Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 4 agosto 2008
Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo III (partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 26).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 80, comma 3, 190, comma 1 e 191, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «controllo»: i rapporti, partecipativi e non partecipativi, che danno luogo alle ipotesi di cui all'art. 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
c) «gruppo assicurativo»: il gruppo di societa' di cui all'art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;
d) «impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attivita' assicurativa»: la societa' di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP e' stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto;
e) «impresa di assicurazione italiana»: la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
f) «impresa di riassicurazione»: la societa' autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da altre imprese di riassicurazione;
g) «impresa di riassicurazione italiana»: l'impresa di riassicurazione con sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
h) «impresa di partecipazione assicurativa»: la societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Ai fini della sussistenza della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 concernente la verifica della solvibilita' corretta di cui al Titolo XV, Capo IV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
i) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
j) «partecipazioni consistenti»: le partecipazioni di cui all'art. 7 individuate dall'ISVAP sulla base dei criteri previsti all'art. 80 del decreto;
k) «patrimonio libero»: la parte degli attivi dell'impresa non destinata a copertura delle riserve tecniche;
l) «patrimonio non libero»: gli attivi dell'impresa destinati a copertura delle riserve tecniche secondo quanto risulta dal relativo registro di cui all'art. 42 del decreto;
m) «stretti legami»: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72 del decreto;
2) una partecipazione almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
 
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane;
b) alle imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia ed alle imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attivita' assicurativa che assumono o intendono assumere partecipazioni, anche per il tramite di societa' controllata, fiduciaria o per interposta persona in altre societa', ivi compresa la sottoscrizione di partecipazioni in sede di costituzione o di aumento di capitale.
 
Art. 4.
Principi generali
1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), anche tenuto conto delle partecipazioni gia' detenute, possono assumere partecipazioni di controllo o consistenti soltanto se dall'investimento non deriva pericolo per la stabilita' dell'impresa, avuto riguardo in particolare alla natura ed all'andamento dell'attivita' svolta dalla societa' partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio dell'impresa, all'esigenza di diversificazione e dispersione degli investimenti tale da garantire un adeguato livello di sicurezza, qualita', liquidita' e redditivita' degli stessi.
2. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), monitorano gli investimenti in partecipazioni effettuati per verificare nel continuo la sussistenza delle condizioni per la detenzione delle partecipazioni stesse ed i rischi sulla stabilita' dell'impresa.
3. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), nell'assumere partecipazioni di controllo o consistenti valutano gli effetti dell'assunzione di partecipazioni sulla propria stabilita' con particolare riferimento alle verifiche di solvibilita' previste dal Titolo XV del decreto e relative disposizioni attuative e di adeguatezza patrimoniale previste dal decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005 e relative disposizioni attuative. La valutazione e' effettuata tenendo anche conto delle partecipazioni gia' detenute, avuto riguardo in particolare alla natura ed all'andamento dell'attivita' svolta dalla societa' partecipata ed alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio dell'impresa.
 
Art. 5.
Vigilanza e poteri dell'ISVAP
1. L'ISVAP esercita poteri di vigilanza prudenziale sull'assunzione e sulla detenzione di partecipazioni da parte delle imprese di cui all'art. 3 avendo riguardo, in particolare, alla natura ed all'andamento dell'attivita' svolta dalla societa' partecipata, all'influenza di tali operazioni sulla struttura patrimoniale dell'impresa, siano esse effettuate con patrimonio libero o con patrimonio non libero, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa ed ai correlati rischi sulla stabilita' dell'impresa, nonche' sul rispetto delle norme in materia di verifiche di solvibilita' e di adeguatezza patrimoniale di cui all'art. 4, comma 3.
2. Qualora dalla detenzione della partecipazione possa derivare un pericolo per la stabilita' dell'impresa di cui all'art. 3, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine congruo.
3. Nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 81, commi 3 e 4, del decreto.
 
Art. 6.
Separazione tra proprieta' e diritto di voto
1. Le imprese, nel caso di separazione tra proprieta' delle partecipazioni ed esercizio dei diritti ad esse connessi, sono tenute agli obblighi del presente Regolamento sia nel caso in cui siano titolari del diritto di voto, sia in quello in cui siano titolari delle partecipazioni.
 
Art. 7.
Partecipazioni consistenti
1. Ai fini del presente Regolamento, le partecipazioni sono considerate consistenti quando, da sole o unitamente ad altre gia' detenute, direttamente o indirettamente, dall'impresa partecipante risultano pari o superiori al cinque per cento del capitale sociale della societa' partecipata oppure al cinque per cento del patrimonio netto dell'impresa partecipante, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso di partecipazione detenuta tramite societa' controllata, il valore della partecipazione da rapportare al patrimonio netto dell'impresa partecipante e' ponderato per l'interessenza complessiva del partecipante indiretto nel partecipante diretto; per le imprese partecipanti che redigono un bilancio consolidato, il valore della partecipazione si rapporta al patrimonio netto di pertinenza del gruppo, come risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato.
2. Sono in ogni caso considerate partecipazioni consistenti le partecipazioni che consentono l'esercizio di un'influenza notevole sull'impresa partecipata.
 
