Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 23 luglio 2008, n. 141 |
Regolamento concernente le modalita' per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of training, certification and watchkeeping for seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV; Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopraccitata Convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il Codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 1987, concernente l'istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 1987, concernente l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1991, concernente l'istituzione del corso di sicurezza per navi petroliere; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1991, concernente l'istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1991, concernente l'istituzione del corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici; Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2001, concernente l'istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilita' sociale (Personal safety and social responsabilities - PSSR); Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2001, concernente l'istituzione del corso all'uso del radar osservatore normale; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2001, concernente l'istituzione del corso all'uso dei sistemi radar ed elaborazione automatica dei dati - ARPA; Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001, istitutivo del corso di addestramento radar ARPA - bridge team work - ricerca e salvataggio; Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2001, concernente l'istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere; Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2001, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, istitutivo del corso di primo soccorso sanitario elementare; Visto il decreto direttoriale 7 marzo 2007, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2007, concernente le prove pratiche per l'aggiornamento professionale; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare; Vista l'intesa intervenuta con il Ministero degli affari esteri, in sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella riunione del 2 febbraio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con la nota prot. n. 6040 in data 8 luglio 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Validita' dei certificati
1. I certificati adeguati rilasciati al personale marittimo, redatti in lingua italiana e in lingua inglese, ai sensi del Capo I, articolo 2, lettera nn) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, sono soggetti a rinnovo dopo sessanta mesi dal loro rilascio. 2. I certificati adeguati di cui al comma 1, sono rinnovati dalle autorita' marittime di iscrizione del marittimo. 3. I certificati adeguati, di cui alla Regola II/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia di coperta, ovvero, di cui alla Regola III/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia in macchina rilasciati ai sensi del Capo I, articolo 2, lettera nn) del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001, sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente: «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.». Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, lettera nn) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, recante: «Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2001, n. 187, S.O., e' il seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) - mm) (omissis); nn) "certificato adeguato" il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al presente regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa e' adibita;».
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| Art. 2. Condizioni di rinnovo
1. L'autorita' marittima di iscrizione, che ha rilasciato il certificato adeguato, provvede al rinnovo dello stesso se il marittimo e' in possesso dei requisiti di idoneita' fisica, degli addestramenti specifici richiesti dalle funzioni del certificato stesso in corso di validita', e ha soddisfatto, alternativamente, uno dei seguenti requisiti: a) abbia effettuato almeno dodici mesi di navigazione, anche non continuativi, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare o in funzioni equivalenti svolte nella qualifica immediatamente inferiore; b) abbia effettuato, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato, un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni immediatamente inferiori; c) abbia superato, con esito favorevole, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato, un esame, ai sensi degli articoli 282 e seguenti del Regolamento al codice di navigazione marittima, atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare. 2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), e' soddisfatto se il titolare del certificato da rinnovare e' stato imbarcato a bordo di aliscafi, o mezzi veloci o unita' in servizio di rimorchio portuale di tonnellaggio inferiore a 500 GT per la sezione coperta, ovvero con la potenza di propulsione inferiore a 750 KW per la sezione macchina, per almeno sessanta mesi consecutivi precedenti la scadenza del certificato stesso. 3. Gli imbarchi di cui al comma 2 sono attestati dalla societa' armatrice con apposita dichiarazione nella quale si specifica la data di inizio del rapporto di lavoro. 4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, il certificato adeguato relativo alle abilitazioni di capitano, capitano di 2ª classe, comandante e comandante di 2ª classe, e' rilasciato, ovvero rinnovato, se il marittimo e' in possesso dell'attestato di addestramento conseguito del corso radar ARPA - bridge team work - ricerca e salvataggio. 5. Il corso radar ad elaborazione automatica dei dati ARPA e' propedeutico al corso radar ARPA - bridge team work - ricerca e salvataggio.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001 e' il seguente: «3. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina e i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.».
