Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 29 luglio 2008 |
Assegnazione alle universita' dei contratti di formazione specialistica per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione, nell'anno accademico 2007/2008, derivanti da finanziamenti regionali e privati. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della sanita', determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia; Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti con i quali e' stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni; Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della salute, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione specialistica; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, cosi' come modificato dal comma 300, della legge n. 266, 23 dicembre 2005, che stabilisce l'applicazione di tutta la normativa nel decreto legislativo stesso e, nel contempo, abroga il decreto legislativo n. 257/1991; Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 1° agosto 2007 della Conferenza Stato-Regioni, che prevede, tra l'altro, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2007/2008 di cui all'art. 35, primo comma del decreto legislativo n. 368/1999; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, in data 22 novembre 2007, con il quale si e' provveduto all'assegnazione di n. 5000 contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione universitarie di cui al predetto decreto legislativo n. 368/1999; Visto l'art. 3 del decreto del 22 novembre 2007, sopra richiamato e la ministeriale n. 3714, del 26 novembre 2007, che prevedono in una fase successiva l'assegnazione dei posti aggiuntivi a finanziamento regionale e a finanziamento comunque acquisito dalle Universita'; Rilevata l'opportunita' di soddisfare le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, cosi' come previsto nel decreto ministeriale 22 novembre 2007; Vista la nota del 4 maggio 2007, n. 339/P/0011942, del Ministero degli affari esteri, con la quale si chiede di integrare di un posto la riserva prevista per medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia dell'Universita' di Bologna;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno accademico 2007/2008 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle Regioni e' stabilito alla III colonna della tabella allegata al presente decreto, secondo quanto comunicato dagli Atenei. |
| Art. 2.
Il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Universita', per l'anno accademico 2007/2008, e' stabilito alla IV colonna dell'allegata tabella, secondo quanto comunicato dagli Atenei. |
| Art. 3.
I medici extracomunitari che non sono abitualmente residenti in Italia, con titolo accademico e abilitazione all'esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine e con borsa di studio finanziata dal proprio Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee, sono indicati nella V colonna della piu' volte citata tabella, secondo quanto comunicato al riguardo dalle Universita'. |
| Art. 4.
Viene integrato di un posto il numero di medici di cui alla riserva prevista per medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia dell'Universita' di Bologna, di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2007. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2008 Il Ministro: Gelmini |
| Tabelle
----> Vedere da pag. 6 a pag. 55 <---- |
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