Gazzetta n. 214 del 12 settembre 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 agosto 2008 |
Attivita' di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale attribuisce al Ministero degli affari esteri «le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale»; Visto altresi' l'art. 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale in relazione alle funzioni di coordinamento in sede internazionale specifica che «nell'esercizio delle sue attribuzioni il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attivita' internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale»; Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale prevede che i Capi delle Missioni diplomatiche «rappresentano la Repubblica»; Visto altresi' l'art. 37 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale precisa che l'attivita' di una Missione diplomatica si esplica «in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientfico-tecnologico, della stampa ed informazione» e che essa esercita «azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attivita' di uffici ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, che prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero degli affari esteri; Visto l'art. 18, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che dota il Ministero degli affari esteri di nuovi strumenti di flessibilita' gestionale per far fronte alle esigenze dei cittadini e delle imprese; Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale attribuisce al Ministero degli affari esteri «le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale»; Visto altresi' l'art. 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale in relazione alle funzioni di coordinamento in sede internazionale specifica che «nell'esercizio delle sue attribuzioni il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attivita' internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale»; Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale prevede che i Capi delle Missioni diplomatiche «rappresentano la Repubblica»; Visto altresi' l'art. 37 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale precisa che l'attivita' di una Missione diplomatica si esplica «in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico, della stampa ed informazione» e che essa esercita «azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attivita' di uffici ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, che prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero degli affari esteri; Visto l'art. 18, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che dota il Ministero degli affari esteri di nuovi strumenti di flessibilita' gestionale per far fronte alle esigenze dei cittadini e delle imprese; Considerato che la rapida e profonda trasformazione del contesto internazionale, sempre piu' caratterizzato da sfide globali e da una forte competizione tra «sistemi Paese», e le molteplici attivita' di promozione e difesa degli interessi italiani fuori dai confini nazionali hanno reso piu' acuta l'esigenza di un'efficace azione di raccordo ed indirizzo dei nostri soggetti pubblici negli altri Paesi; Considerato altresi' che la diplomazia italiana intende assolvere con piena maturita' alla funzione di rappresentare il sistema Paese nel suo insieme e di coordinare l'azione delle sue diverse componenti all'estero; Ritenuto di dover emanare una direttiva generale di indirizzo per garantire la migliore efficacia dell'azione di coordinamento degli interessi italiani all'estero; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° agosto 2008; D'intesa con il Ministro degli affari esteri;
E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
Ruolo delle missioni diplomatiche
1. E' confermato il ruolo centrale, ai sensi della normativa vigente, del Capo della Missione diplomatica di supervisione nei confronti di tutti i soggetti dello Stato (come indicati dal successivo art. 2) operanti all'estero nell'ambito della Missione medesima e delle sue attivita', al fine di assicurare una proiezione coerente e sistemica delle posizioni italiane nei rapporti con le autorita' locali. 2. Ferme restando le disposizioni che disciplinano il servizio del personale nelle Rappresentanze diplomatiche e negli Uffici consolari, nonche' le previsioni contenute in convenzioni ed accordi intercorsi con il Ministero degli affari esteri, le amministrazioni dello Stato provvedono affinche' il rispettivo personale che presta servizio all'estero venga puntualmente istruito circa le responsabilita' di coordinamento, nonche' di vigilanza e di direzione, che devono esercitare le Missioni diplomatiche ai sensi della normativa vigente. |
| Art. 2.
Informazione delle Missioni diplomatiche
1. Il personale delle amministrazioni dello Stato che presta servizio all'estero provvede ad una regolare informazione della Missione diplomatica circa le attivita' d'istituto realizzate in loco, mediante periodici rapporti almeno semestrali indirizzati al Capo della Missione. |
| Art. 3.
Linee di indirizzo e priorita' politiche
1. Il personale delle amministrazioni dello Stato che presta servizio all'estero acquisisce periodicamente, su base almeno semestrale, le valutazioni del Capo della Missione diplomatica circa le linee generali d'indirizzo e le priorita' politiche italiane nel settore di propria competenza e ne tiene debito conto nell'espletamento delle sue attivita' d'istituto. |
| Art. 4.
Coordinamento
1. Il personale delle amministrazioni dello Stato che presta servizio all'estero partecipa agli eventi di coordinamento convocati, su base almeno trimestrale, dal Capo della Missione diplomatica. |
| Art. 5.
Relazioni del Capo della Missione diplomatica
1. Le amministrazioni dello Stato acquisiscono annualmente, per il tramite del Ministero degli affari esteri, specifiche relazioni del Capo della Missione diplomatica sull'attivita' posta in essere dal personale che presta servizio all'estero, anche ai fini di una compiuta istruttoria delle eventuali delibere relative alla proroga della missione. Roma, 1° agosto 2008
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 234 |
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