Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 agosto 2008
Riconoscimento, al sig. Villgrattner Andreas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Villgrattner Andreas nato a Bolzano il 23 ottobre 1981, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieurin» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;
Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieurin univ. (Dipl.Ing. Univ.), presso la «Technische Universitat Munchen» in data 28 marzo 2007;
Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 23 maggio 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «Ingegnere - sez. A, settore civile ambientale - e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Villgrattner Andreas, nato a Bolzano il 23 ottobre 1981, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore civile ambientale, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale vertera' sulla seguente materia (scritta e orale): 1) impianti tecnici per l'edilizia e il territorio, e 2) (solo orale) deontologia professionale oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio di sei mesi.
Roma, 21 agosto 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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