Gazzetta n. 201 del 28 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 luglio 2008
Modifica del decreto 17 febbraio 2005 del Ministero della salute, relativo all'elenco dei minerali e delle fonti vitaminico-minerali ammessi negli integratori, in deroga alle previsioni degli allegati I e II del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nella parte riguardante il «Vanadio».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 di attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari;
Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2005, recante: «Elenco dei minerali e delle fonti vitaminico-minerali ammessi negli integratori, in deroga alle previsioni degli allegati I e II del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo medesimo»;
Visto l'art. 2, comma 2, del sopraccitato decreto ministeriale 17 febbraio 2005;
Visto quanto rappresentato per il vanadio dall'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare, da ultimo con il parere del 29 gennaio 2008;
Sentito il parere della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione, espresso nella riunione del 22 maggio 2008;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b);

Decreta:

Art. 1.
1. Dall'elenco dei minerali ammessi negli integratori in deroga alle previsioni dell'allegato I del decreto legislativo n. 169/2004, di cui all'allegato I del decreto ministeriale 17 febbraio 2005, e' eliminato il «vanadio».
2. Dal1'elenco del1e fonti vitaminico-minerali ammesse negli integratori in deroga alle previsioni dell'allegato II del decreto legislativo n. 169/2004, di cui all'allegato II del decreto ministeriale 17 febbraio 2005, sono eliminati il «vanadil chelato» e il «vanadil solfato».
 
Art. 2.
1. Non e' consentita la commercializzazione di integratori alimentari contenenti vanadio, derivante dalle fonti indicate all'art. 1, comma 2 o, comunque, da altre fonti del minerale ammesse in deroga in altri Stati membri.
 
Art. 3.
1. Per i prodotti di cui all'art. 2 gia' in commercio, gli operatori del settore alimentare interessati devono procedere al loro ritiro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 23 luglio 2008
p. Il Ministro: Martini
 
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