Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 29 luglio 2008, n. 146 |
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. |
|
|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima); Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed in particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto; Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni recante norme sulla navigazione da diporto; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto; Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto; Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unita' da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche; Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto; Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto; Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 8513 del 24 luglio 2008; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi «Codice», la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle diposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O. La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202: «Art. 65 (Regolamento di attuazione) - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: a) modalita' di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto; b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita' relative alla cancellazione dai registri delle unita' da diporto; c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unita' da diporto; d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto; e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo; f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori; g) sicurezza della navigazione e delle unita' da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attivita' di noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto; i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido; l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione; m) organizzazione dello sportello telematico del diportista. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.». La legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69. Il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566 (Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1993, n. 38. Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 (Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87. Il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536 (Regolamento recante norme per il comando e la condotta delle unita' da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1994, n. 216. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293. Il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 (Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295. Il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2005, n. 154. Nota all'art. 1: - L'art. 3 del d.lgs n. 171/2005 e' il seguente: «Art. 3 (Unita' da diporto). - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto; c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b); d) natante da diporto: si intende ogni unita' da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).».
|
| Art. 2. Costruzione delle imbarcazioni da diporto 1. La dichiarazione di costruzione e' facoltativa per le imbarcazioni da diporto. 2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprieta' per l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto e' costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.
Nota all'art. 2: - Per il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e per il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 3. Iscrizione delle navi da diporto 1. Per l'iscrizione nei registri delle navi da diporto il proprietario presenta all'autorita' competente il titolo di proprieta' in una delle forme previste dall'articolo 10, comma 1, del presente regolamento, ovvero l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, unitamente al certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi gia' di nazionalita' estera. 2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalita' del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'. |
| Art. 4. Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto 1. I registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 15 del codice, sono tenuti anche dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come individuati dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 179 del 3 agosto 2006.
Nota all'art. 4: - L'art. 15 del d.lgs n. 171/2005 e' il seguente: «Art. 15 (Registri di iscrizione). - 1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri e' approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda. 3. Le unita' da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purche' munite di attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'art. 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. 4. Il proprietario dell'unita' da diporto puo' richiedere all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell'unita' sia stato riacquistato, il proprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, che rilascia una nuova licenza di navigazione.».
|
| Art. 5. Iscrizione di imbarcazioni da diporto autocostruite 1. Il proprietario di un'unita' da diporto autocostruita ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice puo' richiedere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di proprieta', una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione. 2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unita' autocostruite e' costituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni. 3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure necessarie per la valutazione della conformita' CE, di cui all'articolo 9 del codice.
Note all'art. 5: - Per l'art. 15, del d.lgs n. 171 del 2005 si veda nelle note all'art. 4. - L'art. 10 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 10 (Organismi di certificazione). - 1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui all'art. 9, nonche' i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso regolamento e' disciplinato il procedimento di autorizzazione. 2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero delle attivita' produttive che provvede, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza; decorso tale termine, si intende negata. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo' essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo. 4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonche' all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilano sull'attivita' degli organismi autorizzati. Il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione. 6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui al comma 1, l'interessato puo' rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'art. 11, che, entro sessanta giorni, procedono di intesa al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese. 7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati.». - Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 (Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201. - L'art. 9 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 9 (Valutazione della conformita). - 1. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio i prodotti di cui all'art. 4, comma 1, il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea espletano le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4. Per le unita' da diporto, in caso di valutazione della conformita' successiva alla costruzione, se ne' il costruttore ne' il mandatario stabilito nella Comunita' assumono la responsabilita' per la conformita' del prodotto al presente capo, questa puo' essere assunta da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilita'. In tale caso la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve presentare una domanda a un organismo notificato ai fini di una relazione successiva alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve fornire all'organismo notificato tutti i documenti disponibili ed i dati tecnici relativi alla prima immissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine. L'organismo notificato esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni per assicurarne la conformita' equivalente ai pertinenti requisiti di cui all'art. 6. In tale caso la targhetta del costruttore descritta all'allegato II, punto 2.2, deve contenere la dizione «certificazione successiva alla costruzione». L'organismo notificato redige la dichiarazione di conformita' concernente la valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta persona redige la dichiarazione di conformita' di cui all'allegato VIII e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE con il numero distintivo del pertinente organismo notificato. 2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), il costruttore di unita' o il suo mandatario stabilito nella Comunita' espletano le seguenti procedure per le categorie di progettazione A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II, paragrafo A: a) per le categorie A e B: 1) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e dodici metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; 2) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B), di cui all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C), di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; b) per la categoria C: 1) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e dodici metri: in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II, paragrafo A: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II paragrafo A: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; 2) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; c) per la categoria D: 1) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; d) per le moto d'acqua: 1) controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV, o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV; e) per i componenti di cui all'allegato I: 1) uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G, H di cui agli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII. 3. Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico per i prodotti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), il costruttore dei motori o il suo mandatario stabilito nella Comunita' applicano l'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV; 4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche: a) per i prodotti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), il costruttore dell'unita' o il suo mandatario stabilito nella Comunita' applicano: 1) se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate per la misurazione del rumore: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII ovvero la garanzia qualita' totale (modulo H) di cui all'allegato XIII; 2) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A) di cui all'allegato IV, o il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII, ovvero la garanzia qualita' totale (modulo H) di cui all'allegato XIII; 3) se per la valutazione sono utilizzati dati certificati relativi all'unita' di riferimento, stabiliti conformemente al numero 1): il controllo di fabbricazione interno, modulo A, di cui all'allegato IV o il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari, modulo AA, di cui all'allegato V o la verifica di un unico prodotto, modulo G, di cui all'allegato XII o la garanzia qualita' totale, modulo H, di cui all'allegato XIII; b) per i prodotti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), numeri 3) e 4), il costruttore della moto d'acqua o del motore o il suo mandatario stabilito nella Comunita' applicano il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui all'allegato V (modulo AA) o il modulo G o H di cui agli allegati XII e XIII. 5. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonche' la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformita', devono essere redatte anche nella lingua italiana. 6. Gli organismi di cui all'art. 10 trasmettono al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sui prodotti di cui all'art. 4, comma 1. 7. Le spese per la valutazione della conformita' sono a carico del richiedente.».
|
| Art. 6. Perdita di possesso 1. L'ufficio di iscrizione, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, riporta gli estremi della denuncia di furto sul registro di iscrizione dell'unita' ed archivia la relativa licenza di navigazione. 2. Il proprietario, riacquistato il possesso dell'unita', richiede all'ufficio di iscrizione l'annotazione del rientro in possesso, presentando il verbale di restituzione dell'unita' ritrovata. Eseguita l'annotazione, l'ufficio rilascia una nuova licenza di navigazione, previa visita di ricognizione dell'unita' da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
Note all'art. 6: - Per l'art. 15, comma 4, del d.lgs n. 171 del 2005 si veda nelle note all'art. 4. - Per l'art. 10 del codice ed il decreto legislativo n. 314 del 1998 si veda nelle note all'art. 5.
|
| Art. 7. Iscrizione di unita' da diporto a titolo di locazione finanziaria 1. Per l'annotazione di cui all'articolo 16 del codice, il proprietario dell'imbarcazione o della nave da diporto presenta, con la domanda di iscrizione, copia del contratto di locazione finanziaria. La presentazione del contratto puo' avvenire avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento. 2. L'annotazione puo' essere richiesta dal proprietario anche successivamente all'iscrizione dell'unita', con le medesime modalita' di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Se si verificano cessioni o variazioni del contratto di locazione finanziaria relative all'utilizzatore o alla data di scadenza, il proprietario ne richiede l'annotazione con le medesime modalita' di cui al comma 1 del presente articolo. 4. L'annotazione del nominativo dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria non e' soggetta ai tributi previsti in materia di pubblicita' navale. 5. Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilita' di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), del codice e' sottoscritta dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Note all'art. 7 - L'art. 16 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art.16 (Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria). - 1. Le unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.». - Il comma 1 lettera d) dell'art. 20 del d.lgs m. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 20 (Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto). - 1. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima immissione in servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri. Alla domanda e' allegata: a) - b) (omissis) ; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2.».
|
| Art. 8. Pagamento stampati 1. Nei casi di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato consegna all'ufficio d'iscrizione l'attestazione comprovante il pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto. |
| Art. 9. Pubblicita' degli atti 1. Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione nei registri di iscrizione delle unita' ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione.
Note all'art. 9: - L'art. 17 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 17 (Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativi alle unita' da diporto). - 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione. 2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita', rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. 3. Accertata una violazione in materia di pubblicita' di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita' che, previa presentazione da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di navigazione. 4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.».
|
| Art. 10. Forma del titolo per la pubblicita' 1. La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione. 2. Per le imbarcazioni da diporto, il titolo per la trascrizione e l'annotazione puo' essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.
Note all'art. 10: - L'art. 2657 del codice civile e' il seguente: «Art. 2657 (Titolo per la trascrizione). - La trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.». - L'art. 2648 del codice civile e' il seguente: «Art. 2648 (Accettazione di eredita' e acquisto di legato). - Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredita' che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredita', contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredita', si puo' richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.».
|
| Art. 11. Documenti per la pubblicita' 1. La pubblicita' e' richiesta all'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento nelle forme indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato di morte del precedente proprietario. 2. La nota di trascrizione contiene: a) cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalita', codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo; b) indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicita' e data del medesimo; c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; d) elementi di individuazione dell'unita' da diporto; e) indicazione dell'eventuale termine o condizione a cui e' sottoposto l'atto. 3. In caso di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente proprietario. 4. Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicita' e' allegata la loro traduzione in lingua italiana eseguita o da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorita' consolare.
Nota all'art. 11: - L'art. 2658 del codice civile e' il seguente: «Art. 2658 (Atti da presentare al conservatore). - La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente. Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.». - L'art. 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' il seguente: «Art. 7 (Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili registrati). - 1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. 2. I commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.».
|
| Art. 12. Semplificazione delle disposizioni per la pubblicita' 1. La trascrizione puo' essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorita' giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura del conservatore, e' trasmessa alla competente Agenzia delle entrate. 2. Negli altri casi la trascrizione puo' essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. |
| Art. 13. Esecuzione della pubblicita' 1. L'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto prende nota della domanda di pubblicita' nel repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione, facendovi menzione del giorno e dell'ora di ricezione. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati nella licenza di navigazione. 2. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, e' conservato negli archivi del-l'ufficio. 3. Dell'adempimento delle formalita' eseguite l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente. 4. Nel concorso di piu' atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, e' determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, in caso di discordanza tra le trascrizioni nei registri e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri. |
| Art. 14. Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto 1. La dichiarazione di potenza del motore entrobordo di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, lettera c), del codice puo' essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformita' o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000. 2. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti previsti dal comma 1 del presente articolo, l'interessato, previa denuncia alle autorita' competenti, richiede al costruttore o all'importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza.
Note all'art. 14: - Il comma 1 dell'art. 19 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il proprietario deve presentare all'autorita' competente il titolo di proprieta', la dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo.». - Per il comma 1 lettera c) dell'art. 20 del d.lgs n. 171 del 2005 e' la seguente: - Si veda nelle note all'art. 7.
|
| Art. 15. Trasferimento di iscrizione 1. L'ufficio di iscrizione che riceve la domanda di cui all'articolo 21, comma 1, del codice trasmette all'ufficio destinatario l'estratto del registro di iscrizione e la documentazione relativa. 2. L'ufficio destinatario iscrive l'unita' nei propri registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riportando integralmente le annotazioni relative alla proprieta' e agli altri diritti reali e contestualmente rinnova i documenti di navigazione. 3. L'ufficio di provenienza cancella l'unita', riportando sul registro il motivo della cancellazione, la sigla del nuovo ufficio, la data e il numero della nuova iscrizione.
Note all'art. 15: - L'art. 21 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 21 (Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri). - 1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unita'. 2. La cancellazione delle unita' da diporto dai registri di iscrizione puo' avvenire: a) per vendita o trasferimento all'estero; b) per demolizione; c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti; d) per passaggio ad altro registro; e) per perdita effettiva o presunta. «.
|
| Art. 16. Cancellazione dai registri 1. La domanda per la cancellazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del codice e' presentata all'ufficio di iscrizione. 2. L'ufficio di iscrizione, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti e ottenuto il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, provvede alla cancellazione e al ritiro dei documenti di bordo. 3. Per le unita' da diporto destinate all'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unita' o l'inesistenza di tali crediti. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'INPS. 4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione e' corredata dal processo verbale compilato dall'autorita' competente e attestante l'evento. 5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto richiede all'ufficio d'iscrizione il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che e' rilasciato previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo. L'alienante presenta copia conforme dell'atto di vendita e l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dai registri nazionali che decorre dalla data dell'atto medesimo. 6. In caso di trasferimento all'estero dell'unita', l'ufficio di iscrizione, previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo, rilascia il nulla osta per l'iscrizione nel registro straniero prescelto dal proprietario e procede alla cancellazione dai registri nazionali a far data dall'iscrizione nel registro straniero. Il proprietario dell'unita' comunica gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unita' non preveda l'iscrizione in registri, la cancellazione avviene a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unita'.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 21 del d.lgs n. 171 del 2005 si veda nelle note all'art. 15. - L'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), e' il seguente: «Art. 15 (Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione). - Non puo' essere accordata dalle autorita' marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'art. 552 del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalita' determinate dall'Istituto.».
|
| Art. 17. Rinnovo della licenza di navigazione 1. Per il rinnovo della licenza di navigazione il proprietario presenta all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti: a) la licenza di cui si chiede il rinnovo; b) l'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, in caso di innovazioni alle caratteristiche principali dello scafo o del motore. 2. In caso di furto, smarrimento o distruzione della licenza di navigazione l'ufficio di iscrizione rilascia il duplicato, acquisendo dal proprietario l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorita' competente.
Nota all'art. 17: - Per l'art. 10 del codice ed il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 si veda nelle note all'art. 5.
|
| Art. 18. Licenza provvisoria per navi da diporto 1. L'ufficio presso il quale e' in corso l'iscrizione rilascia la licenza provvisoria di cui all'articolo 23, comma 6, del codice nei seguenti casi: a) navi di nuova costruzione munite di certificato di stazza provvisoria; b) navi provenienti da registro straniero, in presenza di espressa dichiarazione dell'autorita' marittima o consolare straniera che il proprietario ha avanzato la richiesta di cancellazione dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che la licenza di navigazione, o documento equipollente e' stata presa in consegna.
Nota all'art. 18: - Il comma 6 dell'art. 23 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dai rispettivi uffici di iscrizione con licenza provvisoria la cui validita' non puo' essere superiore a sei mesi.».
|
| Art. 19. Sigle di individuazione 1. Per le unita' iscritte presso gli uffici marittimi di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione e' composta dalla sigla dell'ufficio di iscrizione seguita dal numero di immatricolazione e dalla lettera D, nel caso di imbarcazioni, ovvero ND, nel caso di navi da diporto. 2. Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e i trasporti intermodali di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione e' composta dalla lettera N seguita dal numero di immatricolazione e dalla sigla della provincia di iscrizione.
Nota all'art. 19: - Per l'art. 15 del d.lgs n. 171 del 2005 si veda nelle note all'art. 4.
|
| Art. 20. Potenza dei motori 1. I certificati per l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata in vigore del codice costituiscono documento di bordo. 2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorita' competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice. 3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorita' competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il quale la stessa e' depositata o richiede una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore del motore. 4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorita' competenti, chiede il duplicato al costruttore o all'importatore del motore. 5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento della potenza del motore e il rilascio del relativo documento. Per la prestazione l'interessato e' tenuto al pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.
Note all'art. 20: - Il comma 2 dell'art. 28 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «2. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». - La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti), e' pubblicata sul Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291.
|
| Art. 21. Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea 1. Le autorita' indicate dall'articolo 31, comma 2, del codice annotano su apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e provvedono alla consegna di una sigla temporanea costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla sigla «TEMP». 2. La sigla temporanea e' riportata in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono neri su fondo bianco ed hanno le dimensioni previste per le sigle come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e stabilisce, se ritenuto necessario, specifiche condizioni di utilizzo.
Nota all'art. 21: - Il comma 2 dell'art. 31 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.».
|
| Art. 22. Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea 1. Le unita' autorizzate alla navigazione temporanea sono dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall'articolo 29 del codice. L'apparato e' utilizzato solo ai fini della sicurezza della navigazione. 2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su cui l'apparato e' installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione. 3. L'utilizzo dell'apparato non e' soggetto a licenza di esercizio.
Note all'art. 22 - L'art. 29 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 29 (Apparati ricetrasmittenti di bordo). - 1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. 2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. 3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unita' da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali e' effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unita' proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente. 4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita' competente e corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede: a) all'assegnazione del nominativo internazionale; b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione all'autorita' competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio. 5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza e' riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso. 6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. 7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone. 8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le societa' concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante l'assunzione di responsabilita' della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione. 9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione. 10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti. 11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa e' altresi' obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.».
|
| Art. 23. Ruolino di equipaggio 1. Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto e' individuato da un numero e da una serie progressivi assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la serie comprende tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonche' alle autorita' consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi e le autorita' consolari, all'atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico. 3. Il ruolino di equipaggio ha validita' di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione a cura dell'ufficio che ha provveduto al rilascio. Lo stesso ufficio comunica l'avvenuto rilascio all'INPS, all'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto, nonche' al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unita'. 4. Alla scadenza di validita' del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi o consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato e' trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico. |
| Art. 24. Uso commerciale delle unita' da diporto 1. Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso commerciale ai sensi dell'articolo 2 del codice, presenta all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione o della nave da diporto una domanda indicante l'attivita' che intende compiere e corredata da: a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa individuale o societa' esercente le attivita' commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del codice, nonche' gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro; b) licenza di navigazione delle unita' interessate. 2. In caso di mutamento dei soggetti indicati al comma 1, gli interessati presentano all'ufficio di iscrizione domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere. 3. Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di cui al comma 1, anche per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unita' appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. 4. L'uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria non e' consentito all'utilizzatore, se non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione.
Note all'art. 24: - L'art. 2 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 2 (Uso commerciale delle unita' da diporto). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando: a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio; b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto; c) e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. 2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatori delle unita', imprese individuali o societa', esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. 3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorita' marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo. 4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a cui sono adibite.». L'art. 265 del codice della navigazione e' il seguente: «Art. 265 (Dichiarazione di armatore). - Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le formalita' di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.».
|
| Art. 25. Patenti di categoria A 1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione: a) entro dodici miglia dalla costa; b) senza alcun limite dalla costa. 2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unita' a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista. 3. A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unita' a motore. Sono considerate a motore quelle unita' in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt e' inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36. |
| Art. 26. Patenti di categoria B 1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto. 2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista. |
| Art. 27. Patenti di categoria C 1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualita' di ospite di eta' non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unita' sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori. 2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2. 3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A. |
| Art. 28. Autorita' competenti al rilascio delle patenti 1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche: a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa; c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto. 2. Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 29. Esame per il conseguimento delle patenti nautiche 1. L'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione entro dodici miglia dalla costa e' sostenuto dinanzi ad un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, tra gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali, tra il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o a quello di ufficiale di navigazione del diporto, ovvero da un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal Direttore della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto tra i medesimi soggetti, nonche' tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela l'esaminatore e' assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana. 2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa e' nominata dal capo del circondario marittimo ed e' costituita: a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello in servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie di porto, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali ovvero tra coloro che sono in possesso dell'abilitazione di comandante di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di comandante del diporto. In mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo; b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso o abilitato alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da un comandante di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o da un capitano del diporto, in qualita' di membro; c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, in qualita' di membro, per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela. 3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente per il comando delle navi da diporto e' nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalita' indicate al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo. 4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Nota all'art. 29: - Per la legge 1° dicembre 1986, n. 870, si veda nelle note all'art. 20.
|
| Art. 30 Estensione dell'abilitazione 1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo la relativa prova pratica. 2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta. |
| Art. 31. Esercitazioni pratiche 1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica sono autorizzati ad esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, purche' a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire. 2. Copia della domanda, completa di visto dell'autorita' marittima o dell'ufficio motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un documento di identita' personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unita' da diporto. Detto documento ha validita' di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi. 3. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unita' da diporto. 4. Il capo del circondario marittimo o l'autorita' preposta alla disciplina delle acque interne determinano con propria ordinanza, se ritenuto necessario, i tempi e le modalita' nonche' le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni. |
| Art. 32. Conseguimento delle patenti senza esami 1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in servizio permanente, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, nonche' i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unita' madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici mesi, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui agli articoli 25 e 26 del presente regolamento. 2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, puo' conseguire, senza esami, le patenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. La facolta' di cui ai commi 1 e 2 e' esercitata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento. 4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione. 5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa. |
| Art. 33. Persone in possesso di titoli professionali 1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validita' possono comandare e condurre le unita' da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III. 2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' coloro che sono iscritti nel registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione, muniti di libretto di navigazione in corso di validita' ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza esami le patenti nautiche, nei limiti e con le modalita' stabilite nell'allegato III.
Note all'art. 33: - L'art. 90 del codice della navigazione e' il seguente: «Art. 90 (Licenze e registro dei piloti). - I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro».
|
| Art. 34. Comando di unita' da diporto da parte di stranieri in acque territoriali italiane 1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 15 del codice e natanti da diporto di cui all'articolo 27 del codice entro i limiti dell'abilitazione medesima. Il titolo o documento deve essere tenuto a bordo. 2. Per gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica e' regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unita'. 3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unita' da diporto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorita' da cui risulti che la legislazione, rispettivamente, del Paese di provenienza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unita' non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.
Nota all'art. 34: - Per l'art. 15 del Dlgs n. 171 del 2005, si veda nelle note all'art. 4. - L'art. 27 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 27 (Natanti da diporto). - 1. I natanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 15, della licenza di navigazione di cui all'art. 23 e del certificato di sicurezza di cui all'art. 26. 2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico. 3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: a) entro sei miglia dalla costa; b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'art. 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo; c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonche' gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari. 4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II. 5. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorita' marittima e della navigazione interna. 6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e' disciplinata, anche per le modalita' della loro condotta, con ordinanza della competente autorita' marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.».
|
| Art. 35. Requisiti per l'ammissione agli esami 1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui agli articoli 25 e 27 del presente regolamento, gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di eta'. 2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) del presente regolamento. 3. Nella domanda di ammissione agli esami e' dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione alle sole unita' a motore. |
| Art. 36. Giudizio di idoneita' 1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica ne' la convalida della stessa. 2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C. 3. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio puo' essere espresso, altresi', da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno. 4. Il giudizio di idoneita' e' demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi. 5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validita' delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta. 6. Il giudizio di idoneita' e' inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando e' disposto dall'autorita' marittima o dal prefetto. 7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1. 8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici. 9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati. |
| Art. 37. Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche 1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. L'autorita' marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale e' sostituito da una dichiarazione dell'autorita' consolare.
Note all'art. 37: - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. - La legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1988, n. 186. - La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138. - La legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1975, n. 342. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.. - La legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni di asilo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.
|
| Art. 38. Termine di validita' delle patenti 1. La patente nautica ha validita' di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata e' ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di eta'. 2. La validita' delle patenti di categoria C e' limitata ad un periodo piu' breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale. 3. La richiesta di convalida della patente puo' essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validita' decorre dalla data di convalida. 4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono sostituite. |
| Art. 39. Revisione delle patenti nautiche 1. L'autorita' che ha rilasciato la patente puo' disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneita' fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica e' comunicato all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi. |
| Art. 40. Sospensione delle patenti nautiche 1. La patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneita' fisica e psichica di cui all'articolo 36. In tal caso la patente e' sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneita' psicofisica. 2. La patente puo' essere altresi' sospesa in uno dei seguenti casi: a) dall'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto e' stato commesso, in caso di assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti; b) dall'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto e' stato commesso, quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica o da produrre danni; c) dall'autorita' che ha provveduto al rilascio, su richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza. 3. La durata della sospensione della patente non puo' superare il periodo di sei mesi nei casi indicati al comma 2, lettere a) e c) e il periodo di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma 2. 4. La patente nautica e' inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unita' da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumita' pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione. 5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorita' marittima del luogo dove il fatto e' stato commesso ovvero al prefetto se il fatto e' avvenuto nelle acque interne. Le predette autorita' dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilita', la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza. 6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente e' da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente e' disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, e' trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente. 7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro delle patenti nautiche. |
| Art. 41. Revoca delle patenti 1. La patente nautica e' revocata dall'autorita' che l'ha rilasciata nel caso in cui il titolare non sia piu' in possesso, con carattere permanente, dell'idoneita' fisica e psichica di cui all'articolo 36, ovvero non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37. 2. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l'interessato puo' conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione. 3. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell'idoneita' neuro-motoria, l'interessato ha facolta' di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 36. |
| Art. 42. Disciplina delle scuole nautiche 1. I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati «scuole nautiche». 2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale. 3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 2. 4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata previo parere obbligatorio del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale. 5. Le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2. 6. Possono svolgere attivita' di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonche' coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L'attivita' di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela e' svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana. 7. Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale. |
| Art. 43. Enti e associazioni nautiche a livello nazionale 1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformita' a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2. 2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza diritto di voto. 4. La Lega navale italiana e' centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualita' di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. |
| Art. 44. Commissioni d'esame fuori sede 1. Le scuole nautiche nonche' gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale, di cui agli articoli 42 e 43, possono richiedere all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. 2. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti. |
| Art. 45. Conversione e unificazione di patenti nautiche 1. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle unita' a motore, di quelle a vela o a propulsione mista, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle sole unita' a motore, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento. 2. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in occasione della convalida, alla sostituzione delle abilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Coloro che sono in possesso di piu' abilitazioni aventi gli stessi limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida, ne richiedono l'unificazione all'ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione. 4. Coloro che hanno conseguito, in data anteriore al 24 aprile 1990, l'abilitazione per la condotta di motoscafi ad uso privato, di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, conseguono senza esami la patente limitata alle sole unita' a motore per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, purche' in possesso dei requisiti psicofisici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.
Note all'art. 45: - L'art. 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813 (Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore), convertito, dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, e' il seguente: «Art. 16. Nessuno puo' condurre motoscafi od imbarcazioni con motore adibiti ad uso privato se non e' munito della patente di abilitazione. La patente di abilitazione e' rilasciata a seguito di un esame pratico dalla capitaneria di porto o dal circolo ferroviario d'ispezione (ora Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) secondo la rispettiva giurisdizione sulle acque ove l'esame viene eseguito. La patente di abilitazione rilasciata dalla capitaneria di porto e' valida, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e la patente di abilitazione rilasciata dal circolo ferroviario d'ispezione (Ora Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e' valida, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime. Sono esonerati dall'esame di cui al secondo comma del presente articolo il personale della regia marina abilitato a condurre motoscafi militari e che sia abilitato a condurre naviglio con motore di elevata potenza, sempreche' il richiedente ne faccia domanda presentando il titolo di cui e' in possesso.». - La legge 20 dicembre 1932, n. 1884 (Conversione in legge del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1933, n. 26.
|
| Art. 46. Registro delle patenti nautiche 1. Fino all'attuazione di una apposita banca dati informatica, gli uffici marittimi e gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annotano i dati relativi alle patenti rilasciate e le successive variazioni in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 47. Modalita' di rilascio e convalida delle patenti nautiche 1. Le procedure di rilascio e di convalida delle patenti nautiche sono contenute nell'allegato II al presente regolamento. |
| Art. 48. Finalita' e campo di applicazione 1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unita' da diporto di cui al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente svolta. E' responsabilita' del comandante dotare l'unita' degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere. 2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unita' da diporto di seguito indicate: a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE; b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE. 3. Per i natanti da diporto, le disposizioni della presente sezione si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonche' per l'identificativo di cui all'articolo 49. |
| Art. 49. Identificativo SAR per i natanti da diporto 1. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere il natante da diporto con un numero identificativo preceduto dalla sigla «ITA», assegnato, su domanda, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. 2. L'acquirente di un natante da diporto con numero identificativo gia' assegnato segnala al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le proprie generalita' e le eventuali variazioni delle caratteristiche dello scafo e del motore dell'unita'. 3. Il numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante da diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non determina alcuna certificazione della proprieta'. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, secondo criteri di semplificazione, le caratteristiche, le modalita' di richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri identificativi dei natanti da diporto, nonche' le comunicazioni di cui al comma 2. |
| Art. 50. Certificato di sicurezza 1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente regolamento, e' il documento che attesta la rispondenza dell'unita' da diporto alle disposizioni della presente sezione. 2. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dall'ufficio di iscrizione dell'unita', all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto: a) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice; b) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata, per i fini e con le modalita' indicate all'articolo 57 del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante. 3. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di sicurezza e' rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validita' limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51 del presente regolamento. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica e' valida solo se equivalente a quella nazionale. 4. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unita'. 5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneita' da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante. Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalita' di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento. 6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede, dandone notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita', l'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unita', sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 57, del presente regolamento, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5. Per le unita' che si trovano in un porto estero, alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate nella presente sezione.
Note all'art. 50: - L'art. 19 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 19 (Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto). - 1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il proprietario deve presentare all'autorita' competente il titolo di proprieta', la dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo. 2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e' aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le unita' provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'art. 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni. 3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario dal quale risultino le generalita' del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'. 4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'art. 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.». - L'art. 20 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 20 (Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto). - 1. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima immissione in servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri. Alla domanda e' allegata: a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa; b) dichiarazione di conformita' CE unitamente a copia dell'attestazione CE del tipo, ove prevista; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2. 2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta', da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza. 3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 19.». - Per l'art. 10 del codice ed il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si veda nelle note all'art. 5.
|
| Art. 51. Validita' del certificato di sicurezza 1. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validita': a) otto anni dall'immatricolazione per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice; b) dieci anni dall'immatricolazione per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice. 2. In caso di rinnovo, la validita' del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneita'. 3. Nel caso in cui l'unita' abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unita' siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione. 4. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza puo' avere una validita' inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformita' a quanto prescritto dall'organismo tecnico. 5. L'autorita' marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unita' sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento.
Nota all'art. 51: - Il comma 3 dell'art. 22 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «3. Le imbaracazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione: a) imbarcazioni senza marcatura CE: «1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;». «2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne; b) imbarcazioni con marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.».
|
| Art. 52. Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza 1. Il proprietario mantiene l'unita' in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. |
| Art. 53. Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza 1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unita' da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali. |
| Art. 54. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza 1. Le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio. 2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati nell'Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unita' similari, nonche' le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge. 4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione. |
| Art. 55. Navigazione occasionale e di prova 1. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza le unita' da diporto, munite di certificazione scaduta nella validita', ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo. 2. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con unita' da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Nota all'art. 55: - L'art. 31 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di: a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori; b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto; c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali. 2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza. 3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione. 4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da diporto. 5. L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'. 6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione.».
|
| Art. 56. Navigazione con battelli al servizio delle unita' da diporto 1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unita', ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali. |
| Art. 57. Modalita' di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza. 1. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneita' e' rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unita', con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto. 2. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza e' convalidato sulla base di un'attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza e' stato rilasciato. 3. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), l'organismo tecnico notificato o affidato che ha effettuato la visita periodica di rinnovo rilascia al proprietario un'attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza e' stato rilasciato, annota sul certificato stesso l'esito della visita nonche' gli estremi dell'attestazione rilasciata e trasmette all'autorita' marittima o consolare, avente giurisdizione sul luogo della visita, copia del certificato annotato e dell'attestazione di idoneita' rilasciata al proprietario. Tale autorita' provvede a darne notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita'. 4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorita' marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unita' interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite. L'autorita' marittima o consolare puo' intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero puo' verificarne l'esecuzione al termine della stessa. |
| Art. 58. Motore ausiliario 1. Il motore ausiliario di emergenza e' impiegato in caso di avaria del motore principale. 2. Il motore ausiliario e' di tipo amovibile, sistemato su autonomo supporto dello specchio poppiero, con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di dichiarazione di potenza. |
| Art. 59. Unita' impiegate in gare e manifestazioni sportive 1. Le unita' da diporto di cui all'articolo 30, comma 1, del codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove. 2. A dette unita' si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le unita' di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Nota all'art. 59: - Il comma 1 dell'art. 30 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorita' competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui all'art. 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.».
|
| Art. 60. Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati 1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE e' determinato come segue: a) tre persone per unita' di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50; b) quattro persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50; c) cinque persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00; d) sei persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50; e) sette persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50; f) nove persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50. 2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili e' determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformita', e' tenuto a bordo quando il numero delle persone imbarcate e' superiore a quello indicato al comma 1. 3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili e' ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato. |
| Art. 61. Finalita' e campo di applicazione 1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche' le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi da diporto. 2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto. |
| Art. 62. Tipi di visite 1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza: a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio; b) periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70 del presente regolamento; c) occasionali, quando se ne verifichi la necessita'. 2. Le visite sono disposte, su richiesta del proprietario o di un suo rappresentante, dall'autorita' marittima presso cui l'unita' e' iscritta o da quella nella cui giurisdizione l'unita' si trova. 3. In quest'ultimo caso l'autorita' marittima invia all'ufficio di iscrizione copia del certificato di sicurezza, unitamente alla dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni. 4. Qualora l'unita' si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorita' consolare, che provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida con l'assistenza di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni. 5. Copia del certificato e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza sono inviate dall'autorita' consolare all'ufficio di iscrizione o di prevista iscrizione.
Nota all'art. 62, 67 e 72: - Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si veda nelle note all'art. 5.
|
| Art. 63. Visita iniziale 1. La visita iniziale e' effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonche' un'ispezione a secco della carena. 2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antin-cendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione. 3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonche' alla compartimentazione, alla stabilita', all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi affidati. |
| Art. 64. Visite periodiche 1. Le navi sono sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale. 2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dall'articolo 71. |
| Art. 65. Visite occasionali 1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' ed il proprietario sottopone la nave a visita occasionale. 2. La visita occasionale e', inoltre, disposta dall'autorita' marittima allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorita' comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta. 3. Nel caso in cui il proprietario della nave non provveda a sottoporre l'unita' alla visita occasionale disposta dall'autorita' marittima, il certificato di sicurezza perde di validita'. |
| Art. 66. Visite dopo un periodo di disarmo 1. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno, le navi sono sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni attestate dalla certificazione di sicurezza in vigore. |
| Art. 67. Organi di esecuzione delle visite 1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4, per le unita' che si trovino in porti esteri.
Nota all'art. 62, 67 e 72: - Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si veda nelle note all'art. 5.
|
| Art. 68. Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili 1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 72,73,74,75 e 76, il certificato di sicurezza non puo' essere rilasciato, rinnovato o convalidato. 2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo fissa, in base alle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale procedere all'eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso, l'autorita' marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza, annotando detti inconvenienti o deficienze e il termine fissato per la loro eliminazione. 3. Il certificato di sicurezza perde di validita' se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso. |
| Art. 69. Mantenimento delle condizioni dopo le visite 1. Il proprietario mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. |
| Art. 70. Certificato di sicurezza per navi da diporto 1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla licenza di navigazione dall'autorita' marittima che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato, attesta la corrispondenza della nave alle norme della presente sezione. |
| Art. 71. Validita' del certificato di sicurezza 1. Il certificato di sicurezza ha la validita' di: a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio; b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo. 2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione. |
| Art. 72. Apparato motore, impianti ed allestimento 1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni. 2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. 3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone. 4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unita' a velocita' ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. 5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilita' adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. 6. Ogni nave e' sottoposta, con il controllo dell'organismo tecnico affidato, ad una prova che permette di determinarne le caratteristiche di stabilita'. Alla visita si procede secondo quanto stabilito all'articolo 67.
Nota all'art. 62, 67 e 72: - Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si veda nelle note all'art. 5.
|
| Art. 73. Protezione contro gli incendi 1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e sistemati in conformita' alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. 2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se e' previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso. 3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. 4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. 5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori. 6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacita' estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. |
| Art. 74. Mezzi di salvataggio 1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unita' e' abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio. 2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata. 3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione. 4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione. |
| Art. 75. Dotazioni di sicurezza 1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono: a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni; b) un orologio; c) un barometro; d) un binocolo; e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri; f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere; g) strumento di radioposizionamento; h) quattro fuochi a mano a luce rossa; i) quattro razzi a paracadute a luce rossa; l) tre boette fumogene; m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato; n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279; o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972; p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento; q) un riflettore radar; r) radio telefono ad onde ettometriche; s) n. 1 E.P.I.R.B.; t) dispositivo di esaurimento della sentina. 2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, e' consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
Nota all'art. 75: - La Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, e' stata ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.
|
| Art. 76. Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sono stabilite: a) le caratteristiche, i requisiti dei mezzi di salvataggio, nonche' le modalita' e la periodicita' delle revisioni delle zattere di salvataggio; b) le caratteristiche, i requisiti e la scadenza dei segnali di soccorso; c) le caratteristiche, le modalita' per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1. |
| Art. 77. Trasferimento per lavori e navigazione di prova 1. L'autorita' marittima, previa visita dell'organismo tecnico affidato, autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla localita' in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione. 2. L'autorita' marittima, sentito l'organismo tecnico affidato, autorizza prove di navigazione con navi da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo. |
| Art. 78. Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio. 2. Alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio che trasportino piu' di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale. 3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unita' che non sia: a) il comandante o un membro dell'equipaggio; b) un bambino di eta' inferiore ad un anno.
Note all'art. 78: - Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 (Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale marzo 2000, n. 55, S.O. - La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e' stata resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, S.O.
|
| Art. 79. Tipi di navigazione 1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, i tipi di navigazione delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono quelli previsti dagli articoli 22 e 27 del codice.
Note all'art. 79: - L'art. 22 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 22 (Documenti di navigazione e tipi di navigazione). - 1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono: a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'. 2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono: a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate nella dichiarazione di conformita', rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'art. 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'. 3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione: a) imbarcazioni senza marcatura CE: 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne; 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne; b) imbarcazioni con marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.». - Per l'art. 27 del Dlgs n. 171 del 2005, si veda nelle note all'art. 34.
|
| Art. 80. Tipi di visite 1. Le unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite: a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attivita' di noleggio, ad esclusione delle unita' immesse per la prima volta in servizio; b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del certificato di idoneita' al noleggio; c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'. 2. Le visite sono richieste dall'armatore o, in mancanza, dal proprietario dell'unita' ovvero dal loro legale rappresentante. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, cui affidare l'esecuzione delle stesse.
Nota all'art. 80: - Per l'art. 10 del Dlgs n. 171 del 2005 ed il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si veda nelle note all'art. 5.
|
| Art. 81. Dichiarazione di idoneita' 1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati ovvero affidati rilasciano una dichiarazione di idoneita' conforme al modello indicato nell'allegato VI. 2. La dichiarazione di idoneita' per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e' rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico affidato. |
| Art. 82. Certificato di idoneita' 1. Il certificato di idoneita' al noleggio, conforme all'allegato VII, e' rilasciato: a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, sulla base della dichiarazione di idoneita', dall'autorita' marittima o dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di iscrizione, all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attivita' di noleggio prevista dall'articolo 24 del presente regolamento; b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attivita' di noleggio, dall'autorita' avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona. 2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unita' e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice. 3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato e' rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nei registri. 4. Qualora l'unita' adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attivita', il certificato di cui al comma 1 del presente articolo e' valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice. 5. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture dei trasporti annota nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato di idoneita' rilasciato e, per i natanti da diporto, conserva copia del certificato emesso. 6. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unita' provvede al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita', sulla base della dichiarazione di idoneita'. Copia del certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona. 7. Per le unita' che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita' provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate nel presente capo. Copia del certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona. 8. Le unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.
