Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 agosto 2008 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata alle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure». |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette"»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 123/97 del 23 gennaio 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 8 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 20 settembre 2005, con il quale le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri», sono state autorizzate ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dall'8 settembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che la regione Liguria, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 settembre 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata alle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri», con decreto 8 settembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 123/97 del 23 gennaio 1997, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 8 settembre 2005. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 agosto 2008 Il direttore generale: La Torre |
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