Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIRETTIVA 10 luglio 2008
Fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46. Adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto l'art. 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha demandato al decreto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, la determinazione della tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01 (nel seguito «Disciplina comunitaria»);
Considerato che e' necessario adeguare la direttiva 16 gennaio 2001 a tale disciplina comunitaria;
Sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e dell'economia e finanze;
E m a n a
le seguenti direttive:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono destinate al sostegno di programmi relativi ad attivita' di sviluppo sperimentale. I programmi possono comprendere anche attivita' connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale. Al coordinamento con le competenze in materia del Ministero dell'universita' e della ricerca si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art. 1, comma 886 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s'intendono, ai sensi della Disciplina comunitaria, quelle rivolte rispettivamente:
a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonche' di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purche' tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, cosi' generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
 
Art. 2.
Procedure

1. Gli interventi sono attuati secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa, con procedimento a graduatoria o con procedimento a sportello.
2. Al fine di promuovere programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico del Paese, gli interventi di cui al presente decreto possono essere attuati altresi' con le modalita' previste per la procedura negoziale dall'art. 6 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, con apposito provvedimento, stabilisce, per ciascun anno, tenuto conto delle risorse disponibili, gli interventi da realizzare, anche individuando specifiche tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, le procedure e i termini di attuazione.
4. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni sono affidati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ad una o piu' societa' o enti, anche in forma consortile, ovvero ad una o piu' associazioni temporanee di imprese, che il Ministero dello sviluppo economico individua sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, mediante gara ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Con contratto, di durata non superiore a cinque anni, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico ed il soggetto o i soggetti prescelti, di seguito denominati «gestori», sono regolamentati i reciproci rapporti e le modalita' di corresponsione del compenso, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate per gli interventi di cui al presente decreto.
6. Fino alla scadenza delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli adempimenti di cui al comma 5 sono svolti dai gestori convenzionati.
7. Per l'esame della validita' tecnologica dei programmi il gestore si avvale di esperti esterni, scelti dal Ministero dello sviluppo economico tra quelli iscritti all'albo di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006.
 
Art. 3.
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente decreto, purche' possiedano una stabile organizzazione in Italia, i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale;
c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma;
e) altri soggetti individuati con i bandi di cui all'art. 6, comma 2.
2. Possono beneficiare degli interventi i consorzi e le societa' consortili costituiti dai soggetti di cui al comma 1 a condizione che la partecipazione dei medesimi soggetti sia superiore al 30 per cento dell'ammontare del fondo consortile ovvero del capitale sociale.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare i programmi anche congiuntamente tra loro purche' nessun soggetto sostenga da solo piu' del 70 per cento e meno del 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del programma.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare i programmi anche congiuntamente con Organismi di ricerca, purche' le attivita' dei soggetti stessi abbiano un costo ammissibile superiore al 30 per cento di quello complessivo ammissibile del programma.
5. Ai fini di cui al comma 4, sono considerati organismi di ricerca i soggetti senza scopo di lucro, quali universita' o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti.
6. Non sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni:
a) i soggetti sottoposti alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, ed al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
b) i soggetti che risultino morosi in relazione a precedenti operazioni effettuate a carico del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
c) le imprese in difficolta' di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta';
d) i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) i soggetti destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
f) i soggetti che non hanno restituito agevolazioni godute per le quali e' stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione.
7. Ai fini del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
 