Art. 8.
Fattispecie da autorizzare
1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) che intendono acquisire il controllo di altre societa' sono tenute a chiedere la preventiva autorizzazione dell'ISVAP, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
2. Nel caso in cui la partecipazione di controllo di cui al comma 1 sia acquisita tramite una societa' controllata che sia anche essa sottoposta ai medesimi obblighi di cui al presente Regolamento, puo' essere inviata all'ISVAP un'unica richiesta di autorizzazione preventiva secondo le modalita' di cui all'art. 9.
3. L'autorizzazione e' richiesta anche per l'assunzione di un impegno irrevocabile all'acquisto del controllo di altre societa', incluse la partecipazione ad asta, la promozione di offerte pubbliche di acquisto o di offerte pubbliche di scambio, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.
4. L'autorizzazione e' richiesta anche per l'assunzione del controllo di una societa' tramite la sottoscrizione di azioni connessa alla conversione delle obbligazioni o tramite l'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni. Gli obblighi autorizzativi non riguardano invece le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni nel capitale di altre imprese
5. Gli obblighi autorizzativi non riguardano l'assunzione del controllo di imprese di assicurazione e riassicurazione italiane, per le quali si applicano le disposizioni del Titolo VII, Capo I del decreto e relative disposizioni attuative.
 
Art. 9.
Istanza di autorizzazione
1. L'istanza di autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo e' trasmessa all'ISVAP una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione. Gli eventuali contratti o atti da cui deriva l'acquisizione di una partecipazione di controllo o l'assunzione dell'impegno all'acquisizione stessa prevedono che l'efficacia degli stessi sia subordinata al rilascio dell'autorizzazione dell'ISVAP.
2. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 e' preceduta da un'informativa di sintesi in forma scritta che contiene gli elementi essenziali e gli obiettivi dell'operazione, da rendere all'ISVAP immediatamente, non appena assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti.
3. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 1.
4. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) che intendono acquisire una partecipazione di controllo, all'atto della istanza di autorizzazione, verificano il possesso delle condizioni previste dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo assicurativo. Tali verifiche sono effettuate ai fini dell'applicazione degli articoli 82 e seguenti del decreto.
 
Art. 10.
Criteri per l'autorizzazione
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa istante, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla stabilita', sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP:
a) tiene conto della natura dell'attivita' svolta e dell'andamento gestionale dalla societa' partecipata, dell'influenza dell'operazione sulla struttura patrimoniale dell'impresa partecipante e sul rischio di concentrazione degli investimenti, con riferimento agli effetti dell'operazione sia sul patrimonio libero che sul patrimonio non libero dell'impresa stessa;
b) tiene conto degli eventuali legami di qualsiasi natura, inclusi quelli familiari e associativi, tra l'impresa partecipante e le societa' di cui si intende acquisire il controllo e altri soggetti, anche non soci, e valuta ogni altro elemento idoneo ad incidere sulla sana e prudente gestione dell'impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonche' sull'esercizio di un'efficace azione di vigilanza;
c) tiene conto dell'esistenza di eventuali patti di sindacato di voto o comunque di accordi tra soci, anche in corso di stipulazione, che consentono all'impresa il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscono il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o che comunque hanno per effetto l'esercizio concertato del diritto di voto nella societa' di cui si intende acquisire il controllo. A tal fine rilevano anche i sindacati di voto aventi ad oggetto azioni o quote di societa' che sono poste a qualsiasi livello della catena partecipativa di controllo dell'impresa in questione.
 
Art. 11.
Attivita' istruttoria
1. L'ISVAP, ricevuta l'istanza di autorizzazione di cui all'art. 9 e verificata la completezza e la regolarita' della stessa, comunica all'impresa istante l'avvio del procedimento, tempestivamente e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'Allegato 1, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne da' comunicazione all'impresa tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarita'. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.
3. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP puo' richiedere all'impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento, nonche' l'assunzione di ogni ulteriore o piu' specifico impegno, anche in relazione a situazioni particolari che possano incidere sulla sana e prudente gestione dell'impresa acquirente. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica all'impresa la sospensione del termine.
4. Qualora, nelle ipotesi di cui all'art. 204 del decreto, l'ISVAP consulti in via preliminare le Autorita' competenti degli altri Stati membri, il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso sino alla data di acquisizione del parere delle Autorita' consultate.
5. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP puo' richiedere ad Autorita' nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri, in particolare quando il procedimento di autorizzazione include verifiche nei confronti di soggetti vigilati da tali Autorita'. Il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso sino alla data del ricevimento di quanto richiesto.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 l'ISVAP comunica all'impresa la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.
 
Art. 12.
Conclusione del procedimento
1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e sospensione di cui all'art. 11, e trasmette il provvedimento all'impresa istante. Nel caso di cui all'art. 8, comma 3, tale termine e' ridotto a trenta giorni.
2. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 10, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all'impresa interessata i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandola a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.
3. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa interessata puo' presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
4. La comunicazione di cui al comma 2 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, o nel caso in cui permangono i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza e lo trasmette all'impresa istante, dando conto delle relative motivazioni.
6. Fatte salve le ipotesi di interruzione di cui all'art. 11, comma 2, il procedimento si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione completa della documentazione.
 
