Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 settembre 2008
Riconoscimento, al sig. Viale Sandro, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio dI talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Viale Sandro, nato a Caracas il 14 aprile 1957, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «ingeniero», di cui e' in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «ingeniero electricista» conseguito presso l'«Universidad Simon Bolivar», in data 28 luglio 1978 e del titolo di «Magister en Administracion de Impresas», conseguito presso l'«Universidad Catolica Andres Bello» in data 26 febbraio 1987;
Preso atto che l'istante e' iscritto presso il «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 1° agosto 1978, n. 21.801;
Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2006;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su costruzioni di macchine;
Visto l'art. 16, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Viale Sandro, nato a Caracas il 14 aprile 1957, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su costruzioni di macchine.
Roma, 5 settembre 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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