Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 agosto 2008 |
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1182/07 del Consiglio e n. 1580/07 della Commissione e successive modificazioni, relativamente al riconoscimento di talune spese sostenute dalle organizzazioni di produttori (OP) e dalle loro associazioni (AOP), per i programmi operativi realizzati nel 2008 e al riconoscimento dei gruppi di produttori. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del consiglio del 28 ottobre 1996, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli; Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, modifica delle direttive 2001/112/(CE) e 2001/113/(CE) e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96; Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della commissione del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli; Visto il regolamento (CE) n. 292/2008 della commissione del 1° aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 ed in particolare l'art. 1, paragrafo 3, che prevede che gli Stati membri possono riconoscere a determinate condizioni, talune spese effettuate dalle organizzazioni di produttori, prima di aver apportato la modifica ai programmi operativi in corso di realizzazione nel 2008; Visto il regolamento (CE) n. 361/2008 del consiglio del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore; Visto il decreto ministeriale prot. n. 166/TRAV del 28 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2008, applicativo delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1182/07 del consiglio e (CE) n. 1580/2007 della commissione, per quanto riguarda il riconoscimento e il controllo delle organizzazioni dei produttori e delle associazioni di organizzazioni dei produttori del settore ortofrutticolo; Visto il decreto ministeriale prot. n. 167/TRAV del 28 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 24 maggio 2008, applicativo delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1182/07 del consiglio e (CE) n. 1580/2007 della commissione, per quanto riguarda le misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo; Vista la strategia nazionale anno 2008, in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1182/07 del consiglio e (CE) n. 1580/2007 della commissione, adottata con l'intesa del 20 marzo 2008 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trasmessa alla Commissione europea; Considerato che e' opportuno riconoscere per l'anno in corso, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 292/2008 della commissione, le spese relative all'attuazione di talune misure di prevenzione e gestione delle crisi, attuate da organizzazioni di produttori e relative associazioni prima della relativa modifica del programma operativo, nonche' le spese relative a modifiche apportate a misure incluse nel programma operativo in vigore, sostenute prima della modifica del programma operativo apportata ai sensi dell'art. 55, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1182/2007; Ritenuto, altresi', necessario consentire il riconoscimento dei gruppi di produttori, prossimi al completamento del piano di riconoscimento quali organizzazioni di produttori, sulla base del parametro per il riconoscimento previsto dal piano di riconoscimento stesso, indicando la data del 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007, quale termine ultimo entro il quale le organizzazioni dovranno adeguarsi ai requisiti previsti dai nuovi regolamenti comunitari e dalle disposizioni nazionali di attuazione; Ritenuto necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie; Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 31 luglio 2008. Decreta:
Art. 1. Modifica dei programmi operativi
1. Le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 da un'organizzazione di produttori (OP) e/o da un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) per le misure di prevenzione e gestione delle crisi concernenti i ritiri dal mercato, la promozione e la comunicazione, prima che la relativa modifica del programma operativo sia stata approvata, sono ammissibili al finanziamento comunitario alle seguenti condizioni: a) le misure e le relative azioni devono essere conformi alle disposizioni del decreto ministeriale protocollo n. 167/TRAV del 28 marzo 2008, recante disposizioni per l'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi nell'ambito della strategia nazionale, adottata ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 1182/2007 del consiglio; b) le misure e le relative azioni devono essere inserite nella domanda di modifica del programma operativo, prima che sia introdotta una domanda per il pagamento dell'aiuto relativa alle misure di prevenzione e gestione delle crisi; c) le misure e le relative azioni, nonche' i controlli svolti dagli organismi competenti, siano conformi alle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 1580/2007. 2. Le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 da un'organizzazione di produttori (OP) e/o da un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) per le modifiche apportate ad una misura inclusa nel programma operativo in vigore, prima che la relativa modifica del programma operativo sia stata approvata, sono ammissibili al finanziamento comunitario alle seguenti condizioni: a) le misure e le relative azioni oggetto di modifica devono essere conformi alla strategia nazionale, adottata ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 1182/2007 del consiglio; b) le misure e le relative azioni devono essere inserite nella domanda di modifica del programma operativo; c) le misure e le relative azioni, nonche' i controlli svolti dagli organismi competenti, siano conformi alle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 1580/2007. |
| Art. 2. Requisiti per il riconoscimento dei gruppi di produttori
1. Per i gruppi di produttori, il cui piano di riconoscimento quali organizzazioni di produttori scade entro il 31 dicembre 2008, il riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007, da parte delle regioni e/o delle province autonome, avviene sulla base del parametro per il riconoscimento (valore minimo di produzione commercializzata) previsto dal piano di riconoscimento stesso. 2. I predetti gruppi di produttori, riconosciuti quali organizzazioni di produttori, dovranno adeguarsi ai requisiti previsti dai nuovi regolamenti e dalle disposizioni nazionali di attuazione, entro il 31 dicembre 2010. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2008 Il Ministro: Zaia Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 396 |
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