Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 3 settembre 2008 |
Riconoscimento, al sig. Hassan Elshab Ibrahim Mohamed Mahmoud, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza del sig. Hassan Elshab Ibrahim Mohamed Mahmoud, nato a Il Cairo (Egitto) il 10 luglio 1961, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo professionale egiziano di Avvocato, rilasciato dall'Albo degli avvocati praticanti de Il Cairo nel 1988 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico in «Giurisprudenza» conseguito presso la Universita' di El Hazar (Egitto) nel 1987; Considerato altresi' che ha conseguito il diploma di specialista in diritto penale e procedura penale nel novembre 2002 preso la Universita' degli studi di Roma «La Sapienza»; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Roma a tempo indeterminato; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2008; Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Decreta:
Art. 1. Al sig. Hassan Elshab Ibrahim Mohamed Mahmoud, nato a Il Cairo (Egitto) il 10 luglio 1961, cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 3 settembre 2008
Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta ridotta nel caso specifico, consiste nello svolgimento di elaborati su due materie, una delle quali verte su 1) diritto civile, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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