Art. 4.
Tipologia e misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dal presente decreto per le attivita' di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nei limiti delle intensita' massime previste dalla Disciplina comunitaria, possono essere concesse nelle seguenti forme:
a) finanziamento agevolato;
b) contributo in conto interessi;
c) contributo diretto alla spesa.
2. Per i programmi comportanti spese ammissibili inferiori a 3 milioni di euro, fatte salve eventuali diverse disposizioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, e' concesso un finanziamento agevolato a valere sulle disponibilita' del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Il predetto finanziamento e' pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di otto anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a quattro anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://europa.eu.int./comm/competition/state_____aid/others/reference
rates.html.
3. Per i programmi comportanti spese ammissibili pari o superiori a 3 milioni di euro, fatte salve eventuali diverse disposizioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, puo' essere concesso un contributo in conto interessi in relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria del programma oggetto della domanda di agevolazioni, pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di otto anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a quattro anni. Detto finanziamento puo' essere deliberato dal soggetto di cui all'art. 2, comma 4 ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La misura del contributo e' fissata in 80 punti percentuali del tasso di riferimento individuato ai sensi del comma 2.
4. Oltre al finanziamento agevolato ovvero all'eventuale contributo in conto interessi di cui rispettivamente ai commi 2 e 3, e' concesso un contributo alla spesa in misura pari al 20 per cento nominale dei costi riconosciuti ammissibili. In aggiunta alle predette agevolazioni, possono essere concesse maggiorazioni, nella forma di contributo alla spesa, pari al 20 per cento nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle piccole imprese ovvero al 10 per cento nominale per i programmi svolti dalle medie imprese. Per gli organismi di ricerca, la predetta maggiorazione e' riconosciuta nella misura del 20 per cento nominale dei costi riconosciuti ammissibili.
5. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni determinate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 superi le intensita' massime previste dalla Disciplina comunitaria, il Ministero provvedera' alla riduzione del contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato ovvero della misura del contributo in conto interessi.
6. Limitatamente agli organismi di ricerca che ne facciano richiesta, l'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato ovvero al contributo in conto interessi, concedibile ai sensi dei commi 2 e 3, puo' essere concessa nella forma del contributo diretto alla spesa, attualizzandone il valore al momento della concessione e in base al tasso di riferimento di cui al comma 2.
7. Con riferimento al finanziamento agevolato di cui al comma 2, gli interessi di preammortamento, calcolati dalla data di erogazione di cui all'art. 7, comma 1, sono corrisposti annualmente a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 6, comma 8. Il rimborso del finanziamento avviene in rate annuali costanti posticipate, la prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento di cui al comma 2.
8. L'ammontare delle agevolazioni concesse e' rideterminato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, al momento dell'erogazione a saldo di cui all'art. 7, comma 7. Le agevolazioni concesse con il decreto di cui all'art. 6, comma 8, non possono essere aumentate. Nel caso in cui l'intensita' complessiva delle agevolazioni, a seguito della suddetta rideterminazione, ecceda il limite massimo indicato al comma 1, viene ridotta l'agevolazione concessa sotto forma di contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato ovvero della misura del contributo in conto interessi.
 
Art. 5.
Durata dei programmi e spese ammissibili

1. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi comportanti costi riconosciuti ammissibili non inferiori a 1 milione di euro, fatti salvi eventuali diversi limiti disposti con i bandi di cui all'art. 6, comma 2.
2. Ai fini dell'ammissibilita', inoltre, i programmi devono:
a) avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e comunque non oltre sei mesi dalla stessa, fatto salvo quanto eventualmente previsto con i bandi di cui all'art. 6, comma 2.
3. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero dello sviluppo economico puo' disporre, per una sola volta, una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a dodici mesi.
4. Le agevolazioni sono concesse in relazione ai costi riguardanti:
a) il personale del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attivita' del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
d) le spese generali imputabili all'attivita' del programma, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30 per cento del valore della voce di costo di cui alla lettera a);
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del programma.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, per i due anni successivi alla fine del programma, a fini di monitoraggio, i dati relativi all'impatto economico e occupazionale dei risultati del programma anche in relazione dell'eventuale cessione o industrializzazione dei medesimi.
 
Art. 6.
Presentazione delle domande, istruttoria dei programmi
e concessione delle agevolazioni

1. Le modalita' e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni sono definiti con apposito provvedimento del Ministro dello sviluppo economico.
2. Qualora gli interventi siano attuati con la procedura valutativa a graduatoria, il Ministero dello sviluppo economico emana appositi bandi ai fini della presentazione dei progetti. Con il medesimo bando sono individuati i criteri di selezione dei progetti.
3. In relazione alle domande presentate ai sensi del comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, di seguito denominato «Comitato tecnico», anche avvalendosi degli esperti esterni di cui al precedente art. 2, comma 7, e sulla base di criteri di selezione previsti con i bandi, individua i progetti ammissibili dandone comunicazione ai soggetti richiedenti le agevolazioni, e trasmettendo le relative domande al gestore prescelto dal soggetto richiedente ai fini del comma 6.
4. Il bando di cui al comma 2 puo' altresi' prevedere che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti richiedenti presentino un programma di massima. In tal caso, il Ministero dello sviluppo economico, individuati i progetti ammissibili ai sensi del comma 3, ne da comunicazione ai soggetti richiedenti invitando gli stessi alla presentazione del programma definitivo ai fini di cui al comma 6.
5. Il gestore effettua l'istruttoria dei programmi sulla base della documentazione presentata e ne comunica gli esiti al Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda formalmente completa ovvero dei programmi definitivi presentati ai sensi del comma 4.
6. Gli adempimenti istruttori, articolati in una verifica della validita' tecnologica del programma e in una valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente e del programma stesso, devono, anche tenuto conto delle dimensioni del soggetto proponente, accertare in particolare:
a) la validita' degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;
b) la capacita' tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attivita' del programma tenuto conto anche delle pregresse attivita' del richiedente;
c) il sostanziale apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello svolgimento del programma;
d) la validita' economico-finanziaria del programma, con specifico riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione del programma, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari;
e) la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali;
f) l'interesse industriale all'esecuzione del programma in relazione all'impatto economico dei risultati perseguiti;
g) per le grandi imprese, il carattere di addizionalita' del programma rispetto alla ordinaria attivita' di ricerca e sviluppo dell'impresa. Tale verifica dovra' riguardare anche le piccole e le medie imprese nel caso di un valore delle agevolazioni concedibili superiore a 7,5 milioni di euro.
7. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti istruttori, ne da' comunicazione al Comitato tecnico che esprime e trasmette al Ministero stesso il proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione medesima. Entro cinquanta giorni dalla comunicazione del parere del Comitato tecnico, il Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni determinando l'entita', le modalita' e le condizioni dell'intervento.
8. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono specificati gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, gli adempimenti a carico del beneficiario, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese, anche estere, al programma, le condizioni ed il piano delle erogazioni, determinato sulla base del piano degli investimenti predisposto dal soggetto beneficiario, nonche' le condizioni per la revoca o l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.
9. Qualora gli interventi siano attuati con le modalita' previste per la procedura negoziale, il decreto di concessione puo' essere sostituito da uno specifico contratto.
10. I soggetti beneficiari assumono, mediante sottoscrizione del decreto di concessione o del contratto, gli obblighi derivanti dal decreto o dal contratto medesimo e dagli eventuali allegati tecnici e giuridici entro trenta giorni dalla data di ricevimento del decreto o del contratto stesso, pena la decadenza dai benefici concessi.
11. In caso di non ammissibilita' del programma alle agevolazioni in quanto concernente prevalentemente attivita' di ricerca industriale il Ministero dello sviluppo economico trasferisce la domanda e la relativa documentazione al Ministero dell'universita' e della ricerca secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
 
Art. 7.
Erogazioni delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all'art. 3 sono erogate dal gestore, a partire dalle date e nei limiti previsti dal piano delle erogazioni di cui all'art. 6, comma 8, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari.
2. Le erogazioni avvengono in non piu' di tre soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma individuati nel piano delle erogazioni di cui al comma 1. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve aver sostenuto costi non inferiori a quelli determinati nel suddetto piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento.
3. Con riferimento al contributo in conto interessi di cui all'art. 4 comma 3, l'erogazione avviene in via anticipata, attualizzando al tasso di riferimento di cui all'art. 4 comma 2, vigente alla data di erogazione della quota di finanziamento bancario spettante in relazione ai costi sostenuti, e con riferimento alla suddetta quota di finanziamento, le componenti di contributo in conto interessi relative alle singole rate di preammortamento ed ammortamento.
Dovra' comunque essere garantito che la somma dei valori attualizzati delle quote di contributo in conto interessi afferenti le singole erogazioni parziali di finanziamento bancario non risulti superiore, nella fase di erogazione a saldo, al valore totale del contributo in conto interessi determinato, nel decreto di cui all'art. 6 comma 8, sulla base del tasso di attualizzazione di cui all'art. 4 comma 2, vigente alla data di emissione del decreto medesimo.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 le erogazioni sono disposte entro sessanta giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione.
5. Limitatamente ai programmi proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento nel limite massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, puo' essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
6. L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate nel periodo di attuazione del programma, non puo' superare l'80 per cento delle agevolazioni concesse. Il residuo 20 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella immediatamente precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 8, comma 1.
7. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al gestore, entro tre mesi dalla data di fine programma, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.
8. L'erogazione a saldo e' disposta entro 6 mesi dalla data di trasmissione, da parte del soggetto beneficiario, della documentazione di cui al comma 7.
9. Il Ministero dello sviluppo economico trasferisce periodicamente al gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.
 
Art. 8.
Accertamenti e revoche

1. Il Ministero dello sviluppo economico dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma con le modalita' e i criteri di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i cui oneri sono posti a carico del fondo ai sensi dell'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 274.
2. Il Ministero dello sviluppo economico puo' disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni sull'andamento dei programmi agevolati anche per il tramite del gestore.
3. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dei benefici concessi in caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 5, comma 2, per la realizzazione del programma;
c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;
d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'art. 7, comma 7;
e) mancata realizzazione del programma;
f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, qualora le agevolazioni siano concesse nella forma di finanziamento agevolato;
h) risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, qualora le agevolazioni siano concesse nella forma di contributo in conto interessi.
4. In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma 3, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 9.
Monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero dello sviluppo economico attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei programmi di sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria ed occupazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Le imprese devono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.
3. In qualunque fase del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico si riserva di richiedere ai soggetti beneficiari dati e informazioni sull'attuazione dei programmi agevolati.
 
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2008
Il Ministro: Scajola Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 363
 
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