Note all'art. 82: - L'art. 26 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 26 (Certificato di sicurezza). - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». - Il comma 3 dell'art. 2 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorita' marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.».
|
| Art. 83. Validita' del certificato di idoneita' 1. Il certificato di idoneita' e' rinnovato ogni tre anni e la sua validita' decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di idoneita'. 2. Il certificato di idoneita' e' sottoposto a convalida nei casi previsti dall'articolo 87. |
| Art. 84. Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneita' 1. L'armatore o, in mancanza, il proprietario mantiene l'unita' adibita a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. |
| Art. 85. Visita iniziale 1. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita. 2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unita' soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita. 3. La visita e' effettuata prima che l'unita' sia impiegata nell'attivita' di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonche' un'ispezione a secco della carena. |
| Art. 86. Visite periodiche 1. Le unita' da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a visita periodica alla scadenza del certificato di idoneita' per accertare che persistano le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale. |
| Art. 87. Visite occasionali 1. Nel caso in cui un'unita' da diporto abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di idoneita', lo stesso perde di validita' e l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone l'unita' a visita occasionale per la sua convalida. 2. La visita occasionale di un'unita' da diporto e' inoltre disposta dall'autorita' marittima o della navigazione interna allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di idoneita'. L'autorita' comunica i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato. |
| Art. 88. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza 1. Le navi e le imbarcazioni da diporto impiegate in attivita' di noleggio hanno a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza indicati negli allegati VIII e IX. 2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X. La dichiarazione e' annotata sul certificato d'idoneita' a cura degli uffici indicati nell'articolo 82, comma 1. 3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione. 4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unita' da diporto impiegata in attivita' di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo. |
| Art. 89. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio 1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano piu' di sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri e' composto da almeno due persone. 2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio e' composto da almeno tre persone. |
| Art. 90. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza 1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari: a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica; b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione; c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467; d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta; e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta. 2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Nota all'art. 90: - Il decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1988, n. 170.
|
| Art. 91. Segnalazione 1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri. 3. In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. 4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
Nota all'art. 91: - L'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima), e' il seguente: «Art. 130 (Segnalazione). - Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo e' accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.».
|
| Art. 92. Motori a doppia alimentazione 1. La normativa tecnica regolante i motori entrobordo, entrofuoribordo, fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, e' conforme alla regola tecnica elaborata dall'UNI nel rispetto della normativa comunitaria. |
| Art. 93. Disposizioni abrogative 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 1) decreto del Ministro della marina mercantile 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto; 2) decreto del Ministro della marina mercantile 19 novembre 1992, n. 566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1993, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto; 3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto; 4) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 luglio 1994, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 15 settembre 1994, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unita' da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo; 5) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997, ad eccezione dell'articolo 9, comma 5, degli articoli 15 e 16 e degli allegati D, E ed F, i quali sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 29, comma 5, del presente regolamento; 6) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1999, recante il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.
Note all'art. 93: - Il comma 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente: «5. Il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e' contenuto nell'allegato D; il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' contenuto nell'allegato E; il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'art. 4, e' contenuto nell'allegato F.». - L'art. 15 del d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente: «Art. 15 (Svolgimento dell'esame). - 1. Le prove di esame sono pubbliche. Il candidato deve presentarsi all'esame munito di un documento di identificazione in corso di validita'. 2. L'esame consiste in una prova teorica ed una pratica. La prova teorica e' svolta in base ai programmi previsti per ciascuna patente con eventuale ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame o altri strumenti nautici e didattici ritenuti necessari per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio. 3. I candidati che hanno superato la prova teorica sono ammessi alla prova pratica. 4. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'art. 3, lettera a), e' svolta su unita' da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell'art. 3, comma 3, riconosciuta idonea dalla commissione esaminatrice; la prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'art. 3, lettera b), e' effettuata su unita' da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell'art. 3, comma 3, iscritte nei registri e appartenenti alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione. 5. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'art. 4, e' svolta su nave da diporto ovvero, in caso di indisponibilita', su unita' avente lunghezza fuori tutto non inferiore a metri venti. 6. L'unita' da diporto impiegata nella prova pratica deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi. Durante la prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unita' da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame. 7. L'esame si intende concluso con esito favorevole qualora il candidato abbia superato entrambe le prove. 8. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica possono ripetere la prova una sola volta, dopo un mese dalla data di esame, presso la stessa sede e con le modalita' previste dal comma 2, dell'art. 14. 9. Qualora il candidato abbia superato la prova teorica e non quella pratica, puo' sostenere nuovamente solo la prova pratica, dopo un mese, presso lo stesso ufficio e con le medesime modalita' di cui all'art. 14, comma 2. 10. I candidati agli esami che ripetono la prova teorica o quella pratica non devono assolvere ad ulteriori pagamenti di tasse o tributi.». - L'art. 16 del d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente: «Art. 16 (Verbali di esame per patenti nautiche). - 1. Per ciascuna seduta di esame e' redatto a cura del segretario apposito verbale, firmato dall'esaminatore unico, da tutti i membri della commissione e dal segretario medesimo, nel quale sono riportati i nominativi dei candidati e l'esito finale delle prove dell'esame. Per la prova di carteggio nautico, il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato. 2. I verbali di esame alla fine di ogni anno sono raccolti in ordine cronologico dal competente ufficio marittimo o della M.C.T.C.». - L'allegato D al d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente: «Allegato D Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unita' a motore nonche' delle unita' a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri per la navigazione entro dodici miglia dalla costa Prova teorica 1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo. Elica - Timone. Effetti dell'elica sul timone; b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela). c) attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela). L'esame teorico sulla vela di cui alle precedenti lettere b) e c) e' svolto contemporaneamente alla prova pratica. 2. Funzionamento dei motori a scoppio e diesel. Irregolarita' e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarvi. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantita' residua di carburante. 3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione effettivamente svolta - Tipi di visite e loro periodicita'. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - collisione - falla - incaglio - uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'imbarcazione. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato. 4. Regolamenti per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne. Precauzioni in prossimita' della costa o su specchi acquei ove si svolgono altre attivita' nautiche (nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.). 5. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. - Strumenti meteorologici e loro impiego. 6. Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di Mercatore. Orientamento e rosa dei venti. Bussole magnetiche. Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocita'. Elementi di navigazione costiera: concetto di luogo di posizione (con esclusione del carteggio). Prora e rotta: effetto del vento e della corrente sul moto della nave (deriva e scarroccio). Solcometri e scandagli. Portolano, elenco dei fari e segnali da nebbia. 7. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diport. - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a: obblighi, poteri e doveri del comandante; attribuzioni dell'Autorita' marittima e della navigazione interna; ordinanze delle autorita' marittime locali; documenti da tenere a bordo; b) norme che regolano lo sci nautico. Prova pratica La prova pratica puo' essere effettuata in mare, nei laghi o, per l'abilitazione a motore, nei fiumi. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unita' alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacita', le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unita', il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio.». - L'allegato E al d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente: «Allegato E Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unita' da diporto a motore nonche' delle unita' a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri, per la navigazione senza alcun limite dalla costa Prova teorica 1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo; b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela); c) attrezzatura e manovra delle unita' a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela); L'esame teorico di cui alle precedenti lettere b) e c) e' svolto contemporaneamente alla prova pratica. d) tipi di elica e di timone e loro effetti; e) cenni sul galleggiamento e sulla stabilita' Centri di spinta e di gravita' delle unita' da diporto. 2. a) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel; b) irregolarita' e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e il modo di rimediarvi; c) calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantita' residua di carburante. 3. a) Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a: 1) tipo di visite e loro periodicita'; 2) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza, in relazione alla distanza dalla costa; 3) prevenzione incendi ed esplosioni - Conoscenza dei sistemi antincendio; b) provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - falla - collisione - incaglio - uomo in mare); c) provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro marittimo e di abbandono di nave; d) precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo; e) assistenza e soccorso - Cassetta medicinale di pronto soccorso - Segnali di salvataggio e loro significato; 4. a) Regolamento per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne; b) precauzioni in prossimita' della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attivita' nautiche (nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.); 5. a) Cenni sulla meteorologia in generale Atmosfera: pressione, temperatura, umidita' e strumenti di misurazione - Venti - Correnti - Lettura della carta del tempo; b) bollettini meteorologici per la navigazione marittima - Previsioni meteorologiche locali; 6. a) Coordinate geografiche: differenza di latitudine e di longitudine - latitudini crescenti; b) orientamento e rosa dei venti; c) elementi di magnetismo terrestre e navale; d) bussole magnetiche: compensazione e tabella delle deviazioni residue; e) prora - rotta - correzione e conversione - Effetto del vento e della corrente; f) concetto di ortodromia e lossodromia; g) cenni di astronomia: riconoscimento della stella polare - Cenni sulla misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli con l'uso del sestante e con l'impiego delle effemeridi nautiche; h) navigazione stimata: tempo - spazio - velocita'. i) navigazione costiera: risoluzione dei relativi problemi anche in presenza di vento e corrente; m) cenni sugli apparecchi radioelettrici di bordo e loro impiego; n) radionavigazione - sistemi di navigazione iperbolica e satellitare; o) fusi orari: calcolo dell'ora locale; p) carte nautiche, varie rappresentazioni e impiego - Pubblicazioni nautiche; r) comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure. 7. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera. 8. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diport. - Codice della navigazione per quanto attinente alla navigazione da diporto con particolare riferimento a: 1) il comandante della nave: doveri e responsabilita'; 2) attribuzioni dell'autorita' marittima e della navigazione interna - potere di ordinanza; 3) documenti da tenere a bordo delle unita' da diporto; b) disciplina dello sci nautico. c) cenni sulla locazione e noleggio delle unita' da diporto. Prova pratica La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unita' alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacita' d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.» L'allegato F al d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente: «Allegato F Programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi da diporto Prova teorica 1° Gruppo: 1. Principio di Archimede applicato alla nave: galleggiamento, centro di carena, centro di gravita', riserva di spinta, altezza metacentrica. Stabilita' e compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela e dei loro organi principali. Nozioni sull'attrezzatura e manovra delle navi - Elica, timone e loro effetti. Navigazione con tempo cattivo - Manovre corrette per l'ormeggio, il disormeggio, l'ancoraggio e per il recupero di uomo in mare. 2. Apparati di propulsione della nave. Principi di funzionamento degli impianti di propulsione navale; macchinari ausiliari delle navi da diporto. 2° Gruppo: 1. I corpi celesti, le costellazioni, la stella polare, i pianeti. Sistema solare, fasi lunari, le maree. La terra: configurazione e movimenti. 2. Magnetismo, poli magnetici e geografici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola piu' in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo. Compensazione delle bussole e tabella delle deviazioni residue. 3. Coordinate geografiche, equatore, meridiani e paralleli; differenza di latitudine e di longitudine. Rosa dei venti. Prore e rotte. Navigazione stimata e costiera. Correzione e conversione della rotta. Strumenti per la misurazione della velocita' della nave. 4. Carte nautiche: proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche per la risoluzione dei problemi della navigazione costiera. Pubblicazioni nautiche: portolani e elenco dei fari e segnali da nebbia. 5. Navigazione lossodromica ed ortodromica. Sestante. Misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli e impiego delle effemeridi nautiche. Sistemi di radionavigazione. Determinazione del punto nave in navigazione costiera e in navigazione astronomica con l'ausilio delle apparecchiature elettroniche. Cenni sul radar, sul radiogoniometro e sul loro impiego pratico. Navigazione in prossimita' della costa ed in acque ristrette. Scandaglio, vari tipi di scandagli. Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale. 6. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo di navigazione astronomica. 3° Gruppo: 1. Elementi di meteorologia. Circolazione generale dell'atmosfera. Elementi che caratterizzano il tempo: pressione, temperatura, umidita'. Strumenti meteorologici. Formazione delle nubi e loro caratteristiche, i fronti, il vento, il mare le correnti e le maree. Le scale di Beaufort e di Douglas - Pubblicazioni nautiche delle maree e delle correnti. 2. Analisi e interpretazione delle carte meteorologiche - Previsioni meteo locali. 4° Gruppo: 1. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare sugli specchi acquei ove si svolgono altre attivita' nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc. 2. Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto. Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a: a) poteri, doveri e responsabilita' del comandante prima della partenza della nave, durante la navigazione e all'arrivo in porto; b) attribuzioni dell'autorita' marittima e consolare; c) documenti da tenere a bordo delle navi da diport. - Cenni sulla locazione e noleggio delle navi da diporto; d) disciplina dello sci nautico; e) equipaggio della nave: arruolamento, disciplina, previdenza e assistenza della gente di mare. 3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a: a) certificazioni di sicurezza - visite e loro periodicita'; b) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza in relazione alla distanza dalla costa; c) cassetta medicinali di pronto soccorso; d) prevenzione degli incendi e impianti per la lotta antincendio; e) provvedimenti da adottare in caso di sinistri marittimi (incendio, falla, collisione, incaglio, avaria ai mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare); f) assistenza e salvataggio: obblighi e responsabilita' - segnali di soccorso e di salvataggio. 4. Gli apparati radioelettrici di bordo delle navi da diport. - Comunicazioni e relative procedure. Cenni sul Codice internazionale dei segnali. Prova pratica La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacita' d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.»
|
| Art. 94. Disposizioni finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle attivita' previste agli articoli 20, 21, 23, 45, 46, 49 e 50 si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie. 2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 luglio 2008
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alfano, Ministro della giustizia La Russa, Ministro della difesa Scajola,Ministro dello sviluppo economico Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 353 |
| ----> Vedere da pag. 25 a pag. 52 <---- |
|
|
|