Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 agosto 2008
Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Sangiovese di Romagna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda del Consorzio Vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna»;
Visto il parere favorevole della regione Emilia Romagna;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forli' il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 15 maggio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2008;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.
 
Art. 2.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «SANGIOVESE DI ROMAGNA»
Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», anche nelle tipologie superiore, riserva e novello, e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: dall'85% al 100%; possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Art. 3.

a) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i comuni appresso descritti. Tale zona e' cosi' delimitata:
provincia di Forli-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forli, Forlimpopoli, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico-San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, S. Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano-Sarsina, Tredozio.
Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forli, Montiano e Savignano sul Rubicone il limite a valle e' cosi' delimitato:
comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna, che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue quindi le vie: Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della citta' (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;
comune di Bertinoro: strada statale n. 9 via Emilia;
comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna, che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forli;
comune di Forli: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della citta' alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza;
comuni di Montiano e Savignano sul Rubicone dalla strada statale n. 9 via Emilia.
Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.
Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, il limite a valle e' cosi' delimitato:
comuni di Cattolica, Misano e Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica;
comune di Rimini: dal confine col comune di Riccione segue la strada statale n. 16 Adriatica sino all'incrocio con la strada statale n. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;
comune di S. Arcangelo di Romagna, dalla strada statale n. 9 via Emilia.
Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme.
Per i comuni di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle e' cosi' delimitato:
comune di Faenza: dal confine col comune di Forli dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie: Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della citta' a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese;
comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.
Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle e' cosi' delimitato:
comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;
comune di Ozzano: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
b) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» avente la qualifica «Superiore», devono essere prodotte nel territorio appresso delimitato:
provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.
Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel San Pietro Terme, Dozza, il limite a valle e' dato dalla strada statale n. 9 (via Emilia).
Per il comune di Imola il limite a valle e' il seguente: dal confine tra i comuni di Dozza e Imola sulla strada statale n. 9 si segue quest'ultima sino ad incontrare la via Gratusa, che si segue.
Poi per via Ca' Lunga Buore sino a reinserirsi nella strada statale n. 9. Indi sino al confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese.
Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte e' il seguente:
comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri, poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;
comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Ca' Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel San Pietro Terme.
Provincia di Forli-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forli, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.
Per i comuni di Forli, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Longiano, Savignano sul Rubicone, il limite a valle e' il seguente:
comune di Forli: dal confine con la provincia di Ravenna sulla via Castiglione si prosegue per questa sino ad incontrare la via dei Sabbioni. Indi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forli, dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9-ter) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita del paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forli e Bertinoro sul fiume Ronco;
comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e Forli, sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il Rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;
comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia; comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore.
Poi per via S. Vittore ex 71 fino alla frazione San Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano San Carlo, via Comunale Roversano, via IV novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;
comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Ca' Turchi e Ca' Won Willer. Indi per via Massa che passando per le frazioni Massa, Balignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in localita' Ca' Ugolini;
comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto, sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle I.
Per i comuni di Sogliano al Rubicone, Civitella, Rocca San Casciano, Dovadola, Modigliana, il limite a monte e' il seguente:
comune di Sogliano al Rubicone: dall'incrocio sul fiume Savio con il confine con il comune di Roncofreddo si segue il confine del comune di Sogliano lungo il fiume Savio fino ad incontrare la strada statale n. 71 (Umbro-Casentinese) in localita' Cella. Indi per la strada provinciale n. 79 Rio Petra sino alla localita' Strigara. Quindi per via Strigara verso Sogliano poi per via Sogliano 2, via Sogliano Siepi (detta anche via Ponte Uso) fino alla localita' Ponte Uso. Quindi verso Sant'Arcangelo lungo la strada provinciale n. 13 fino ad incontrare il confine di comune in localita' Piano d'Arco;
comune di Civitella: dall'incrocio del confine di comune sulla via strada statale del Bidente (km 29) si segue quest'ultima sino a Civitella. Indi per la strada provinciale Civitella-Collina Civorio sino al cimitero di Collina. Indi per la strada vicinale di Mastalis fino a Castellaro, poi fino a Seggio per la strada Castellaro-Seggio sbucando nei pressi della Chiesa. Quindi per via Russola e per la mulattiera che passando per Case Poggiale, Campermaro, Case Pozzo, Ca' dei Frati e via Croce ritorna sulla strada statale del Bidente, km 63. Si prosegue per quest'ultima sino alla localita' Cusercoli. Indi per via Voltre che si segue fino a ritornare sul confine di comune. Lungo quest'ultimo sino ad incontrare il confine del comune di Cesena;
