si procede al transito d'ufficio solo in seguito al negativo esperimento della mobilita' su base volontaria.
 
Art. 3.
Criteri e modalita'
1. Le modalita' e i criteri da adottare nelle procedure di transito del personale, sia su base volontaria che d'ufficio, sono regolati dal protocollo di intesa siglato in data 23 marzo 2008 dal Ministero della difesa e dalle organizzazioni sindacali.
 
Art. 4.
Sede di servizio
1. Il personale e' destinato, a domanda, ad assumere servizio in uno degli uffici giudiziari ordinari nella sede dell'ufficio militare soppresso presso il quale prestava servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero, senza oneri per l'amministrazione, in un ufficio sito in altra sede resa disponibile dal Ministero della giustizia.
2. Nel caso di pluralita' di domande si procede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri definiti dal protocollo di intesa di cui al precedente art. 3.
 
Art. 5.
Stato giuridico e trattamento economico
1. Il personale conserva l'anzianita' posseduta ed e' inquadrato nel nuovo sistema di classificazione previsto dal C.C.N.L. comparto Ministeri 2006-2009 mediante riconoscimento all'interno di ciascuna area della medesima posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza.
2. Fino alla definizione dei nuovi profili professionali dell'amministrazione giudiziaria in attuazione del nuovo sistema di classificazione, il personale e' inquadrato nei corrispondenti profili previsti dall'attuale ordinamento secondo la tabella in allegato 2.
3. Il personale appartenente a profili non previsti e' inquadrato soltanto a seguito della positiva conclusione, entro il 1° luglio 2008, del percorso di riconversione professionale effettuato presso il Ministero della difesa.
 
Art. 6.
Titoli di servizio
1. Sono riconosciuti i titoli di servizio, nonche' i corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento conseguiti dal personale.
 
Art. 7.
Esaurimento dell'attivita' degli uffici soppressi
1. A richiesta del Ministero della difesa ed al fine di assicurare la conclusione degli adempimenti amministrativi connessi con l'attuazione dell'art. 2, comma 603, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero della giustizia puo' destinare il personale gia' in servizio negli uffici soppressi, in posizione di comando e senza oneri, presso la stessa sede ove prestava servizio. Tale impiego puo' essere previsto per un periodo massimo di tre mesi rinnovabile una sola volta per un uguale periodo.
 
Art. 8.
Dotazioni organiche
1. A decorrere del 1° luglio 2008, le dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa sono ridotte di un numero di posizioni corrispondenti al contingente individuato all'art. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro centoventi giorni dalla data del presente decreto si provvede alla ricognizione delle suddette dotazioni; fino all'emanazione di tale decreto e' resa indisponibile la corrispondente entita' di posizioni organiche.
2. Le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2005, sono incrementate di un numero di posizioni corrispondente al contingente individuato all'art. 1, secondo quanto previsto dalla tabella di corrispondenza in allegato 2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla ricognizione delle suddette dotazioni.
 
Art. 9.
Trasferimento risorse finanziarie
1. A seguito del transito del personale disposto con il decreto del Ministero della difesa, di cui all'art. 2, si provvede al contestuale trasferimento delle inerenti risorse finanziarie, quantificate complessivamente in euro 3.200.000,00.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 10.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto verra' inviato ai competenti organi di controllo, e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2008

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro della difesa
La Russa

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008 Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 9, foglio n. 208
 
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