Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 agosto 2008
Riconoscimento, al sig. Perathoner Armin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Perathoner Armin, nato a Bolzano il 28 agosto 1981, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur Univ.», presso la «Technische Universitat Munchen» in data 19 ottobre 2006;
Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorita' tedesca il titolo accademico-professionale di cui e' in possesso il sig. Perathoner nel Lander della Baviera e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere;
Preso atto che l'istante ha documentato attivita' di tutorato presso il «Dipartimento sviluppo dei prodotti Universita' Tecnica di Monaco» dall'ottobre 2004 al luglio 2005;
Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 23 maggio 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale - e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) impianti industriali (scritta e orale); 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale), oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di sei mesi;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Perathoner Armin, nato a Bolzano il 28 agosto 1981, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio, a scelta dell'interessato, della durata di sei mesi le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie: 1) impianti industriali (scritta e orale), 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).
Roma, 28 agosto 2008

p. Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un'ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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