comune di Rocca San Casciano: dall'incrocio della strada statale n. 67 con il confine di comune, si prosegue per la stessa statale sino a Rocca San Casciano. Indi per la strada Cento Forche sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;
comune di Dovadola: dall'incrocio con il comune di Rocca San Casciano sulla strada statale n. 67, si prosegue per quest'ultima fino al km 169,700. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio verso Modigliana sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;
comune di Modigliana: dall'incrocio con il confine della provincia di Ravenna sulla strada Casale n. 66, si prosegue per questa in direzione Modigliana, che si raggiunge e si attraversa dopo aver percorso via A. Spazzoli, via G. Puntaroli, via G. Marconi, via I. Bersari, via Chiarampina, via Buozzi, piazza Don G. Minzoni, via Nazario Sauro, piazza Vittorio Veneto, via San Domenico, piazza G. Oberdan, via S. Corbari. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio sino ad incontrare il confine di comune in localita' Tombaccia;
comune di Mercato Saraceno: fanno parte della zona di produzione i terreni compresi nell'area cosi' delimitata: dall'incrocio del fiume Savio con il confine di comune in localita' Cella, si prosegue per detto confine di comune sino alla frazione Paderno. Indi per via Paderno sino a Mercato Saraceno. Poi per via Marconi, piazza Mazzini, via Garibaldi, strada statale n. 71 fino al fosso Sassignolo. Poi fosso Sassignolo, fosso Acqua Salata, fosso Picchio, strada vicinale Dorgale, Aravecchia, via Ciola Linaro-M. Sacco fino a C.S. Lucia. Quindi per via Monte Iottone sino alla localita' Monte Iottone ove si imbocca la carreggiabile che passando per Le Ville, Ca' Navacchio porta sulla via Borgo Paglia. Si prosegue fino alla frazione Borgo Paglia e poi per via Bacciolino fino a ritornare sulla strada statale n. 71 in localita' Cella. Si continua per detta statale sino ad incontrare di nuovo il confine del comune.
Provincia di Rimini: comuni di Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.
Per i comuni di Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna il limite a valle e' il seguente: comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoleto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via San Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano;
comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione;
comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dai confini con il comune di Savignano sulla via Seibelle I, si prosegue per detto confine in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune.
Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme. Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte e' il seguente:
comune di Brisighella: dalla localita' Zattaglia in direzione est e lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il fiume Ebola che si segue fino all'incrocio con il confine tra le province di Forli-Cesena e Ravenna;
comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna, lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla localita' Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via S. Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in localita' Zattaglia.
Per i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle e' il seguente:
comune di Castelbolognese: dal confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si prosegue per detta statale sino ad incontrare al km 71,182 la via Alberazzo, che si segue fino all'incontro con la via Zirona, dopo aver attraversato la Castelbolognese-Riolo Terme. Si continua per la via Zirona sino ad incontrare la via Biancanigo nei pressi della chiesa di Biancanigo. Per detta via, verso Castelbolognese, sino al bivio Casale. Si attraversa detta frazione e poi si prosegue per l'argine sinistro del fiume Senio, lungo il confine di comune;
comune di Faenza: dall'incrocio tra i comuni di Castelbolognese e Faenza sul fiume Senio, in corrispondenza della passerella per la via Almisana, si procede per quest'ultima e poi per via provinciale Tebano, via provinciale Casale, via Colle, via provinciale Ospitalacci sino ad incontrare la via Canal Grande che si percorre per pochi metri in direzione Brisighella (localita' Bocche dei Canali). Quindi per via Firenze sino alla localita' Errano, poi per via Chiusa di Errano, via Errano, via provinciale Sarna in direzione di Faenza, via Don Giovanni Verita' sino alla localita' Ponte Rosso.
Quindi per via S. Martino sino ad incontrare la via Santa Lucia che si percorre per pochi metri, per imboccare poi la via San Mamante.
Quindi per via del Passo sino ad incontrare il confine tra le province di Ravenna e Forli-Cesena sulla via Castiglione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Sangiovese di Romagna» devono essere quelle tradizionali delle zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi impianti la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a ceppi per ettaro: 3.300 per il Sangiovese di Romagna; 3.700 per il Sangiovese di Romagna Superiore.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Sangiovese di Romagna» non deve essere superiore a tonnellate 11,00 per ettaro in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni delle origini dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Sangiovese di Romagna» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50 %.
Le uve destinate alla produzione del «Sangiovese di Romagna Superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 %.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «Novello» devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,00 %.
Ai fini della vinificazione delle citate tipologie di vini «Sangiovese di Romagna Superiore» e «Novello» le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna, Forli-Cesena, Ravenna e Rimini.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa massima uva/vino superi detto limite l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.
Il vino «Sangiovese di Romagna» qualificato «Novello», deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Il vino «Sangiovese di Romagna» non puo' essere immesso al consumo in data anteriore al 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve.
Il vino «Sangiovese di Romagna» Superiore non puo' essere immesso al consumo in data anteriore al 1° aprile dell'anno successivo all'anno di raccolta delle uve.
Il vino «Sangiovese di Romagna» che puo' fregiarsi della specificazione aggiuntiva «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve, di cui almeno 2 in bottiglia, e la sua idoneita' chimico fisica ed organolettica non potra' essere valutata prima di 22 mesi di invecchiamento.
Per il Sangiovese di Romagna, anche con le specificazioni «superiore» e «riserva», e' consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento. Per tutte le tipologie, ad eccezione del Novello, e' consentito effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando anche attrezzature per la ventilazione e la deumidificazione.
Per tutte le tipologie e' ammesso l'arricchimento nella misura massima di 1% vol.