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| Art. 3. Navigazione utile ai fini del rinnovo
1. Ai fini del rinnovo del certificato adeguato, rilasciato a comandante e capitano su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero a direttore e capitano di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, e' considerata utile la navigazione effettuata su navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT ovvero con motore principale con potenza di propulsione tra 750 e 3000 KW. 2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ai fini del rinnovo del certificato adeguato, al comandante e capitano su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero al direttore e capitano di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, se piu' del cinquanta per cento (piu' di sei mesi) del periodo totale di navigazione richiesto sia stato effettuato su navi con tonnellaggio inferiore a 500 GT, ovvero potenza propulsiva inferiore a 750 KW, al marittimo e' rilasciato il certificato adeguato con l'abilitazione per navi di stazza tra 500 e 3000 GT ovvero di potenza propulsiva 750 e 3000 KW. |
| Art. 4. Navigazione parziale
1. Ai marittimi che non hanno completato il prescritto periodo di navigazione richiesto per il rinnovo del certificato adeguato, ma che hanno effettuato almeno sei mesi di navigazione, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato stesso, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, il certificato e' rinnovato se superano, entro dodici mesi dalla scadenza del certificato adeguato da rinnovare, con esito favorevole, la prova pratica di aggiornamento a seconda della categoria di appartenenza di cui al decreto direttoriale 7 marzo 2007. 2. Ai marittimi che hanno effettuato periodi di navigazione inferiori a sei mesi o che non hanno effettuato alcun periodo di navigazione, il certificato e' rinnovato qualora abbiano frequentato nei dodici mesi precedenti, ovvero nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e soddisfare uno dei due requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b), c) del presente decreto. 3. I marittimi di cui al precedente articolo 2, che non hanno soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) del presente decreto ma che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei dodici mesi precedenti il rinnovo, ovvero nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, ottengono il rilascio del certificato adeguato con l'abilitazione immediatamente inferiore a quella indicata dal certificato adeguato scaduto. |
| Art. 5. Equipollenze
1. Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato e del rinnovo degli attestati di addestramento conseguito, sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le occupazioni alternative di seguito elencate svolte per almeno trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato: a) personale militare in s.p.e. del corpo delle capitanerie di porto; b) piloti del porto; c) comandanti di ormeggio; d) ispettori di organismi di classifica; e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali; f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso societa' di armamento. 2. Le occupazioni alternative, di cui al comma 1, sono certificate a cura delle societa' di armamento, di classificazione, ovvero dalle autorita' presso le quali il personale ha prestato la propria opera. 3. Le competenze professionali alternative non sono considerate equivalenti ai fini del primo rilascio dei certificati adeguati. |
| Art. 6. Validita' degli attestati di superamento dei corsi di addestramento
1. Tutti gli attestati di addestramento conseguito, rilasciati dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto sono conformi al modello di cui all'allegato A) che fa parte integrante del presente decreto, hanno validita' quinquennale e si rinnovano a condizione che il marittimo abbia effettuato i prescritti dodici mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato. 2. Gli attestati di addestramento conseguito, rilasciati prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono sostituiti dal modello di cui all'allegato A), a cura dell'autorita' marittima di iscrizione del marittimo entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso. 3. Il modello di cui all'allegato A) ha la stessa data di emissione e di scadenza del certificato adeguato. 4. Se il marittimo che chiede il rilascio, ovvero il rinnovo del certificato adeguato non e' in possesso dell'addestramento specifico richiesto dalla Regola STCW V, il certificato e' rilasciato con la limitazione «Non valido su navi cisterna, petroliere, gasiere, ro-ro, e passeggeri» in italiano, «Not valid on ships liquified gas tanker, chemical tanker, oil tanker, ro-ro, other than ro-ro passenger ship» in inglese, in relazione all'addestramento specifico mancante. Analogamente, nel modello di cui al comma 2, sara' riportata la dicitura, in corrispondenza dell'addestramento specifico, «non abilitato» in italiano, «not qualified» in inglese. 5. Se l'abilitazione indicata nel certificato adeguato da rinnovare non prevede alcuni dei corsi di addestramento riportati sul modello di cui al comma 2, l'autorita' marittima appone la dicitura «non prescritto» in italiano e «not required» in inglese. |
| Art. 7. Proroga di validita'
1. I marittimi che, al momento della scadenza del certificato adeguato, sono imbarcati all'estero si recano presso la rappresentanza diplomatica consolare italiana al fine di ottenere la proroga «fino allo sbarco» della validita' del certificato adeguato da rinnovare. 2. Analogamente, i marittimi che al momento della scadenza del certificato adeguato sono imbarcati sul territorio nazionale, ottengono la suddetta proroga dall'autorita' marittima presso il porto di attracco dell'unita'. 3. Il personale di cui ai commi 1 e 2, al momento del rientro in Italia ovvero allo sbarco, si reca per il rinnovo presso l'autorita' marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato adeguato. |
| Art. 8. Norme transitorie
1. I marittimi in possesso di certificati adeguati scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2006 e la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, che hanno effettuato un periodo di navigazione inferiore ai prescritti dodici mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato ovvero non hanno effettuato alcun periodo di navigazione, richiedono il rinnovo del certificato adeguato, secondo le modalita' di cui al presente decreto, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dello stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 luglio 2008
Il Ministro: Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 352 |
| Allegato A (articolo 6)
----> Vedere Allegato a pag. 6 <---- |
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