Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2008
Modifica del decreto 22 febbraio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;
Visto il decreto ministeriale del 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 54 del 6 marzo 2007 con il quale alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;
Vista la nota del 22 luglio 2008, numero di protocollo 3820, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione di che trattasi, modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;
Ritenuto di dover riferire la protezione transitoria a livello nazionale concessa con il citato decreto ministeriale del 22 febbraio 2007, al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la suddetta nota del 22 luglio 2008, numero di protocollo 3820;
Considerato che tra le suddette modifiche apportate al disciplinare di produzione, in accordo con il Consorzio del «Formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello"» e in accoglimento delle richieste della Commissione UE, la denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» stata sostituita dalla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano»;
Ritenuto di dover riferire la protezione transitoria a livello nazionale accordata mediante il citato decreto ministeriale 22 febbraio 2007 alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano» anziche' alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello»;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto ministeriale del 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 54 del 6 marzo 2007, e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 22 luglio 2008, numero di protocollo 3820 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.
 
Art. 2.

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con il suddetto decreto ministeriale del 22 febbraio 2007, alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» deve intendersi riferita alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
 
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