Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 5 settembre 2008 |
Riconoscimento, al sig. Funk Henner Andreas, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Funk Henner Andreas, nato a Esslingen (Germania) il 5 ottobre 1964, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur Elektrotechnik» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (Dipl. Ing) in Elektrotechnik», presso la «Universitat Stuttgart» in data 1° luglio 1991; Considerato che l'istante ha presentato domanda di riesame in data 29 aprile 2008 per la riduzione delle prove attitudinali precedentemente accordate; Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 23 maggio 2008; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata; Preso atto che la documentazione presentata a sostegno della richiesta di riesame e' idonea per ottenere una riduzione delle prove accoglie la domanda di riesame e le prove da sostenere consistono in un esame scritto e orale sulle materie: 1) energetica e macchine a fluido; 2) tecnologia meccanica e solo orale; 3) deontologia e ordinamento professionale oppure a scelta del candidato in un tirocinio di 18 (diciotto) mesi; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007 di cui sopra; Decreta:
Art. 1. Al sig. Funk Henner Andreas, nato a Esslingen (Germania) il 5 ottobre 1964, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale (scritta e orale) su: 1) energetica e macchine a fluido; 2) tecnologia meccanica; 3) (solo orale) deontologla e ordinamento professionale oppure al compimento di un tirocinio pratico, per un periodo di diciotto mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 5 settembre 2008 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli ingegneri - sez A - settore industriale. a) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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