IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 14; Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Viste la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, in materia di analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione; Viste la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001 sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 17; Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 1, che ha previsto l'istituzione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e successive modificazioni, e in particolare l'art. 1, comma 22-bis, che ha previsto l'istituzione dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2006, con il quale e' stato costituito il Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione; Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 e 5 dicembre 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007, con i quali e' stata costituita l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, denominata «Unita»; Visto l'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualita' della regolamentazione del 29 marzo 2007; Visto il piano di azione per la semplificazione e la qualita' della regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007; Vista la relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dell'AIR, trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento il 13 luglio 2007, ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge n. 246 del 2005; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007; Considerata l'opportunita' di aggiornare, nell'ambito dell'attivita' del Governo, gli strumenti normativi volti alla verifica dell'incidenza della normativa in via di adozione sull'ordinamento giuridico vigente; Considerata la necessita', in particolare, di ridefinire e rendere piu' efficace la disciplina relativa alla «Relazione tecnico-normativa» contenuta nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, anche al fine di tenere conto delle modifiche costituzionali intervenute con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e di dare maggiore rilievo, nell'attivita' normativa, ai profili comunitari e internazionali;
Emana
la seguente direttiva:
1. La presente direttiva definisce tempi e modalita' di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN) sostituendo la precedente direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 relativa all'analisi tecnico-normativa e all'analisi dell'impatto della regolamentazione. 2. L'analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, da' conto della sua conformita' alla Costituzione, alla disciplina comunitaria e agli obblighi internazionali, nonche' dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. 3. L'analisi e' condotta anche alla luce della giurisprudenza rilevante esistente, sia nazionale che comunitaria, e tiene conto di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto nonche' dell'eventuale esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea. 4. L'ATN, inoltre, da' conto anche di eventuali progetti di modifica della stessa materia gia' in corso di esame. 5. L'ATN illustra altresi' la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonche' delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse. 6. La relazione e' accompagnata dall'indicazione del referente dell'amministrazione proponente cui e' possibile segnalare l'opportunita' di eventuali correzioni e/o integrazioni della relazione ATN prima della discussione del provvedimento. 7. L'ATN e' contenuta in una relazione che accompagna gli schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali. Essa e' trasmessa al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) dalle amministrazioni proponenti, insieme con la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria di cui all'art. 1 1-ter della legge n. 468/1978 e successive modificazioni e integrazioni, e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'art. 14, commi 3 e 7 della legge n. 246/2005, ai fini dell'iscrizione alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri. 8. Per i regolamenti di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le relazioni sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dalle amministrazioni competenti all'atto della comunicazione. 9. La relazione contenente l'ATN e' redatta secondo lo schema di cui alla scheda A allegata alla presente direttiva che sostituisce lo schema allegato alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000. 10. Conformemente alla griglia metodologica allegata, la relazione contenente l'ATN rappresenta, unitamente alle altre relazioni previste a corredo degli atti normativi, uno strumento idoneo a supportare la qualita' della regolazione e ad assicurare la trasparenza nell'iter di proposta, modifica e approvazione dei provvedimenti normativi del Governo. 11. L'ATN e' redatta in modo da assicurare: a) l'individuazione della effettiva necessita' dell'intervento normativo, al fine di prevenire l'iter di eventuali atti normativi non necessari; b) la conformita' alla Costituzione, prevenendo possibili censure di legittimita' costituzionale e riducendo al minimo la possibilita' di incertezza giuridica conseguente alla pendenza di giudizi di costituzionalita'; c) che la normativa si inserisca in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente; d) il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie territoriali; e) l'utilizzo diffuso, ove possibile, degli strumenti di semplificazione; f) il coordinamento con altre eventuali iniziative normative all'esame del Parlamento sul medesimo o analogo oggetto; g) la compatibilita' dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza e di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto, e con gli obblighi internazionali; h) il miglioramento della posizione italiana nell'ambito delle procedure d'infrazione azionabili da parte della Commissione Europea nonche' dei giudizi di condanna della Corte europea dei Diritti dell'uomo; i) la sistematica e uniforme applicazione delle regole di redazione normativa, anche con riferimento alla correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi e alla corretta applicazione delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti; l) l'incidenza positiva del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sull'ampliamento delle liberta' dei soggetti dell'ordinamento giuridico, sui processi di liberalizzazione e restituzione delle attivita', anche economiche ed imprenditoriali, ai meccanismi della societa' aperta. 12. L'amministrazione proponente puo' predisporre una o piu' parti della relazione ATN con la collaborazione degli uffici legislativi delle amministrazioni competenti nelle materie che devono essere oggetto di approfondimento in base agli indicatori contenuti nella griglia metodologica. La cura congiunta di parti della relazione ATN, che ne contiene specifica menzione, ha luogo prima della discussione dell'atto normativo in sede di riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri. 13. Le amministrazioni possono richiedere il supporto tecnico del DAGL nella redazione dell'ATN in tutte le relative fasi. 14. Se il DAGL ritiene carente o insufficiente l'ATN, restituisce lo schema all'amministrazione proponente con le osservazioni e indicazioni operative cui attenersi nella redazione, integrazione o rettifica. In ogni caso, la carenza o l'insufficienza dell'ATN precludono l'iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate dal DAGL al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione. 15. In occasione della pubblicita' data agli schemi degli atti normativi proposti, le amministrazioni assicurano adeguata pubblicita' alla corrispondente ATN svolta. 16. Il DAGL effettua il monitoraggio sul recepimento e sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente direttiva, anche con riferimento alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento del Presidente del Consiglio in materia di AIR ai sensi dell'art. 14, comma 10 della legge n. 246/2005, e puo' trasmettere alle amministrazioni raccomandazioni e note esplicative volte a supportarne l'attuazione. Roma, 10 settembre 2008 Il Presidente: Berlusconi |