Art. 6.

Il vino «Sangiovese di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino talora con orli violacei;
odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;
sapore: secco, armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Il vino «Sangiovese di Romagna Novello», prodotto nel rispetto della specifica normativa, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, intenso fruttato;
sapore: secco o leggermente abboccato, sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
La menzione «superiore» e' riservata al vino «Sangiovese di Romagna» ottenuto dalle uve provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3, lettera b), aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di cui all'art. 4, vinificate alle condizioni di cui all'art. 5 del presente disciplinare e che all'atto dell'immissione al consumo abbia i seguenti requisiti:
colore: rosso rubino talora con orli violacei;
odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;
sapore: secco armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
La menzione «riserva» e' riservata al vino che e' stato sottoposto a un periodo di invecchiamento di cui all'art. 5 e che risponde alle seguenti caratteristiche:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella designazione della denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» la specificazione aggiuntiva «riserva» e' riservata al vino sottoposto al periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di cui all'art. 5 del presente disciplinare.
In sede di designazione le specificazioni «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Sangiovese di Romagna ».
In ogni caso le specificazioni «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Sangiovese di Romagna», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione e presentazione del vino a D.O.C. «Sangiovese di Romagna» e' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Sangiovese di Romagna» puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

Art. 8.

E' consentito il confezionamento del vino «Sangiovese di Romagna» di tutte le tipologie, anche in recipienti in ceramica.
 
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