Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 27 febbraio 2008 |
Atttribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare il titolo IV, capo I, avente ad oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e di sanita' veterinaria; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali», a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare, l'art. 2, commi 2 e 3; Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 1994, n. 190, recante «Norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270»; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e, in particolare, gli articoli da 41 a 47; Considerata l'urgenza di ampliare i controlli sulla sicurezza alimentare, con particolare riferimento ai prodotti di origine vegetale non trasformati, sia in importazione da paesi terzi che sul territorio, e la necessita' di adeguare, anche sotto il profilo strumentale, gli Istituti zooprofilattici per lo svolgimento di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine non animale; Decreta: Art. 1. 1. Agli Istituti zooprofilattici sperimentali sono attribuiti compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati. |
| Art. 2. 1. Ai fini della predisposizione di un piano di sicurezza per la salvaguardia della salute della popolazione nei confronti dei prodotti alimentari sia nazionali che esteri, gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono adeguare le proprie strutture, anche sotto il profilo strumentale, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1. 2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto inviano al Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti un programma di lavoro dettagliato che illustri le azioni da intraprendere per attuare quanto previsto dall'art. 1. |
| Art. 3. 1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono raggiungere la piena operativita' per adempiere ai compiti di cui all'art. 1. Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2008 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 94 |
|
|
|