Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 agosto 2008
Proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive in corso di revisione comunitaria e aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
Vista la direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della suddetta direttiva 91/414/CEE, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE, e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visti in particolare i decreti che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010;
Visto altresi' il decreto 14 marzo 2005, relativo alla proroga temporanea al 31 dicembre 2008 dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008, concessa in attesa della conclusione della revisione comunitaria delle sostanze attive componenti;
Visti i regolamenti (CE) della Commissione europea n. 3600 del 1992, n. 451 del 2000, n. 703 del 2001, n. 1112 del 2002, n. 1490 del 2002 e n. 2229 del 2004 e successive modifiche, che recano disposizioni di attuazione delle quattro fasi del programma di revisione previsto all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano l'elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'Allegato I della stessa direttiva 91/414/CEE;
Visti il regolamento 2076/2002/CE e la decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che definiscono norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale e modificano i tempi di attuazione della revisione delle sostanze di cui all'art. 8, paragrafo 2 della citata direttiva 91/414/CEE;
Visto il regolamento della Commissione europea 1095/2007/CE del 20 settembre 2007, che modifica le modalita' di attuazione del programma di revisione delle sostanze di cui all'art. 8, paragrafo 2 della citata direttiva 91/414/CEE indicate nei regolamenti n. 1490 del 2002 e n. 2229 del 2004;
Considerato che il citato regolamento 1095/2007/CE della Commissione europea fissa al 31 dicembre 2010 la data entro la quale saranno presentate alla Commissione stessa le valutazioni tecniche dei dati di cui all'Allegato II della direttiva 91/414/CEE, relativi ad alcune sostanze attive attualmente in corso di revisione comunitaria;
Considerato inoltre che le direttive di iscrizione di altre sostanze attive, di cui si e' recentemente conclusa la revisione comunitaria, entreranno in vigore a partire dal 1° novembre 2008, con specifiche modalita' e scadenze per l'adeguamento alle condizioni di iscrizione dei relativi prodotti fitosanitari;
Considerato altresi' che, antecedentemente alla valutazione comunitaria effettuata ai sensi delle norme comunitarie sopra indicate, nonche' nelle more della sua effettuazione, gli Stati membri possono comunque rilasciare o rinnovare secondo le vigenti normative nazionali le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 non ancora iscritte nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Considerato infine che i prodotti fitosanitari oggetto del presente provvedimento saranno sottoposti alle procedure di adeguamento alle decisioni comunitarie che verranno definite al termine della revisione di ciascuna delle sostanze attive componenti, secondo modalita' e nei tempi stabiliti dai relativi provvedimenti comunitari;
Ritenuto pertanto di prorogare al 31 dicembre 2010 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso la revisione comunitaria o per le quali comunque, alla data del presente decreto, non sono ancora entrate in vigore le direttive di iscrizione nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di applicare per ciascun prodotto fitosanitario la tariffa di 258,23 euro, prevista dal decreto ministeriale 8 luglio 1999, da versare sul conto corrente postale n. 52744570, intestato alla Tesoreria provinciale della Stato di Viterbo;
Decreta:

1. Sono prorogate al 31 dicembre 2010 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 e contenenti sostanze attive presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 che non hanno ancora concluso l'iter di revisione comunitaria o la cui iscrizione in Allegato I della direttiva 91/414/CEE non e' ancora entrata in vigore alla data del presente decreto.
2. Le tariffe dovute dalle imprese titolari delle autorizzazioni che vengono prorogate al 31 dicembre 2010 saranno versate dalle aziende stesse entro il 31 marzo dell'anno solare della scadenza a suo tempo attribuita a ciascuna autorizzazione.
3. Le tariffe relative ai prodotti fitosanitari gia' prorogati fino al 31 dicembre 2008 con decreto 14 marzo 2005 dovranno essere versate al piu' tardi entro il 31 marzo 2009.
4. Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute, la loro riclassificazione in attuazione del decreto ministeriale 3 aprile 2007, nonche' al loro adeguamento in ottemperanza del Regolamento 396/2005/CE.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate.
Roma, 13 agosto 2008
p. Il direttore generale: Noe
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone