Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 dicembre 2007
Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa conguaglio acquedotti genovesi.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha disposto la soppressione del-l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o piu' Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonche' quelle necessarie ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonche' del relativo contenzioso, e' affidata a detta Societa' alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarita' in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;
Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
Visto il decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni, che conferisce al Comitato interministeriale prezzi la potesta' di istituire Casse conguaglio e stabilire le modalita' delle relative contribuzioni e riconosce ai Comitati provinciali prezzi, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i medesimi poteri e facolta' spettanti al Comitato interministeriale prezzi;
Vista la deliberazione del Comitato provinciale prezzi di Genova del 21 giugno 1982, n. 21/1982, che ha istituito la Cassa conguaglio acquedotti genovesi con il compito di provvedere alla perequazione dei costi rapportati alle aziende acquedottistiche operanti nel comune di Genova al fine di mantenere l'unificazione delle tariffe idriche della citta' di Genova;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che ha istituito l'Autorita' d'ambito territoriale, assolvendo all'attivita' di perequazione, prima di competenza della Cassa conguaglio acquedotti genovesi;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, concernente la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
Visto l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 98/1948 il quale dispone che la trasformazione, la soppressione e la liquidazione delle casse o dei fondi di conguaglio sono disposte dai Ministeri interessati e che il liquidatore o i liquidatori sono nominati dal Ministero del tesoro;
Visto il verbale n. 5/2006 del 4 dicembre 2006 con il quale il Comitato di gestione della Cassa conguaglio acquedotti genovesi, atteso il venir meno delle funzioni della Cassa, ha deliberato all'unanimita' la messa in liquidazione della Cassa conguaglio, salvo ratifica della giunta della Camera di commercio;
Vista la deliberazione della Camera di commercio di Genova n. 302 del 21 dicembre 2006 che ha ratificato le decisioni del Comitato di gestione della cassa conguaglio;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 con il quale la Cassa conguaglio acquedotti genovesi e' stata soppressa e posta in liquidazione e alle residue operazioni liquidatorie provvede il Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo dell'Ispettorato generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato;
Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di Euro 79.246,55;
Decreta:

Art. 1.
La liquidazione del patrimonio della Cassa conguaglio acquedotti genovesi e' chiusa a tutti gli effetti.
 
Art. 2.
E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di Euro 79.246,55.
 
Art. 3.
L'avanzo finale di liquidazione di Euro 79.246,55 e gli interessi maturati e maturandi saranno devoluti allo Stato e versati sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.
Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 28 a pag. 29 <----
 
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