Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 agosto 2008
Riconoscimento, al sig. Campitruz Pons Adonis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Campitruz Pons Adonis, nato a Guantanamo (Cuba) il 5 marzo 1971, cittadino cubano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Abogado», conseguito a Cuba, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciado en Derecho», conseguito presso la «Universidad de Oriente» in data 9 luglio 1993;
Considerato inoltre che l'istante e' stato iscritto alla «Organizacion Nacional de Bufetes Colectivos Junta Directiva Nacional» dal 1995 al 2 settembre 2005 in quanto emigrato in Italia;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 18 luglio 2008;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citate;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo 286/ 1998, cosi' come modificato dalla legge 189/2002 e 14 e 39 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/ 1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 286/ 1998, cosi' come modificato dalla legge 189/2002 e successive integrazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Perugia rinnovato in data 19 maggio 2007, con scadenza il 19 maggio 2012 per motivi familiari;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Campitruz Pons Adonis, nato a Guantanamo (Cuba) il 5 marzo 1971, cittadino cubano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 28 agosto 2008
p. Il direttore generale: Laudati
 
Allegato A

a) Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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