Gazzetta n. 200 del 27 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 agosto 2008
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e viceversa, Crotone-Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disponga con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/1992, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali;
Vista la delega conferita con nota n. 0004530 del 3 aprile 2008 dal Ministro dei trasporti al Presidente della regione Calabria, ai sensi dell'art. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto dei nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per Crotone in conformita' al Regolamento 2408/92/CEE;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi sopra citata, riunitasi nei giorni 22 aprile 2008 e 6 maggio 2008;
Vista la nota informativa n. 0007755 del 21 luglio 2008 con la quale, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato alla Commissione europea, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sull'aeroporto di Crotone;
Vista la nota informativa n. 3351 del 9 luglio 2008 con la quale, ai sensi del suddetto regolamento CEE, viene comunicato all'IBAR e ad Assaereo che e' stata avviata la procedura per una nuova imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per Crotone e si invitano le medesime associazioni a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;
Vista la nota informativa n. 003393 del 10 luglio 2008 con la quale, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CEE n. 2408/1992, viene comunicato ai vettori Air One e Air Bee che e' stata avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per Crotone;
Considerato che la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1, lettera d) del regolamento 2408/92 CEE;
Considerato altresi', che tale accertamento e' condizionato alla facolta' dei vettori di pronunciarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto, occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Crotone --Milano Linate e viceversa, nonche' Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione della Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procedera' ad esperire la gara secondo le modalita' previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), h), i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.
 
Art. 2.

La data dalla quale gli oneri di cui al precedente art. 1 divengono obbligatori sara' stabilita con successivo decreto.
 
Art. 3.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2008
Il Ministro: Matteoli
 
Allegato

IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
SUI SERVIZI AEREI REGOLARI ALL'INTERNO DELL'ITALIA

A norma delle disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1, lett. a) del Regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente a quanto previsto dall'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente: 1. Rotte interessate.
Crotone-Roma Fiumicino e vv.;
Crotone-Milano Linate e vv.
1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
1.2. L'ENAC verifichera' l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. 2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
2.1 In termini di numero di frequenze minime:
tra Crotone e Roma Fiumicino e vv.
La frequenza minima per la rotta sopra individuata e' la seguente:
2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno per tutto l'anno;
l'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.
tra Crotone e Milano Linate e vv.
La frequenza minima per la rotta sopra individuata e' la seguente:
1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l'anno;
L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.
2.2. In termini di orari:
sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino:
1 volo con partenza nella fascia 6,30 -8,00 1 volo con partenza nella fascia 17,00 - 18,00;
sulla rotta Roma-Fiumicino Crotone:
1 volo con partenza nella fascia 9,00 - 10,30 1 volo con partenza nella fascia 19,00 - 21,00;
sulla rotta Crotone-Milano Linate:
1 volo con partenza nella fascia 6,00 -9,30;
sulla rotta Milano Linate-Crotone:
1 volo con partenza nella fascia 19,00 - 21,00.
2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita' offerta:
il servizio dovra' essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacita' minima di 105 posti per tutto l'anno.
Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adoperera', con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilita'.
2.4. In termini di tariffe:
a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:
Crotone-Roma Fiumicino e vv. (periodo giugno/30 settembre) Euro 79,00 (periodo 1° ottobre/31 maggio) Euro 60,00;
Crotone-Milano Linate e vv. (periodo 1° giugno/30 settembre) Euro 110,00 (periodo 1° ottobre/31 maggio) Euro 90,00.
Tutte le tariffe indicate sono al netto di I.V.A. e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.
b) ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
In caso di variazione percentualmente superiore al 5% in ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal primo trimestre 2009, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore valutata convenzionalmente nella misura del 30%. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni e' costituito dal prezzo del carburante di agosto 2008. Il prezzo va riferito al valore medio rilevato nel mese precedente. Per la definizione del prezzo e' considerata la quotazione Platt's del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo espressa in Dollari USA per tonnellata. La quotazione cosi' ottenuta viene convertita in Euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC. L'adeguamento in argomento e' effettuato dietro istanza dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra possono essere sentiti i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrera' dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa e non agli oneri e surcharges.
La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
2.5. In termini di continuita' dei servizi:
al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:
garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;
fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovra' ammontare ad almeno Euro 700.000,00 - per ognuna delle due rotte - mediante fideiussione assicurativa o bancaria a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, il quale Ente la impieghera' per garantire la prosecuzione del regime onerato;
effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione per i casi di forza maggiore;
corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuita' territoriale della citta' di Crotone.
Le penali di cui al presente punto sono cumulabili sia con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 (recante « Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato»"), sia con le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 4 ottobre 2007, n. 172 in materia di disciplina sanzionatoria per l'assegnazione di bande orarie.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone