Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 agosto 2008
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa».

IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 2036/01 del 17 ottobre 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 1° settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2005, con il quale l'organismo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 1° settembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Considerato che il Consorzio di tutela olio extravergine di oliva «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa», pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 1° settembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione a «CSQA - Certificazioni Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 1° settembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2036/01 del 17 ottobre 2001, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° settembre 2005.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 agosto 2008
Il direttore generale: La Torre
 
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