Gazzetta n. 210 del 8 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 luglio 2008, n. 139
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto i1 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 giugno 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003;
Visti gli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2000, n. 134;
Visto l'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha elevato al 2% dell importo posto a base di gara la somma da ripartire tra il responsabile del procedimento, g1i incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori;
Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 28 febbraio 2008, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con i quali sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
Udito il parere n. 1246/2008 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2008;
Vista la comunicazione effettuata in data 20 giugno 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La ripartizione della somma di cui all'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' approvata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 individuato, in base al predetto articolo 92 tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.
3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, e' data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera determinata come di seguito:
1) 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda Euro 150.000,00;
2) 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara e' compreso tra Euro 150.000,00 e Euro 750.000,00;
3) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara e' compreso tra Euro 750.000,00 e Euro 5.000.000,00;
4) 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara e' compreso tra Euro 5.000.000,00 e Euro 25.000.000,00;
5) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara supera Euro 25.000.000,00;
b) aliquota percentuale relativa alla complessita' dell'opera determinata come di seguito:
1) 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2) 0,90% per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,75% per progetti di manutenzione ordinaria.
4. Allorquando il progetto e costituito da piu' sotto-progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura massima del 2,0% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi trascritti.
Note al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 92 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 92 (Corrispettivi e incentivi per la
progettazione). - 1 . Le amministrazioni aggiudicatrici non
possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi
allo svolgimento della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista
incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per
il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto
previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n.
143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve
ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione
dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso
progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio
decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che
possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1
dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le
categorie professionali interessate.
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione
sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo
da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote
che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in
tre aliquote percentuali la somma delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle
tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a
percentuale relativi alle diverse categorie di lavori,
anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi,
e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attivita' di supporto di cui all'art. 10, comma 7 nonche'
le attivita' del responsabile di progetto e le attivita'
dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la
progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per
il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per
il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si
applicano le aliquote fissate per il preventivo
particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del
comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155.
5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93,
comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta
somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono
economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1,
lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento
analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva
non superiore al dieci per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i
propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora
non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le
province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.».
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 35 della legge
15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria):
«Art. 35 (Edilizia penitenziaria. Personale e relative
attribuzioni). - 1. Per far fronte alle esigenze di
edilizia penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti
tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla
tabella IV annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modificazioni, e' sostituito dal quadro C riportato nella
tabella F allegata alla presente legge. Alle dotazioni
organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili
professionali del personale del Ministero di grazia e
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
ai cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1988 sono
aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali
ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata
alla presente legge.
2. Il personale ai cui al comma 1 svolge, presso il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso i
provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria, le seguenti finzioni:
a) effettuazione di studi e ricerche in materia di
edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione
di esperti esterni alla pubblica amministrazione;
b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di
normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della
tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle
opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto
del Ministro di grazia e giustizia;
c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e
perizie per la ristrutturazione degli immobili
dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,
attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale
prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei
lavori pubblici, esercita altresi' la facolta', in ogni
tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la
documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di
estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le
relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti
anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese
appaltatrici o concessionarie.
4. Nella prima attuazione della presente legge, alla
copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella G
allegata alla presente legge si provvede mediante concorsi
interni riservati al personale, civile e militare,
dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni
ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo
bando di concorso.».
- Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) sono i seguenti:
«Art. 90 (Progettazione interna ed esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche'
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti;
f) dalle societa' di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 37 in quanto
compatibili;
h) da consorzi stabili di societa' di professionisti
e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel
settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano
deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni
del comma 1 dell'art. 36. E vietata la partecipazione a
piu' di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione
alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e
attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio
o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 36, comma 6, della presente legge; ai
consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5 e di cui
all'art. 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati
ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma
associata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attivita'
professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di' categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma
2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai
rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
la stipulazione per intero, a carico delle stazioni
appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
la redazione del progetto preliminare, definivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h), in
caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di
difficolta' di rispettare i tempi della programmazione dei
lavori o di svolgre le funzioni di istituto, ovvero in caso
di lavori di speciale complessita' o di rilevanza
archittonica o ambientale o in caso di necessita' di
predisporre progetti integrali, cosi' come definiti dal
regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralita' di
competenze, casi che devono essere acceriti e certificati
dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.».
«Art. 91 (Procedure di affidamento). - 1. Per
l'affidamento di incarichi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione di importo pari o superiore a 100.000
euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II,
titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti
operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni
ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione di importo inferiore alla soglia di cui al
comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,
a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'art. 90,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita'
di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo
la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attivita' relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi,
a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilita' del progettista.
4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di
norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato,
salvo che in senso contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In
tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente
svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli
di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello
esecutivo resta sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
progettista e' consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori
di cui alla parte III del codice, possono affidare le
progettazioni nonche' le connesse attivita'
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure
per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa' di
ingegneria di cui all'art. 90, comma 1, lettera f), che
siano da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta
per cento della cifra d'affari media realizzata dalle
predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste
dal presente codice.».
- Per il testo dell'art. 92 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, vedasi in nota ai titolo.
- L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina delle attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 reca:
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro».
- Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.».
- Il decreto ministeriale 20 aprile 2000, n. 134
(Regolamento recante norme per la ripartizione
dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'art. 18
della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed
integrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
120 del 25 maggio 2000.



 
Art. 2.
1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a quanto segue:
a) responsabile del procedimento: 12%;
b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 49%;
c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 4%;
d) direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori: 20%;
e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%;
f) altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attivita' di supporto al responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera: 5%.
2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralita' di competenze tecniche specialistiche, puo' nominare un coordinatore della progettazione. Al coordinatore della progettazione e ai suoi tecnici collaboratori spetta il 10% della somma di cui al precedente punto b).
3. L'aliquota di cui al punto e) del comma 1 comprende ogni ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.
4. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale e' affidato anche tale collaudo, viene riconosciuta un'aliquota della somma di cui al punto e), comma 1, determinata come di seguito:

----> Vedere a pag. 4 <----

dove PCS = aliquota spettante al collaudatore statico o al componente della commissione al quale e' affidato anche tale collaudo,
IS = importo delle strutture;
IT = importo totale delle opere;
CS = 0,5 per collaudo effettuato in commissione;
CS = 1 nel caso in cui il collaudo e' sostituito con il certificato di regolare esecuzione.
La somma restante, nei casi in cui il collaudo e' affidato ad una commissione, viene ripartita in parti uguali tra tutti i componenti.
5. L'aliquota di cui al punto e) del comma 1, fatta salva l'aliquota spettante al collaudatore statico, e' addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.
 
Art. 3.
1. Nel caso di progetti posti a base di gara per i quali le procedure di affidamento non hanno avuto seguito per ragioni non derivanti da errori od omissioni progettuali, l'incentivo di cui al presente regolamento e ripartito esclusivamente tra gli aventi diritto di cui alle lettere a), b), c) ed f) dell'articolo 2, comma 1. Per gli aventi diritto di cui ai punti a) e f) l'incentivo viene corrisposto nella misura del 50%.
2. Nel caso di sospensione dei lavori perdurante per oltre mesi sei dalla data del relativo verbale, per motivi non riconducibili a responsabilita' del direttore dei lavori, viene erogato l'incentivo di cui al presente regolamento agli aventi diritto di cui alle precedenti lettere a), d), e) e f) dell'articolo 2, comma 1, proporzionalmente all'importo risultante al momento della sospensione dei lavori.
 
Art. 4.
1. Qualora i dipendenti dell'Amministrazione abbiano redatto solo alcune fasi della progettazione, ferme restando le ripartizioni di cui agli articoli precedenti, l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), viene calcolata come di seguito:
I) redazione del progetto preliminare: 15%;
II) redazione del progetto definitivo: 70%;
III) redazione del progetto esecutivo: 15%.
Le somme corrispondenti a fasi della progettazione che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.
 
Art. 5.
1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1, punti b), c), d) ed e), e comma 2 sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula:

----> Vedere a pag. 4 <----

ove:
«Q i» indica la quota parte spettante a ogni singola unita';
«\sum » indica la somma da 1 a n del prodotto dei compensi professionali e di progettazione;
«n» indica il numero degli aventi diritto al compenso;
«S» indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e);
«N» il numero di tali tecnici;
«i» un generico tecnico;
«C i» e ««D i»» rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.
2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto e' cosi' fissato:
a) progettista, direttore lavori, collaudatore e coordinatore della progettazione: 0,60;
b) collaboratore: 0,40.
3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) non e' totale, e' fissato dal responsabile del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto rispetto a quello assegnato, e, comunque, con valore inferiore all'unita'.
4. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e' ripartita in parti uguali tra i nominativi asseriti dal responsabile del procedimento.
5. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate dagli incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.
 
Art. 6.
1. Nei casi di realizzazione di un'opera o di un lavoro con gli strumenti della finanza di progetto, della locazione finanziaria e della permuta, di cui all'articolo 145, comma 34, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'incentivo spetta nell'intera misura al responsabile del procedimento, ai suoi collaboratori e al coordinatore di progetto. Per tutto il restante personale si applica quanto disposto ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.
 
Art. 7.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 del presente regolamento si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti di cui, alla data suddetta, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Fermo quanto stabilito al precedente comma 1, fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2000, n. 134.
 
Art. 8.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2000, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 luglio 2008
Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 209
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone