Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 agosto 2008 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il Regolamento CE n. 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19 concernente disposizioni per l'indicazione delle varieta' di viti in etichettatura; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1995 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla regione Campania, su istanza delle Organizzazioni di categoria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno» corredata del parere favorevole della citata regione; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2008; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno» in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno» approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008. |
| Art. 2. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2008, i vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'allegato disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi negli appositi elenchi delle vigne della indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno». |
| Art. 3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno"» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 4. All'allegato A" sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno», a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° agosto 2008 Il Capo dipartimento: Ambrosio |
| Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRE DEL VOLTURNO» Art. 1. L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti di seguito indicati. Art. 2. L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile. I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli. L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Asprinio, Casavecchia, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Pallagrello bianco, Pallagrello nero, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso e' riservata ai vini ottenute da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli fino a un massimo del 15%. I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Cancello ed Arnone, Castelvoturno, Villa Literno, S. Tammaro, S. Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, San Prisco, Casagiove, Portico di Caserta, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in Provincia di Caserta e l'intero territorio amministrativo dei comuni di Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui l'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. Le produzioni massime per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»" devono essere i seguenti:
----> Vedere tabella a pag. 12 <----
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori relativi al titolo alcolometrico volumico naturale minimo possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia rosato per la quale non deve essere superiore al 75% e della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50% sull'uva fresca. Art. 6. I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
----> Vedere tabella a pag. 12 <----
Art. 7. All'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti nell'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
| Allegato A
----> Vedere allegato a pag. 13 <---- |
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