Art. 13.
Obblighi d'informativa all'ISVAP
1. Se l'operazione autorizzata non e' realizzata entro il termine indicato nella istanza di autorizzazione, l'impresa informa tempestivamente l'ISVAP delle ragioni per le quali l'operazione non e' stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento. L'ISVAP tiene conto di tale informativa al fine dell'eventuale esercizio dei poteri di sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 68, comma 7, del decreto e relative disposizioni di attuazione.
2. Ogni atto e fatto che modifica le informazioni rese ai fini dell'autorizzazione, nonche' ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta sono tempestivamente comunicati all'ISVAP. A tal fine le imprese sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17, comma 2.
 
Art. 14.
Fattispecie da comunicare preventivamente
1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), che intendono assumere partecipazioni consistenti in altre societa' inviano all'ISVAP un'informativa in forma scritta in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi dell'operazione una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione.
2. Nel caso in cui la partecipazione consistente sia acquisita tramite una societa' controllata che sia anche essa sottoposta ai medesimi obblighi di cui al presente Regolamento, puo' essere inviata all'ISVAP un'unica comunicazione.
3. Gli obblighi di comunicazione preventiva non riguardano l'assunzione di partecipazioni consistenti in imprese di assicurazione e riassicurazione italiane per le quali ricorrano i presupposti per l'applicazione delle disposizioni del Titolo VII, Capo I, del decreto e relative disposizioni di attuazione.
 
Art. 15.
Contenuto della comunicazione
1. La comunicazione di cui all'art. 14 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 2.
 
Art. 16.
Obblighi d'informativa all'ISVAP
1. Se l'operazione comunicata preventivamente ai sensi dell'art. 14 non e' realizzata entro il termine indicato nella comunicazione, l'impresa informa tempestivamente l'ISVAP delle ragioni per le quali l'operazione non e' stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento.
2. Ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini della comunicazione, nonche' ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione consistente assunta sono tempestivamente comunicati all'ISVAP. A tal fine le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17, comma 2.
 
Art. 17.
Comunicazioni successive
1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), comunicano trimestralmente all'ISVAP l'elenco delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute, con distinta indicazione della parte assegnata a copertura delle riserve tecniche e di quella detenuta con patrimonio libero.
2. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), ove si verifichi una riduzione del patrimonio libero di entita' tale da non consentire la detenzione delle partecipazioni di controllo o consistenti, danno immediata comunicazione all'ISVAP di tale circostanza unitamente all'indicazione delle azioni che intendono porre in essere al fine di ripristinare le condizioni per ottemperare alle disposizioni del presente Regolamento.
 
Art. 18.
Modalita' e termini
per l'invio delle comunicazioni successive
1. Le comunicazioni di cui all'art. 17, comma 1, sono effettuate entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare utilizzando lo schema di cui all'Allegato 3.
 
Art. 19.
Fattispecie da comunicare preventivamente
1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), che intendono assumere partecipazioni di controllo o consistenti in altre societa' inviano all'ISVAP un'informativa in forma scritta in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi dell'operazione, una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione.
2. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), non sono tenute alla comunicazione di cui al comma 1, qualora si tratti dell'assunzione di una partecipazione gia' soggetta agli obblighi di cui al Titolo II, Capi I o II.
3. Gli obblighi di comunicazione preventiva non riguardano l'assunzione di partecipazioni di controllo o consistenti in imprese di assicurazione e riassicurazione italiane per le quali ricorrano i presupposti per l'applicazione delle disposizioni del Titolo VII, Capo I, del decreto e relative disposizioni di attuazione.
 
Art. 20.
Contenuto della comunicazione
1. La comunicazione di cui all'art. 19 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 4.
 
Art. 21.
Obblighi d'informativa all'ISVAP
1. Se l'operazione comunicata preventivamente ai sensi dell'art. 19 non e' realizzata entro il termine indicato nella comunicazione, l'impresa informa tempestivamente l'ISVAP delle ragioni per le quali l'operazione non e' stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento.
2. Ogni atto e fatto che modifica le informazioni rese ai fini della comunicazione, nonche' ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione di controllo o consistente assunta sono tempestivamente comunicati all'ISVAP.
 
Art. 22.
Comunicazioni successive
1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 2, comunicano trimestralmente all'ISVAP la situazione delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute.
 
Art. 23.
Modalita' e termini
per l'invio delle comunicazioni successive
1. Le comunicazioni di cui all'art. 22 sono effettuate entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare utilizzando lo schema di cui all'Allegato 5.
 
Art. 24.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate:
la circolare ISVAP 21 febbraio 1991, n. 150;
la circolare ISVAP 20 giugno 1995, n. 250.
 
Art. 25.
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 26.
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.
Roma, 4 agosto 2008
Il presidente: Giannini
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 21 a pag. 25 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone