Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 agosto 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Nebiolo Carola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Nebiolo Carola, nata a Torino il 3 novembre 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento dei titoli professionali di psicologo e psicoterapeuta, conseguiti in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attivita' di psicoterapeuta;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en Psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 19 luglio 2006;
Considerato che l'istante ha portato a termine il «Posgrado en Clinica Analiticas 2006/2007»;
Considerato che la richiedente e' in possesso della «matricula» n. 40495 dal 4 ottobre 2006;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 18 aprile 2008 e del 23 maggio 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra citate;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Ritenuto altresi' che, per quanto riguarda la psicoterapia, sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di dodici mesi, articolato nel modo seguente: sei mesi presso un consultorio familiare o un servizio di psicologia dell'eta' evolutiva, sei mesi presso un centro di salute mentale o un servizio tossicodipendenze-alcologia;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Nebiolo Carola, nata a Torino il 3 novembre 1976, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.
Per la psicoterapia la domanda e' accolta con l'applicazione di una misura compensativa consistente in un tirocinio di dodici mesi.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di dodici mesi, articolato nel modo seguente: sei mesi presso un consultorio familiare o un servizio di psicologia dell'eta' evolutiva, sei mesi presso un centro di salute mentale o un servizio tossicodipendenze-alcologia.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 28 agosto 2008

p. Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

Tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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