Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse Gorizia. (Ordinanza n. 3702).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 con cui gli interventi di completamento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi di confine sono state ricomprese tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;
Considerato che gli interventi di «Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive Km 11+650 e Km 106+150: da Quarto d'Altino a Villesse» e «Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale» sono ricompresi o nella Intesa Generale quadro tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 20 settembre 2002, alla voce «Completamento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi di confine» e nell'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 17 dicembre 2007 all'Intesa Generale quadro tra Governo e Regione Veneto, del 24 ottobre 2003;
Considerato altresi' che le delibere CIPE n. 3 del 18 marzo 2005 e n. 61 del 27 maggio 2005 hanno approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, il progetto preliminare dell'«Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive Km 11+650 e Km 106+150 da Quarto d'Altino a Villesse e del nuovo casello autostradale di Meolo», per un importo complessivo di 746.851.842,12 euro di cui 577.430.187,89 euro per lavori ed 169.421.654,23 euro per somme a disposizione nonche' il progetto preliminare del «Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale» per un importo di Euro 100.985.175,85 di cui 76.138.668,02 per lavori e 24.846.507,83 per somme a disposizione;
Preso atto che l'intervento di cui sopra e' inserito tra le opere assentite in concessione alla societa' concessionaria Autovie Venete S.p.A. in virtu' della Convenzione sottoscritta con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, il cui schema e' stato approvato con legge 6 giugno 2008 n. 101;
Tenuto conto che il costo di realizzazione dell'intervento verra' sostenuto, in completo autofinanziamento, dalla concessionaria «Autovie Venete S.p.A.» remunerato ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;
Considerato che la grave situazione emergenziale determina un rilevante pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini, nonche', per la sicurezza stradale, e che si rende necessario provvedere all'esecuzione delle opere viarie idonee a decongestionare il traffico automobilistico e dei mezzi pesanti circolanti sul tratto interessato in argomento;
Ravvisata, quindi la necessita' di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisite l'intese delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. Il Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' nominato Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nell'area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonche' dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia.
2. Il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 e puo' adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere.
3. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale dell'opera di due soggetti attuatori, designati rispettivamente dal Presidente della regione Veneto e dal presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo, tenendo conto dell'ambito territoriale e della tipologia degli interventi da realizzare.
4. Il Commissario delegato, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina il compenso spettante ai soggetti attuatori di cui il comma 3.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete S.p.A. nonche' di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non piu' di cinque unita' di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali e non territoriali, nonche' a societa' con prevalente capitale di titolarita' dello Stato o delle regioni. Tale personale viene posto in posizione di comando o di distacco, anche a tempo parziale previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attivita' effettivamente resa, nonche' un compenso non superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento.
3. Il Commissario delegato puo' altresi' avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, di due consulenti di elevata e comprovata professionalita', con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento del Commissario delegato verra' determinato l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso spettante, il cui onere e' a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6.
4. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, dal medesimo istituito con apposito provvedimento, e composto da sei membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente dell'Anas, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno rispettivamente da ciascuno dei presidenti delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile che nomina anche il segretario, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6. Ai componenti del Comitato spettano compensi determinati con separato provvedimento del Commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute.
5. Al Commissario delegato spetta un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con oneri posti a carico dell'articolo 6.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato provvede, anche in deroga alle previsioni della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare n. 13 del 18 marzo 2005, a dettare le prescrizioni necessarie alla piu' sollecita progettazione e realizzazione delle opere.
2. Il Commissario delegato provvede, con le modalita' di cui al comma 3, alla approvazione del progetto definitivo dell'opera. L'approvazione del progetto definitivo sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163, salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Commissario delegato acquisisce, prima della approvazione; le proposte e le osservazioni degli enti gestori dei servizi interferenti, convocando, ove necessario, apposita Conferenza dei Servizi, che dovra' comunque concludersi nel termine di trenta giorni dalla sua apertura. Il Comitato di cui all'articolo 2 comma 4, in tali casi integrato con due membri nominati, entro venti giorni dalla richiesta del Commissario delegato, uno dal Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare ed uno dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, provvede alla istruttoria del progetto definitivo e formula al Commissario delegato le eventuali proposte di adeguamento o varianti migliorative in sostituzione delle attivita' istruttorie della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
4. Il progetto esecutivo dell'opera e le eventuali varianti in corso d'opera sono approvate dal Commissario delegato, sentita la Concessionaria ed il Comitato di cui all'articolo 2, comma 4; l'approvazione del Commissario delegato sostituisce ogni diverso provvedimento ed autorizza l'immediata consegna dei lavori.
5. Il Commissario delegato, adotta, con apposito provvedimento ed avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4, in sostituzione degli enti preposti in via ordinaria, ogni atto occorrente all'urgente compimento delle indagini e delle ricerche necessarie alle attivita' di progettazione, delle occupazioni di urgenza e delle espropriazioni e per l'espletamento delle procedure di affidamento e realizzazione delle opere.
6. Il Commissario delegato approva altresi' i progetti comportanti varianti agli strumenti urbanistici strettamente attinenti alla realizzazione delle opere, in conseguenza delle attivita' ablatorie che saranno poste in essere per l'ottenimento delle aree oggetto della esecuzione delle opere previste, sentiti i comuni competenti. L'approvazione del Commissario delegato costituisce a tutti gli effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.
 
Art. 4.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
c) decreto legislativo 16 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, Parte I, titolo I, articoli 6, 7, 8, 11 e 12; Parte II, titolo I, articolo 30; Capi II, III e IV, articoli 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118 e 120, titolo II, articoli da 121 a 125, titolo III, articoli da 126 a 194; Parte IV, articoli da 239 a 246; Parte V, articolo 253 e disposizioni regionali in materia di pubblici appalti; disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme, nonche', una volta entrati in vigore, regolamenti e capitolati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 163 per la parte attuativa ed integrativa delle suindicate norme;
d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni articoli 8, 9,10,11,12,13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22,e 22 bis e disposizioni normative regionali in materia di espropriazione per pubblica utilita';
e) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, 15, 16 e decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 14, 20, 22, 24 e 25 e disposizioni normative regionali in materia urbanistica;
f) legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni articolo 11;
g) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, ed analoghe disposizioni previste da leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale e del comparto unico della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
h) articolo 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001 e contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;
i) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, e successive modificazioni ed integrazioni;
l) legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 17;
m) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni articoli 5, 6, 7 e 13 e per le parti strettamente connesse ai predetti articoli al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
n) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 n. 6792 e successive modificazioni ed integrazioni, e decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2004 n. 67 e relative normative di applicazione;
o) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 34;
p) decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 21
q) legge 23 dicembre 1992, n. 498, articolo 11, comma 5, lettera f) e successive modifiche ed integrazioni;
r) disposizioni delle leggi regionali strettamente connesse alle disposizioni della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 5.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Gli oneri derivanti dal presente comma sono coperti con le risorse di cui all'articolo 6.
 
Art. 6.
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente ordinanza si provvede a carico della Concessionaria Autovie Venete S.p.A., nei limiti delle somme messe a disposizione nel quadro economico dei progetti di cui in premessa, approvati dal CIPE con delibera n. 13 del 18 marzo 2005 e delibera n. 61 del 27 maggio 2005, cosi' come saranno adeguate ed integrate all'esito della approvazione del progetto definitivo da parte del Commissario delegato, ovvero nel corso della realizzazione dell'opera nel rispetto della disciplina dei contratti pubblici di lavori.
2. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria tecnica relativa allo stato di avanzamento lavori ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Anas in materia tariffaria.
 
Art. 7.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 settembre 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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